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Risoluzione

Risoluzione n. 183 del 24/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’aliquota IVA ridotta del 10% si applica alle forniture di energia elettrica per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005. La precedente subordinazione all’autorizzazione della Commissione Europea viene considerata meramente cautelativa e non impeditiva dell’operatività della norma.

IVA al 10% per energia elettrica per impianti irrigui e di bonifica

Aliquota IVA ridotta per energia elettrica destinata agli impianti irrigui e di bonifica

La risoluzione interviene a integrazione della precedente risposta in materia di interpello sul n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il documento chiarisce il regime IVA applicabile alle forniture di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.

Quadro normativo originario e posizione iniziale dell’Agenzia

In un primo momento, con la risoluzione 18 aprile 2007, n. 72, era stato affermato che, in assenza di preventiva approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 88, par. 3, del Trattato UE, alle forniture in esame dovesse applicarsi l’aliquota IVA ordinaria del 20%.

Tale conclusione derivava dal fatto che la misura agevolativa del 10% prevista dal n. 103) della Tabella A, Parte III, non risultava ancora autorizzata dalla Commissione Europea ai fini della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.

La previsione del 10% era stata introdotta dall’art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aveva modificato la disposizione tariffaria, ma aveva anche subordinato l’efficacia della misura all’autorizzazione comunitaria.

Intervento della Commissione Europea

Successivamente alla notifica, la Commissione Europea ha valutato la misura sia sotto il profilo IVA sia sotto il profilo degli aiuti di Stato.

Sul versante IVA, con decisione del 30 aprile 2007, n. C(2007)1823, la Commissione ha autorizzato la misura agevolativa, richiamando l’assenza di rischi di distorsione concorrenziale in linea con l’art. 102 della Direttiva 112/2006/CE, in tema di aliquote ridotte per forniture di gas naturale, elettricità e teleriscaldamento.

Quanto alla compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato, con decisione del 19 giugno 2007, n. C(2007)3097, la Commissione ha concluso che la misura notificata "non costituisce aiuto".

Conseguenze sull’efficacia della norma interna

Alla luce della valutazione della Commissione, la misura non rientra tra gli aiuti di Stato di cui all’art. 87 del Trattato UE; pertanto, non era necessaria alcuna autorizzazione secondo la procedura prevista dall’art. 88 dello stesso Trattato.

Ne consegue che la norma interna non deve considerarsi sospesa o inefficace in attesa di approvazione comunitaria. La condizione richiamata dal legislatore nazionale è interpretata come una cautela, non come un presupposto impeditivo dell’applicazione dell’aliquota agevolata.

Decorrenza dell’aliquota IVA del 10%

La risoluzione conclude che l’aliquota IVA del 10% per le forniture in oggetto può trovare applicazione fin dall’entrata in vigore della legge n. 266 del 2005.

In altri termini, la riduzione d’imposta opera retroattivamente rispetto alla precedente impostazione che aveva richiesto l’attesa dell’autorizzazione comunitaria, con applicazione immediata dalla data di entrata in vigore della norma nazionale modificativa.

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