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Risoluzione

Risoluzione n. 27 del 26/03/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, dei decreti di omologa del concordato preventivo: per i concordati con garanzia e con cessione dei beni si applica l’imposta in misura fissa, mentre resta l’imposizione proporzionale nei casi in cui l’omologa comporti un effettivo trasferimento dei beni al terzo assuntore.

Imposta di registro sul decreto di omologa del concordato preventivo

Imposta di registro sul decreto di omologa del concordato preventivo

La risoluzione esamina la corretta applicazione dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (DPR 26 aprile 1986, n. 131), in relazione ai decreti di omologa del concordato preventivo emessi dal tribunale fallimentare. Il documento supera l’orientamento espresso in una precedente risoluzione del 2008, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Quesito e posizione dell’istante

ALFA chiede quale sia il regime dell’imposta di registro applicabile al decreto di omologa del concordato preventivo. L’istante contesta la soluzione della risoluzione n. 28 del 31 gennaio 2008, secondo cui il decreto di omologa ha natura costitutiva e va tassato in misura proporzionale del 3 per cento ai sensi dell’articolo 8, lettera b), della Tariffa.

Secondo l’istante, invece, i provvedimenti di omologazione dell’autorità giudiziaria rientrano nella lettera g) dell’articolo 8, che prevede l’imposta di registro in misura fissa per gli atti di omologazione. A sostegno di tale tesi richiama il fatto che il tribunale svolge una mera attività di controllo sull’autonomia negoziale espressa nel patto concordatario e cita la giurisprudenza di legittimità.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama l’articolo 160 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n. 267), che disciplina il contenuto del concordato preventivo e indica, tra le possibili previsioni del piano:

  • ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti con qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie;
  • attribuzione delle attività a un assuntore;
  • suddivisione dei creditori in classi;
  • trattamenti differenziati tra creditori di classi diverse.

È inoltre richiamato l’articolo 180 della legge fallimentare, secondo cui, in assenza di opposizioni, il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione e omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Evoluzione interpretativa e superamento della risoluzione n. 28 del 2008

La risoluzione ricorda che con la n. 28 del 2008 l’Agenzia aveva ritenuto che il decreto di omologa del concordato preventivo avesse effetto costitutivo, in quanto non si esaurirebbe in un mero controllo, e che determinasse una nuova situazione soggettiva attiva di natura patrimoniale. Da ciò era derivata l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3 per cento, ai sensi dell’articolo 8, lettera b), della Tariffa.

Tale impostazione non trova però conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in più pronunce ha ricondotto la sentenza di omologazione del concordato preventivo alla categoria degli atti di omologazione di cui alla lettera g) dell’articolo 8.

Orientamento della Corte di Cassazione

La risoluzione richiama in particolare le sentenze:

  • 7 maggio 2007, n. 10352;
  • 7 settembre 2010, n. 19141.

Secondo la Corte, esclusa la possibilità di ricondurre il provvedimento alle ipotesi da a) a f) dell’articolo 8, resta applicabile il criterio nominalistico, per cui la sentenza di omologazione del concordato preventivo rientra nella lettera g), che comprende genericamente gli atti di omologazione. Il richiamo è esteso anche al concordato preventivo con cessione dei beni.

La risoluzione richiama inoltre la sentenza 20 marzo 1998, n. 2957, che, nel riconoscere la tassazione in misura fissa del decreto di omologa del concordato con cessione dei beni, afferma che l’imposizione proporzionale presupporrebbe un trasferimento di beni o diritti, oppure l’assunzione di obbligazioni che costituiscano fonte genetica di una situazione giuridica autonomamente rilevante.

Trattamento fiscale dei concordati con garanzia e con cessione dei beni

Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, la risoluzione afferma che:

  • il decreto di omologa del concordato preventivo con garanzia;
  • il decreto di omologa del concordato preventivo con cessione dei beni;

devono essere assoggettati all’imposta di registro in misura fissa, in quanto riconducibili agli atti di omologazione di cui alla lettera g) dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Viene quindi espressamente superata la precedente risoluzione n. 28 del 2008.

Esclusione della misura fissa nel caso di trasferimento dei beni al terzo assuntore

La risoluzione precisa, tuttavia, che la tassazione in misura fissa non si applica quando il concordato comporta il trasferimento dei beni al terzo assuntore. In tale ipotesi il decreto di omologa ha natura traslativa.

La Corte di Cassazione, con sentenza 8 novembre 2002, n. 15716, in materia di concordato fallimentare con assuntore, ha osservato che quando la sentenza di omologazione dispone la vendita di tutti i beni inventariati all’assuntore, il trasferimento dei beni nel suo patrimonio trova titolo diretto e immediato nella sentenza stessa.

Per questa ragione, il decreto di omologa di un concordato con cessione dei beni all’assuntore, essendo atto traslativo della proprietà dei beni, rientra nell’articolo 8, lettera a), della Tariffa, che riguarda i provvedimenti giudiziari recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili, unità da diporto o altri beni e diritti, con applicazione dell’imposta di registro secondo le aliquote previste per i corrispondenti atti.

Conclusioni operative

La risoluzione conclude che:

  • i decreti di omologazione dei concordati con garanzia e con cessione dei beni sono soggetti a imposta di registro in misura fissa;
  • resta esclusa tale soluzione quando l’omologa dispone il trasferimento dei beni al terzo assuntore, caso in cui si applica la disciplina proporzionale propria degli atti traslativi.

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché tali principi siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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