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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22611/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che rigettava la sua richiesta di revoca dell'ordine di ripristino relativo a un compendio immobiliare in Casamicciola Terme (procedimento n.12516/2010). Capezza deduceva errori nel calcolo della consistenza volumetrica dell'opera ritenuta abusiva: sosteneva che non dovessero essere computati i "volumi tecnici", che non dovesse essere conteggiato un piano ammezzato inferiore all'altezza minima prevista dal d.m. 18/07/1975 e che la copertura a falda inclinata non dovesse contribuire al computo volumetrico. Si richiamava anche alla pronuncia della Corte costituzionale n.56/2016 che ha inciso sull'art.181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte chiedessero una rivalutazione del quadro fattuale e delle risultanze peritali, operazione vietata in sede di legittimità. Inoltre ha affermato che, ai fini della tutela penale del paesaggio (art.181 d.lgs.42/2004), i cosiddetti "volumi tecnici" devono essere considerati se emergenti e visibili, perché possono incidere sull'impatto paesaggistico: pertanto il computo volumetrico di 1.106,61 m3 accertato in sede di consulenza tecnica resta valido e l'intervento eccede la soglia di 1.000 m3 rilevante ai fini dell'art.181, comma 1-bis. Perciò la domanda di revoca è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181, comma 1 e comma 1-bis

    La Corte conferma che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n.56/2016, resta il reato contravvenzionale per ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente (comma 1), mentre il delitto previsto dal comma 1-bis sussiste solo se superati i limiti volumetrici indicati (aumento >30%, ampliamento >750 m3, nuova costruzione >1000 m3). I "volumi tecnici" emergenti e visibili concorrono al computo volumetrico ai fini dell'art.181 (anche se non generano carico urbanistico).

  • Sentenza Corte costituzionale n. 56/2016

    Corte cost. n. 56 del 2016

    Ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art.181 comma 1-bis nella parte relativa ad alcune condizioni, ma la Cassazione rileva che permangono i limiti volumetrici che distinguono la fattispecie delittuosa più grave.

  • d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento interventi esclusi o semplificati)

    d.P.R. 13/02/2017, n.31, Allegato B, punto B.17

    Il regolamento include espressamente i "manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc" tra gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, confermando che i volumi tecnici rilevano ai fini della disciplina paesaggistica e del relativo giudizio penale quando emergenti/visibili.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 44, comma 1

    Citato per distinguere la rilevanza urbanistica dei volumi tecnici (di norma irrilevanti ai fini del carico urbanistico) dalla loro possibile rilevanza in materia paesaggistica.

  • d.m. 18 luglio 1975

    Riferimento alla normativa sull'altezza minima per i piani ammezzati: la Cassazione tuttavia non è entrata nel merito dell'interpretazione tecnica della perizia, ritenendo la questione di fatto e dunque non valutabile in sede di legittimità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non imputabile a colpa grave del ricorrente.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Corte cost. 13/06/2000, n.186

    Richiamata in tema di rimessione delle spese e del giudizio sull'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita la rivalutazione delle prove tecniche o del quadro fattuale: le censure che richiedono una nuova valutazione dei dati peritali sono inammissibili.
  • Ai fini della tutela penale del paesaggio (art.181 d.lgs.42/2004) i "volumi tecnici" devono essere computati quando emergono dal terreno e sono visibili, perché possono incidere sull'impatto paesaggistico; diversamente è possibile che non incidano sul carico urbanistico ma rilevino ai fini paesaggistici.
  • Le soglie volumetriche indicate dall'art.181, comma 1-bis (aumento >30% della volumetria originaria; ampliamento >750 m3; nuova costruzione >1000 m3) sono determinanti per distinguere la fattispecie contravvenzionale da quella delittuosa: se il volume accertato supera tali limiti, la pronuncia della Corte costituzionale n.56/2016 non esclude l'applicazione della fattispecie più grave.
  • Questioni tecnico-edilizie specifiche (es.: computo del piano ammezzato in relazione all'altezza minima, considerazione della copertura a falda inclinata) devono essere affrontate nel giudizio di merito o in sede di consulenza tecnica; la Corte di legittimità verifica la correttezza giuridica della motivazione, non la rispondenza tecnica dei calcoli.
  • Se si contesta la perizia tecnica, il rimedio corretto è proporre i mezzi di impugnazione e le prove in grado di mettere in crisi la valutazione di merito (es. consulenza tecnica contraddittoria), poiché in Cassazione non sono riesaminabili gli accertamenti di fatto.

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