Cassazione Civile, Ordinanza n. 22416/2024 del 08/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso bonario relativo alla Tarsu per l’anno 2010 emesso nei confronti della società contribuente. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte il gravame: aveva ritenuto inammissibile, perché nuova, l’eccezione di giudicato esterno relativa a una precedente sentenza che aveva annullato solleciti e ingiunzioni per annualità anteriori; aveva escluso che per il 2010 mancasse il fondamento normativo del prelievo Tarsu o che fosse necessaria la previa notifica di un avviso di accertamento; aveva respinto la censura sulla superficie tassabile, reputando non provata la diversa estensione dedotta dalla società e valorizzando la documentazione tecnica del Comune; ma aveva riconosciuto la riduzione tariffaria per stagionalità dell’attività turistico-residenziale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, violazione delle norme sulla persistenza del regime Tarsu e sulla sua proroga, sostenendo che nel 2010 il tributo non avesse base normativa autonoma; secondo, violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la CTR erroneamente qualificato come nuova l’eccezione di giudicato esterno e per non averne riconosciuto l’efficacia preclusiva sull’obbligo di previa notifica di avviso di accertamento; terzo, violazione dell’art. 62 d.lgs. 507/1993, per omesso esame della documentazione attestante le superfici effettivamente tassabili, comprese aree tecniche e pertinenziali. Il Comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: contestava il riconoscimento della riduzione di tariffa per uso stagionale, deducendo che tale beneficio richiede che la stagionalità sia stata indicata nella denuncia originaria o di variazione e che la società non avesse fornito una valida prova di tale presupposto; inoltre censurava la CTR per aver attribuito rilievo a una comunicazione resa per il rinnovo delle licenze e per aver ritenuto compatibili i periodi di attività dichiarati con il requisito dell’uso stagionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha rilevato che, per l’annualità 2010, sul rapporto tributario era già intervenuta una precedente decisione di legittimità relativa ad altro giudizio sul medesimo avviso/comunque sul medesimo rapporto Tarsu, con successivo giudizio di rinvio definito con sentenza passata in giudicato, così che il primo motivo risultava non scrutinabile nel merito. Ha inoltre affermato, richiamando la propria giurisprudenza, che nell’impugnazione di atti impositivi diversi e successivi l’avviso di accertamento tipico deve comunque essere impugnato per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, sicché l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto atipico impugnato facoltativamente. Conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale, è stata dichiarata l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese di legittimità sono state compensate tra le parti. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti di entrambe le parti per le ragioni indicate in motivazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dedotto per i motivi di ricorso per cassazione denunciante violazione di legge.
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere l’efficacia del giudicato esterno; la Corte non ha esaminato il motivo nel merito perché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.
d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 1, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 13
Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la persistenza del regime Tarsu nel 2010.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 14, comma 7
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la cessazione del regime transitorio della Tarsu dal 1 gennaio 2010.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Norma invocata per contestare la determinazione della superficie tassabile; la Corte non è entrata nel merito per l’inammissibilità del ricorso principale.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62, 66 e 70
Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere che la riduzione tariffaria per uso stagionale presuppone una specifica indicazione nella denuncia tributaria.
art. 334, secondo comma, c.p.c.
È stata la base della dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale tardivo, conseguente all’inammissibilità del ricorso principale.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato sia per la parte principale sia per quella incidentale.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla Corte nel principio secondo cui l’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma può essere impugnato anche un atto impositivo atipico che renda conoscibile la pretesa tributaria.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 1, ultimo periodo
Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte per affermare che, annullato il regime tariffario, continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente fino alla rideterminazione.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso incidentale per censurare la valutazione delle prove da parte della CTR.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la successiva impugnazione dell’atto impositivo tipico fa venire meno l’interesse alla decisione sull’atto atipico impugnato in via facoltativa, poiché il contribuente deve comunque contestare l’atto tipico per impedire il consolidamento della pretesa fiscale.
- L’elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativa, ma ciò non impedisce l’impugnazione di atti atipici che rendano conoscibili le ragioni fattuali e giuridiche della pretesa; tuttavia tale impugnazione facoltativa non sostituisce l’onere di impugnare l’atto tipico eventualmente successivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
- Quando una questione è devoluta in cassazione solo in via di violazione di legge, la Corte non esamina il merito se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari.
- Nel regime della Tarsu, la controversia sul prelievo e sulle tariffe deve coordinarsi con gli eventuali effetti vincolanti di precedenti decisioni e con la disciplina tariffaria concretamente applicabile al periodo d’imposta interessato.
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