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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Associazione sportiva dilettantistica - Molteplici violazioni delle clausole associative - Regime agevolato - Non sussiste - Consegue - Contributo a fondo perduto - Ricavo non tassato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione contestava il recupero a tassazione conseguente alla negazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti associativi sportivi dilettantistici e sosteneva che il contributo ricevuto a fondo perduto costituisse un ricavo non imponibile. Il giudice ha rilevato, tuttavia, che la vita associativa prevista dallo statuto non era stata concretamente dimostrata: mancavano documenti relativi alle domande di ammissione e al recesso degli associati, non era chiara la modalità di convocazione delle assemblee e non risultava costituito il consiglio direttivo, pur previsto dallo statuto. La mera conformità formale dello statuto e il tesseramento degli utenti non erano sufficienti.

La decisione

Il regime agevolato è stato negato perché l'associazione non ha dimostrato l'effettivo svolgimento della vita associativa e, quindi, la propria natura di ente associativo non commerciale. Anche il contributo qualificato come "a fondo perduto" è stato ritenuto imponibile: non costituiva un sostegno generico all'attività associativa, ma il corrispettivo per uno specifico onere di gestione degli impianti sportivi e per la copertura di eventuali disavanzi. L'accertamento fiscale è pertanto risultato fondato.

Norme richiamate

  • Regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti associativi non commerciali

    L'agevolazione richiede non solo uno statuto formalmente conforme, ma anche l'effettiva attuazione delle clausole associative e lo svolgimento concreto di una vita associativa democratica.

  • Disciplina dei contributi a fondo perduto

    È qualificabile come contributo a fondo perduto non imponibile soltanto l'erogazione destinata al generico sostegno dell'attività associativa, priva di un collegamento sinallagmatico con specifiche prestazioni. Se il contributo remunera un'attività o uno specifico obbligo gestionale, assume natura di corrispettivo imponibile.

Massime di principio

  • Per usufruire delle agevolazioni fiscali degli enti associativi non basta avere uno statuto conforme alla legge: occorre dimostrare con documenti e comportamenti concreti l'effettiva vita associativa.
  • Il tesseramento degli utenti o dei fruitori delle attività non prova da solo la natura non commerciale dell'ente né sostituisce la dimostrazione delle procedure di ammissione, convocazione, partecipazione e recesso degli associati.
  • Le clausole statutarie devono essere realmente applicate; l'assenza degli organi associativi previsti dallo statuto può compromettere il riconoscimento del regime agevolato.
  • La denominazione contabile o contrattuale di un'erogazione, come "contributo a fondo perduto", non è decisiva: occorre verificare la sua causa concreta e l'eventuale collegamento con specifiche prestazioni o obblighi.
  • Un contributo destinato a compensare la gestione di impianti, servizi o disavanzi collegati a un'attività determinata può essere considerato corrispettivo imponibile, anziché sostegno generico non commerciale.

Testo integrale

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