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Risoluzione

Risoluzione n. 177 del 23/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per una società agente/rappresentante di commercio, l’IVA sull’acquisto di un aeromobile non è detraibile salvo che il bene formi oggetto dell’attività propria dell’impresa o sia destinato a uso esclusivamente strumentale. Di conseguenza non è detraibile neppure l’IVA su servizi di impiego, custodia, manutenzione, riparazione, carburanti e lubrificanti; la sentenza UE sugli autoveicoli non estende i suoi effetti agli aeromobili.

Detraibilità IVA su acquisto e gestione di aeromobili per una società di rappresentanza commerciale

Detraibilità IVA degli aeromobili per un agente di commercio

La risoluzione esamina un’istanza di interpello presentata da ALFA S.r.l., società che opera come rappresentante di commercio nella promozione della vendita di aeromobili per conto di una società francese. Il quesito riguarda il trattamento IVA dell’acquisto di un aeromobile e delle spese connesse alla sua gestione, alla luce dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Quesito posto dalla società

La società dichiara di voler acquistare un aeromobile da utilizzare come bene strumentale dai dirigenti e dipendenti per raggiungere i clienti e svolgere le attività d’impresa. Chiede se l’IVA assolta:

  • sull’acquisto dell’aeromobile;
  • sulle prestazioni di servizi richiamate dal terzo comma dell’articolo 16 del D.P.R. IVA;
  • sulle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione;
  • sui carburanti e lubrificanti destinati al bene; sia detraibile, anche in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 settembre 2006, causa C-228/05.

Posizione prospettata dall’istante

La società osserva che l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera a), consente la detrazione solo se l’aeromobile:

  • forma oggetto dell’attività propria dell’impresa; oppure
  • è destinato a essere utilizzato esclusivamente come strumentale nell’attività propria dell’impresa.

Secondo l’istante, il caso in esame non rientrerebbe in tali ipotesi, poiché l’attività svolta è l’intermediazione commerciale e non il commercio di aeromobili, e il bene non sarebbe indispensabile all’esercizio dell’attività. Tuttavia, ritiene che la disciplina limitativa possa essere disapplicata per effetto della giurisprudenza comunitaria sugli autoveicoli, con conseguente detrazione dell’IVA in proporzione all’effettivo utilizzo per operazioni imponibili.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricorda anzitutto che la sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006 ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la disciplina italiana che limitava la detrazione IVA sugli autoveicoli non adibiti a uso pubblico e non oggetto dell’attività propria dell’impresa. In seguito a tale pronuncia, il legislatore è intervenuto con il D.L. 15 settembre 2006, n. 258, modificando la disciplina relativa agli autoveicoli.

L’Agenzia precisa però che tale intervento ha riguardato solo la lettera c) dell’articolo 19-bis1, comma 1, e non la diversa lettera a), relativa agli aeromobili. Per gli aeromobili resta quindi applicabile la disciplina ordinaria, che consente la detrazione solo se il bene:

  • forma oggetto dell’attività propria dell’impresa; oppure
  • è destinato a essere esclusivamente utilizzato come strumentale nell’attività propria dell’impresa.

Esclusione della detrazione nel caso concreto

Nel caso della ALFA S.r.l., l’Agenzia rileva che l’aeromobile:

  • non forma oggetto dell’attività propria dell’impresa, che consiste nell’intermediazione e promozione di contratti di vendita;
  • non può essere considerato bene esclusivamente strumentale secondo la nozione già chiarita nelle circolari n. 37 del 13 febbraio 1997, n. 48 del 10 febbraio 1998 e n. 1 del 2007, perché l’attività può essere svolta anche senza il bene.

Ne consegue che la società non può detrarre l’IVA:

  • sull’acquisto dell’aeromobile;
  • sulle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16;
  • sulle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione del bene.

Carburanti e lubrificanti

L’Agenzia applica anche la lettera d) del comma 1 dell’articolo 19-bis1, secondo cui l’IVA su carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili è detraibile solo se lo è anche l’IVA relativa all’acquisto o acquisizione dell’aeromobile. Poiché nel caso di specie l’IVA sull’aeromobile è indetraibile, lo è conseguentemente anche quella sui carburanti e lubrificanti.

Irrilevanza della sentenza della Corte di Giustizia UE per gli aeromobili

La risoluzione esclude che la sentenza C-228/05 possa essere estesa agli aeromobili. Secondo l’Agenzia, la pronuncia riguarda esclusivamente la normativa sugli autoveicoli, mentre le limitazioni previste per gli aeromobili e per le autovetture derivano da diverse deroghe comunitarie:

  • per gli aeromobili, dalla deroga già esistente al 1 gennaio 1979, richiamata dall’ex articolo 17, paragrafo 6, della Sesta direttiva 77/388/CEE, oggi articolo 176 della Direttiva 2006/112/CE;
  • per gli autoveicoli, dalla deroga introdotta successivamente per motivi congiunturali, ex articolo 17, paragrafo 7, della stessa direttiva, oggi articolo 177.

Per questo motivo, l’Agenzia non condivide la tesi dell’istante sulla disapplicazione della lettera a) dell’articolo 19-bis1.

Conclusione

La risposta finale è negativa: la società non può detrarre l’IVA relativa all’aeromobile né quella connessa alla sua gestione e ai carburanti, perché il bene non rientra tra quelli per i quali l’articolo 19-bis1 consente la detrazione. La qualifica di agente o rappresentante di commercio non rileva ai fini della lettera a) della norma, che non prevede un regime agevolativo specifico per tali soggetti.

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