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Sentenza

Sentenza n. 2569/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato per l’anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui ha previsto 13 ore settimanali di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM)

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitore di alunna)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il PEI approvato dal GLO il 25 maggio 2026, deducendo violazione della normativa sull’inclusione scolastica, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà. In particolare, l’Allegato C del PEI qualificava come «molto elevata» la difficoltà della minore nell’area dell’autonomia e individuava un fabbisogno di assistenza specialistica di 20 ore settimanali; la verifica finale dello stesso PEI proponeva invece soltanto 13 ore, senza spiegare la riduzione. La ricorrente ha inoltre richiamato la documentazione sanitaria, che descriveva un quadro clinico grave e la necessità di un supporto continuativo, chiedendo l’annullamento della determinazione e l’accertamento del diritto all’assistenza per tutte le 30 ore settimanali di frequenza, o per la diversa misura ritenuta congrua, nonché la condanna dell’Amministrazione all’assegnazione del servizio. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità parziale della domanda di accertamento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto in parte quanto alla domanda di annullamento: il PEI è stato annullato nella parte in cui ha determinato il servizio ASACOM in misura inferiore al fabbisogno risultante dall’istruttoria, salve le ulteriori determinazioni amministrative. Il TAR ha ravvisato una contraddittorietà interna, perché il PEI riconosceva un fabbisogno di 20 ore ma ne richiedeva 13 senza motivare lo scostamento; non risultavano né un mutamento delle condizioni della minore né una rivalutazione delle esigenze assistenziali, mentre la documentazione sanitaria confermava la gravità del quadro e la necessità di supporto continuativo. La domanda di accertamento del diritto a 30 ore settimanali è stata dichiarata inammissibile: la posizione coinvolta è di interesse legittimo e, dopo l’annullamento, spetta all’Amministrazione riesercitare il potere, conformandosi al giudicato, senza che il giudice si sostituisca alla valutazione amministrativa. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in materia, non residuano diritti soggettivi ma interessi legittimi, che impongono al giudice di astenersi dal pronunciarsi su poteri amministrativi da riesercitarsi a cura della p.a. a seguito del giudicato (art. 34, co. 2, c.p.a.), dovendo, pertanto, l’Amministrazione resistente, in conseguenza dell’effetto demolitivo derivante dall’accoglimento della domanda caducatoria, pronunciarsi nuovamente sull’istanza di parte ricorrente, nel rispetto dell’effetto conformativo derivante dalla presente decisione.

    Quando la controversia riguarda la determinazione amministrativa delle misure di assistenza scolastica e la posizione azionata è un interesse legittimo, il giudice, annullato l’atto, non può fissare direttamente il numero delle ore spettanti: l’Amministrazione deve riesercitare il potere nel rispetto dell’effetto conformativo del giudicato.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 9 settembre 2026, il Collegio ha eccepito, ex art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile inammissibilità parziale del ricorso, avuto riguardo alla sola domanda di accertamento del diritto, nonché la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a..

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, dopo che le parti siano state sentite, come avvenuto nel caso deciso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 9 settembre 2026, il Collegio ha eccepito, ex art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile inammissibilità parziale del ricorso, avuto riguardo alla sola domanda di accertamento del diritto, nonché la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a..

    La possibile inammissibilità parziale della domanda è stata prospettata dal Collegio alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; il testo non riporta ulteriori precisazioni interpretative sulla norma.

Massime di principio

  • Quando il PEI individua, sulla base delle specifiche esigenze dell’alunno con disabilità, un determinato fabbisogno di assistenza specialistica, la successiva previsione di un numero inferiore di ore deve essere sorretta da una motivazione puntuale e individualizzata; in mancanza, la contraddittorietà interna del piano ne determina l’illegittimità.
  • La riduzione delle ore di assistenza rispetto al fabbisogno risultante dall’istruttoria non può essere giustificata senza indicare elementi concreti, quali una modifica delle condizioni dell’alunno o una rivalutazione delle sue esigenze assistenziali.
  • Nelle controversie sulla quantificazione dell’assistenza scolastica, una volta annullata la determinazione illegittima, il giudice non accerta direttamente un diritto a un monte ore prefissato quando residua l’esercizio di potere amministrativo: l’Amministrazione deve rideterminarsi nel rispetto dell’effetto conformativo del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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