Sentenza del 01/03/2017 n. 548 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Agevolazioni prima casa - Necessità che ambedue i coniugi che hanno acquistato la prima casa vi abbiano trasferito la residenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune contestava il riconoscimento dell'agevolazione ICI per l'abitazione principale, sostenendo che non fosse sufficiente la residenza di uno solo dei coniugi nell'immobile acquistato e che entrambi avrebbero dovuto trasferirvi la residenza entro il termine previsto. La controversia riguardava quindi l'interpretazione del requisito della residenza nel caso di acquisto effettuato da coniugi in comunione legale, quando i coniugi non abbiano la stessa residenza anagrafica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha rigettato l'appello del Comune, confermando il riconoscimento dell'agevolazione alla contribuente. Ha ritenuto che, ai fini tributari, il requisito della residenza debba essere riferito alla famiglia e non necessariamente a ciascun coniuge individualmente. I coniugi non sono infatti obbligati ad avere una comune residenza anagrafica, essendo sufficiente la reciproca coabitazione e la destinazione dell'immobile a residenza della famiglia. È stato ritenuto superato il precedente orientamento che riconosceva l'agevolazione soltanto pro quota al coniuge residente. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 144 del codice civile
I coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa
La norma dimostra che la residenza della famiglia è un'entità distinta rispetto alla residenza individuale dei coniugi e che, ai fini dell'agevolazione, devono prevalere le esigenze e la residenza del nucleo familiare.
Art. 343 del codice civile
La sentenza lo richiama per affermare che i coniugi non sono tenuti a una comune residenza anagrafica, ma a una reciproca coabitazione.
Art. 29 della Costituzione
Il principio di tutela costituzionale della famiglia sostiene una lettura della normativa tributaria coerente con la rilevanza autonoma della famiglia rispetto ai singoli coniugi.
Sentenza della Corte di cassazione n. 1494 del 27 gennaio 2016
Il requisito della residenza per l'agevolazione prima casa va riferito alla famiglia: la diversa residenza anagrafica di uno dei coniugi non impedisce il beneficio quando l'immobile è destinato a residenza familiare.
Sentenza della Corte di cassazione n. 8463 del 2001
La sentenza considera superato il precedente orientamento secondo cui l'agevolazione spettava soltanto pro quota al coniuge residente nell'immobile.
Massime di principio
- Nel caso di acquisto della prima casa da parte di coniugi in comunione legale, il requisito della residenza può essere valutato con riferimento alla famiglia nel suo complesso, non necessariamente separatamente per ciascun coniuge.
- La mancata coincidenza delle residenze anagrafiche dei coniugi non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione, se l'immobile è effettivamente destinato a residenza della famiglia e sussiste una situazione di reciproca coabitazione.
- La normativa tributaria deve essere interpretata, quando possibile, in modo coerente con i principi del diritto di famiglia e con la tutela costituzionale della famiglia.
- La decisione riguarda specificamente coniugi in comunione legale e non elimina la necessità di rispettare gli altri requisiti previsti per l'agevolazione prima casa, né esclude verifiche sull'effettiva destinazione dell'immobile a abitazione familiare.
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