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Circolare

Circolare numero 190 del 29-10-2001

Con le presenti istruzioni vengono disciplinate le modalità di versamento all’Istituto del contributo di solidarietà di cui all’oggetto e la relativa imputazione contabile.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il versamento all’INPS del contributo di solidarietà ex art. 37, comma 1, della legge n. 488/1999 riferito ai trattamenti pensionistici corrisposti da altri Enti, precisando sedi competenti, modalità operative e termini. I versamenti devono essere accentrati presso le Sedi provinciali INPS competenti per la sede legale dell’Ente versante, con modalità diverse a seconda che l’Ente disponga o meno di contabilità speciale. Le somme confluiscono nel nuovo conto FQR 22/11, con obbligo di partitario; resta confermato il conto FQR 22/01 per il contributo trattenuto sulle pensioni erogate dall’Istituto. Sono inoltre previste istruzioni per gli eventuali versamenti erroneamente affluiti alle Sedi zonali.

Modalità di versamento all’INPS del contributo di solidarietà sulle pensioni erogate da altri Enti

Contributo di solidarietà ex art. 37 L. 488/1999: versamento all’INPS per pensioni erogate da altri Enti

Il documento integra le istruzioni già emanate per il contributo di solidarietà trattenuto sulle pensioni INPS e disciplina le modalità di versamento all’INPS del medesimo contributo dovuto sui trattamenti pensionistici corrisposti da altri Enti. Il contributo è destinato al finanziamento del Fondo istituito presso l’Istituto ai sensi dell’art. 69, comma 9, della legge n. 388/2000.

Ambito di applicazione e sede competente

I versamenti relativi al contributo devono essere accentrati presso le Sedi provinciali INPS competenti per territorio, ossia quelle presso cui insistono le sedi legali degli Enti interessati. La circolare, quindi, individua come centro di raccolta la Sede provinciale INPS collegata alla sede legale dell’Ente versante.

Modalità operative di versamento

Per gli Enti pubblici titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale, il pagamento deve avvenire mediante trasferimento dell’importo nella contabilità accesa alla Sede provinciale INPS presso la stessa sezione di tesoreria. La causale da indicare è "Contributo di solidarietà ex art. 37 L. 488/99".

Per i restanti Enti, il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale "riscossioni varie", intestato alla corrispondente Sede provinciale INPS, indicando la medesima causale.

Termini di versamento

Il versamento deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui è stata applicata la trattenuta. Il primo versamento deve includere anche gli importi relativi ai periodi già scaduti.

Contabilizzazione delle somme

Le somme riscosse a tale titolo devono essere imputate al nuovo conto FQR 22/11. Il conto deve essere dotato di un apposito partitario nel quale riportare:

  • denominazione dell’Ente versante;
  • data del versamento;
  • importo versato.

Tale presidio contabile è richiesto anche per rispondere a eventuali richieste della Direzione Generale.

Versamenti erroneamente affluiti alle Sedi zonali

Se alcuni versamenti dovessero affluire per errore alle Sedi zonali, queste ultime devono trasferire gli importi alla competente Sede provinciale mediante mod. SC10/R.

Distinzione rispetto al contributo trattenuto sulle pensioni INPS

Resta confermato che il contributo di solidarietà trattenuto sulle pensioni erogate dall’Istituto deve essere imputato al conto FQR 22/01, già istituito con il precedente messaggio n. 000122, con denominazione opportunamente adeguata.

Variazioni al piano dei conti

L’allegato riporta le denominazioni dei conti interessati:

  • FQR 22/11: "Contributo di solidarietà dovuto sulla quota eccedente il massimale annuo dei trattamenti pensionistici corrisposti da altri Enti – Art. 37, comma 1, della legge n. 488/1999"; abbreviata: "CTR.SOLID.SU PENS.ALTRI ENTI-ART.37 C.1 L.488/99".
  • FQR 22/01: "Contributo di solidarietà dovuto sulla quota eccedente il massimale annuo dei trattamenti pensionistici corrisposti dall’Istituto – Art. 37, comma 1, della legge n. 488/1999"; abbreviata: "CTR.SOLID.SU PENS.INPS – ART.37 C.1 L.488/99".

Punti principali

Finalità e riferimento normativo

Si richiama il contributo di solidarietà ex art. 37, comma 1, della legge n. 488/1999, destinato al finanziamento del Fondo istituito presso l’Istituto ai sensi dell’art. 69, comma 9, della legge n. 388/2000. Il messaggio integra le precedenti istruzioni già fornite per la contabilizzazione del contributo trattenuto sulle pensioni INPS, estendendo le modalità di versamento ai trattamenti pensionistici corrisposti da altri Enti.

Sedi competenti per l’accentramento dei versamenti

I versamenti relativi al contributo devono essere accentrati presso le Sedi provinciali INPS competenti per territorio, cioè quelle cui insistono le sedi legali degli Enti interessati. La gestione è quindi centralizzata a livello provinciale e non presso strutture periferiche diverse da quelle competenti.

Modalità di versamento per gli Enti con contabilità speciale

Gli Enti pubblici titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale devono versare quanto dovuto mediante trasferimento dell’importo nella contabilità accesa alla Sede provinciale INPS presso la medesima sezione di tesoreria. Nella disposizione deve essere indicata la causale "Contributo di solidarietà ex art. 37 L. 488/99".

Modalità di versamento per gli altri Enti

Gli Enti che non dispongono di contabilità speciale devono effettuare il versamento sul conto corrente postale "riscossioni varie", intestato alla Sede provinciale INPS competente. Anche in questo caso deve essere riportata la causale "Contributo di solidarietà ex art. 37 L. 488/99".

Termine di versamento

I versamenti devono essere eseguiti entro il mese successivo a quello in cui è stata applicata la trattenuta. Il primo versamento deve comprendere anche gli importi relativi ai periodi già scaduti.

Imputazione contabile e partitario

Le somme riscosse devono essere imputate al nuovo conto FQR 22/11. Il conto deve essere assistito da un apposito partitario, nel quale devono essere indicati la denominazione dell’Ente versante, la data del versamento e il relativo importo, così da consentire eventuali riscontri richiesti dalla Direzione generale.

Gestione dei versamenti erroneamente affluiti

Qualora alcuni versamenti pervengano erroneamente alle Sedi zonali, queste ultime devono trasferire i relativi importi alla competente Sede provinciale mediante mod. SC10/R.

Conferma del conto per i contributi trattenuti dall’Istituto

Per il contributo di solidarietà trattenuto sulle pensioni erogate dall’Istituto resta confermato il conto FQR 22/01, già istituito con il precedente messaggio n. 000122, al quale viene adeguata la denominazione.

Variazioni al piano dei conti

L’allegato riporta le variazioni al piano dei conti: FQR 22/11, con denominazione completa "Contributo di solidarietà dovuto sulla quota eccedente il massimale annuo dei trattamenti pensionistici corrisposti da altri Enti – Art. 37, comma 1, della legge n. 488/1999" e denominazione abbreviata "CTR.SOLID.SU PENS.ALTRI ENTI-ART.37 C.1 L.488/99"; FQR 22/01, con denominazione completa "Contributo di solidarietà dovuto sulla quota eccedente il massimale annuo dei trattamenti pensionistici corrisposti dall’Istituto – Art. 37, comma 1, della legge n. 488/1999" e denominazione abbreviata "CTR.SOLID.SU PENS.INPS – ART.37 C.1 L.488/99".

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