Cassazione Civile, Ordinanza n. 18942/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stata ordinata alla preponente la consegna all'agente di documentazione contabile e commerciale relativa agli affari conclusi nel territorio di esclusiva dell'agente. La preponente ha proposto opposizione sostenendo che il rapporto di agenzia si era già estinto per risoluzione consensuale e che, quindi, non sussistesse più il diritto dell'agente ad acquisire quella documentazione. Il tribunale ha accolto l'opposizione e la corte d'appello ha confermato, valorizzando la cessazione di fatto del rapporto: assenza prolungata di attività promozionale dell'agente, operatività diretta della preponente senza contestazioni reciproche, e comportamento complessivo delle parti incompatibile con la volontà di proseguire il rapporto. In cassazione l'agente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1750 c.c. e dell'AEC 16 febbraio 2009, sostenendo che il recesso doveva essere comunicato per iscritto e che, in mancanza, il rapporto non poteva ritenersi risolto; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1749 c.c. e dell'AEC 15 febbraio 2009, affermando che l'obbligo del preponente di fornire la documentazione e di comportarsi secondo lealtà e buona fede sopravviveva comunque alla cessazione del rapporto, anche in funzione del diritto alle provvigioni sugli affari conclusi dopo lo scioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la risoluzione consensuale del contratto di agenzia può risultare anche da comportamenti concludenti, senza necessità della forma scritta, salvo che una specifica pattuizione o una norma che richieda la forma scritta ad substantiam per lo scioglimento del rapporto la imponga; la disciplina sul recesso scritto non è estensibile al mutuo consenso, che è negozio bilaterale distinto dal recesso unilaterale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il diritto dell'agente all'esibizione della documentazione ex art. 1749 c.c. è strumentale e funzionale alla tutela di diritti sostanziali dell'agente, in particolare provvigioni e indennità, e richiede che l'agente alleghi e dimostri l'interesse ad agire indicando i diritti da far valere; nel caso concreto la ricorrente non aveva allegato e provato di avere chiesto i documenti per azionare specificamente il diritto alle provvigioni ex art. 1748, comma 3, c.c. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1750 c.c.
la disciplina del recesso nel contratto di agenzia richiede la comunicazione della volontà di recedere, ma tale forma non si estende automaticamente alla risoluzione consensuale per mutuo dissenso
art. 11 AEC 16 febbraio 2009
la previsione collettiva sul recesso non impedisce la risoluzione del rapporto per comportamenti concludenti, salvo specifica pattuizione sulla forma dello scioglimento
art. 2077 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina collettiva, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 1749 c.c.
il diritto dell'agente alla documentazione è strumentale alla tutela di diritti sostanziali collegati al rapporto e richiede specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire
art. 1748, comma 2, c.c.
richiamato per evidenziare che il contratto prevedeva il diritto dell'agente alle provvigioni sugli affari conclusi direttamente dalla preponente nel territorio dell'agente
art. 1748, comma 3, c.c.
richiamato come fonte del diritto dell'agente alle provvigioni anche per affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, ma non adeguatamente fatto valere in concreto
art. 4 AEC 15 febbraio 2009
richiamato dalla ricorrente in correlazione con l'art. 1749 c.c. per sostenere la permanenza dell'obbligo informativo della preponente
art. 5 AEC 15 febbraio 2009
richiamato dalla ricorrente in tema di provvigioni maturate dopo lo scioglimento del rapporto
art. 12 del contratto di agenzia
richiamato come clausola contrattuale che riproduceva la disciplina dell'art. 1749 c.c.
art. 380bis.1 c.p.c.
richiamato come rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il contratto di agenzia può cessare per mutuo consenso desumibile da comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di proseguire il rapporto, senza che sia necessaria una comunicazione scritta, salvo diversa e specifica pattuizione o un vincolo formale imposto per quello scioglimento.
- La disciplina della forma scritta prevista per il recesso unilaterale non è automaticamente estensibile alla risoluzione consensuale, perché recesso e mutuo dissenso sono istituti diversi per natura ed effetti.
- La clausola o la norma che impone la forma scritta per le modifiche o per il recesso non basta, di per sé, a impedire la risoluzione per comportamenti concludenti; occorre che la forma scritta sia pattuita espressamente per lo scioglimento del rapporto.
- Nel rapporto di agenzia il diritto dell'agente di ottenere la documentazione contabile della preponente è strumentale all'esercizio di diritti sostanziali, soprattutto il diritto alle provvigioni e alle indennità, e non può essere fatto valere in astratto.
- Chi agisce per l'esibizione della documentazione deve allegare e dimostrare in modo circostanziato l'interesse ad agire, indicando quali diritti specifici intenda tutelare e perché i documenti siano indispensabili per provarli.
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