Risoluzione n. 25 del 20/03/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i benefici "prima casa" si applicano anche alle sentenze dichiarative di usucapione, ma solo ai fini dell’imposta di registro e a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla norma. La verifica dei requisiti va fatta con riferimento alla data della sentenza, non alla data di decorrenza degli effetti del possesso.
Agevolazione prima casa per sentenze di usucapione
Applicabilità dell’agevolazione prima casa alle sentenze di usucapione
La risoluzione affronta il tema dell’estensione dell’agevolazione "prima casa" ai trasferimenti immobiliari derivanti da sentenza dichiarativa di usucapione pronunciata dall’autorità giudiziaria ordinaria. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che, alla luce dell’evoluzione normativa e dell’orientamento della Corte di Cassazione, tale beneficio può applicarsi anche a questi casi, nei limiti previsti dalla disciplina vigente.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama l’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, che disciplina gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili soggetti a imposta di registro in termine fisso. Per gli atti che recano trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili, la norma prevede l’applicazione delle "stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti".
Viene inoltre ricordato che la nota II-bis al medesimo articolo, introdotta dall’art. 23, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, ha equiparato la tassazione delle sentenze di usucapione a quella degli atti di trasferimento della proprietà.
Orientamento della Corte di Cassazione
La risoluzione dà conto dell’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l’evoluzione della disciplina delle agevolazioni "prima casa" ha ampliato i requisiti soggettivi, oggettivi e i diritti oggetto del trasferimento, valorizzando anche gli acquisti dell’abitazione non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso.
Secondo la Suprema Corte:
- i benefici fiscali previsti per l’acquisto a titolo oneroso della "prima casa" si applicano anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione;
- ciò vale quando l’immobile usucapito è destinato a prima casa di abitazione;
- l’estensione opera in virtù dell’art. 8, nota II-bis, della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986.
La Cassazione precisa inoltre che tale equiparazione riguarda solo l’imposta di registro e non anche le imposte ipotecarie e catastali, in ragione dell’esistenza di specifiche previsioni normative nel TUR, richiamando le sentenze n. 29371 del 16 dicembre 2008 e n. 581 del 15 gennaio 2010.
Conferma dell’orientamento favorevole
La risoluzione evidenzia che l’Amministrazione aveva già recepito un orientamento favorevole della Cassazione in materia di piccola proprietà contadina, con la Risoluzione n. 76 del 2011, superando precedenti posizioni contrarie contenute nelle risoluzioni n. 201 del 2007 e n. 244 del 2008. Questo richiamo viene utilizzato come ulteriore conferma della tendenza ad estendere i benefici fiscali anche a fattispecie di acquisto per usucapione, quando la norma lo consente.
Condizioni per l’accesso all’agevolazione
L’estensione dell’agevolazione resta subordinata alla presenza di tutte le condizioni previste dalla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986. In particolare, devono risultare le dichiarazioni richieste dalle lettere a), b) e c) della norma.
Tali dichiarazioni devono essere rese dagli interessati:
- nell’atto introduttivo del giudizio;
- oppure nel corso del giudizio per la dichiarazione di intervenuta usucapione.
Viene richiamata a supporto la sentenza della Cassazione n. 14120 del 2010.
Momento rilevante per la verifica dei requisiti
La risoluzione chiarisce un punto importante: anche se l’usucapione è un acquisto a titolo originario con effetto ab origine, cioè dal maturare del possesso ventennale, la verifica dei requisiti per l’agevolazione non va effettuata con riferimento a quel momento.
Ai fini fiscali, l’Amministrazione finanziaria deve invece verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla nota II-bis:
- alla data della sentenza che pronuncia l’acquisto per usucapione;
- non alla data da cui decorrono gli effetti giuridici dell’usucapione.
Conclusione operativa
La conclusione della risoluzione è che i benefici "prima casa" sono applicabili anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, purché l’immobile sia destinato a prima casa di abitazione e siano rispettati i requisiti di legge. L’agevolazione opera limitatamente all’imposta di registro, mentre restano escluse le imposte ipotecarie e catastali.
Indicazioni organizzative finali
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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