Sentenza del 01/04/2016 n. 6346 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento per IVA, IRPEF e IRAP relativa al 2001, emessa dopo la mancata convalida della dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002. La terza rata del condono era stata pagata il 31 dicembre 2004, anziché entro il termine del 27 dicembre 2004. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto il ritardo una mera irregolarità, non idonea a compromettere il condono. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'art. 9-bis richiede il pagamento integrale e tempestivo delle rate e che le diverse discipline di condono non sono analogicamente applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla presunta impugnazione tardiva o indiretta del diniego di condono, perché la questione non era stata adeguatamente documentata mediante la trascrizione degli atti dei giudizi di merito. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002 è subordinato al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Il pagamento tardivo anche di una rata successiva alla prima comporta l'inefficacia dell'istanza e la perdita del beneficio. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto; il pagamento rateale determina la definizione solo quando tale condizione venga rispettata.
La norma disciplina una forma di definizione degli omessi o tardivi versamenti e richiede il pagamento integrale e tempestivo delle rate. Il mancato o tardivo pagamento rende inefficace l'istanza di condono.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Il motivo dell'Agenzia relativo all'impugnazione della cartella per vizi dell'atto presupposto è stato dichiarato inammissibile per carenza di adeguata trascrizione e documentazione degli atti dei giudizi precedenti.
Codice civile, art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha esaminato le censure di violazione o falsa applicazione di legge proposte dall'Agenzia delle Entrate.
Disposizioni sulla legge in generale, artt. 12 e 14
Le norme sul divieto di applicazione analogica delle disposizioni eccezionali impediscono di estendere a una forma di condono regole previste per altre autonome fattispecie di condono.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Nel condono ex art. 9-bis non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione per determinare il quantum, già indicato nella dichiarazione integrativa; ciò rafforza il carattere condizionato del beneficio al pagamento puntuale.
Direttiva 77/388/CEE, VI direttiva IVA
Con riferimento all'IVA, la Corte ha ritenuto incompatibili con il sistema europeo le misure che comportano una rinuncia definitiva dell'Amministrazione a sanzioni dovute per omessi o tardivi versamenti; pertanto l'art. 9-bis deve essere disapplicato nella parte incompatibile con il diritto dell'Unione.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o un condono prevede espressamente il pagamento integrale e tempestivo delle rate, il rispetto delle scadenze costituisce una condizione essenziale e non una semplice formalità.
- Il tardivo pagamento di una rata può far perdere l'intero beneficio, anche se le rate precedenti sono state pagate regolarmente, salvo che la legge preveda espressamente una sanatoria o una diversa conseguenza.
- Le regole favorevoli previste per una specifica forma di condono non possono essere estese analogicamente ad altre forme di definizione fiscale disciplinate autonomamente.
- Le norme che attribuiscono benefici fiscali, essendo eccezionali, devono essere interpretate restrittivamente: il giudice non può attenuare o modificare i requisiti stabiliti dalla legge.
- In materia di IVA, le norme nazionali di condono devono essere disapplicate nella misura in cui comportino una rinuncia incompatibile con gli obblighi europei di corretta riscossione dell'imposta e delle relative sanzioni.
- Nel giudizio di legittimità, le questioni processuali devono essere adeguatamente documentate mediante la trascrizione degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
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