Sentenza n. 696/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento nei limiti precisati in ricorso, della Determinazione Dirigenziale 26/7/22 n. 2803, comunicata con nota 2/8/22 n. 69699, concernente approvazione proposta indennizzo ex art. 24 R.D. 15/10/1925 n. 257 (rectius n. 2578) nei confronti di Sea Ground Multiservice s.a.s., e di tutti gli atti ad essa preparatori, presupposti, connessi e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che, a seguito della dichiarazione della ricorrente, non residuava un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità della determinazione impugnata né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Determinazione dirigenziale di approvazione della proposta di indennizzo ex art. 24 R.D. n. 2578/1925 nei confronti dell'impresa ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento nei limiti precisati nel ricorso, la determinazione dirigenziale del 26 luglio 2022, comunicata il 2 agosto 2022, concernente l'approvazione di una proposta di indennizzo ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925, nonché gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria depositata l'8 aprile 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata quale base processuale per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali applicabili alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riguardo alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 24 R.D. n. 2578/1925
Norma sostanziale richiamata nell'atto impugnato quale fondamento della proposta di indennizzo; la sentenza non ne interpreta il contenuto.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando non residui un interesse attuale alla pronuncia giudiziale.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso e conduce alla definizione del giudizio senza scrutinio della legittimità dell'atto impugnato.
- In caso di dichiarata sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti secondo la valutazione del giudice.
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