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Risoluzione

Risoluzione n. 28 del 28/03/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per le cessioni di rottami e materiali assimilati territorialmente rilevanti in Italia, il debitore IVA è il cessionario soggetto passivo, anche se non stabilito in Italia; le norme speciali sull’inversione contabile prevalgono sulle regole generali dell’art. 17 del d.P.R. 633/1972. Se il cessionario non ha sede o stabile organizzazione in Italia, deve identificarsi ai fini IVA o nominare un rappresentante fiscale.

IVA su cessioni di rottami: individuazione del debitore d’imposta in reverse charge

Individuazione del debitore d’imposta nelle cessioni di rottami

La risoluzione affronta il coordinamento tra le regole generali dell’art. 17 del d.P.R. n. 633/1972 e le disposizioni speciali sull’inversione contabile per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli. Il chiarimento è richiesto per operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate tra soggetti non residenti, con rappresentanti fiscali in Italia.

Quesito interpretativo

Il caso prospettato riguarda, in particolare, un soggetto residente in Svizzera, non stabilito in Italia ma con rappresentante fiscale nel territorio dello Stato, che cede rottami, cascami e avanzi di metalli a un soggetto residente nella Repubblica Ceca, anch’esso non stabilito in Italia, sia con rappresentante fiscale sia senza. Il dubbio concerne:

  • il regime IVA applicabile alla cessione;
  • il soggetto tenuto ad assolvere l’imposta;
  • la possibile prevalenza dell’art. 17, commi 2 e 3, rispetto all’art. 74, commi 7 e 8.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama anzitutto l’art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633/1972, che prevede una specifica ipotesi di reverse charge per:

  • cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e relativi lavori;
  • carta da macero, stracci, scarti di ossa, pelli e vetri;
  • cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e relativi lavori;
  • semilavorati di metalli ferrosi e non ferrosi individuati dalle voci della tariffa doganale richiamate dalla norma.

La disciplina comporta che il cedente emetta fattura senza addebito di IVA e che il cessionario integri il documento con l’imposta dovuta.

Viene inoltre richiamato l’art. 17 del medesimo decreto, come modificato dal D.Lgs. n. 18/2010, che prevede:

  • al comma 2, l’applicazione del reverse charge per cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da soggetti non residenti a soggetti stabiliti in Italia, con debitore d’imposta individuato nel cessionario/committente;
  • al comma 3, una deroga quando sia il cedente/prestatore sia il cessionario/committente sono soggetti passivi non stabiliti in Italia, nel qual caso torna applicabile la regola generale che individua il debitore nel cedente o prestatore.

Principio interpretativo affermato

L’Amministrazione ritiene che le norme speciali sull’inversione contabile prevalgano sulle regole generali ogni volta che il legislatore abbia espressamente individuato il debitore d’imposta nel cessionario o committente, anche nelle operazioni tra soggetti stabiliti in Italia.

Questo principio vale anche per i commi 7 e 8 dell’art. 74, in coerenza con la finalità antifrode della disciplina, già richiamata dalla circolare n. 43/E del 12 maggio 2008 e dalla direttiva 2006/69/CE.

Regola conclusiva sul debitore d’imposta

In conclusione, per le cessioni di rottami disciplinate dall’art. 74, commi 7 e 8, il debitore dell’imposta è sempre il cessionario, purché sia soggetto passivo IVA, anche se:

  • non ha sede in Italia;
  • non ha stabile organizzazione in Italia;
  • il cedente ha sede o stabile organizzazione in Italia;
  • il cedente è identificato ai fini IVA in Italia.

Ne consegue che, se il cessionario non ha sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per adempiere all’obbligo deve:

  • identificarsi ai fini IVA in Italia, oppure
  • nominare un rappresentante fiscale.

Finalità e vigilanza

La risoluzione ribadisce la funzione antifrode del reverse charge nei settori sensibili e affida alle Direzioni regionali il compito di vigilare sulla puntuale osservanza dei principi enunciati da parte delle strutture dipendenti.

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