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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11331/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso nei reati contestati (art. 337 c.p., art. 497-ter c.p., art. 100 comma 14 d.lgs. n. 285/1992 e art. 489 c.p.) in relazione all'apposizione di targhe false su un'autovettura, alla detenzione di segni distintivi/documenti e di altri oggetti (tra cui lampeggiante e sirena) idonei a simulare l'appartenenza a corpi di polizia e per avere istigato la fuga con pericolo per la circolazione. L'impugnazione articolava tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 689/1981 e illogicità della valutazione della Corte circa la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (e rinuncia alla sospensione condizionale), sostenendo che il giudice non avrebbe valutato l'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e alla prevenzione del pericolo di recidiva; (2) violazione di legge e carenza di motivazione sul punto se la dicitura "polizia locale" (giacca e tesserino) rientri nella fattispecie di cui all'art. 497-ter e se sirena/lampeggiante fossero idonei a simulare l'appartenenza a corpi di polizia; (3) manifesta illogicità circa la valutazione della presunta "grossolanità" delle targhe false, deducendo che tali targhe non potevano ingannare e che la rilevazione da parte del sistema "Targa System" non esclude la falsità grossolana.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i suoi motivi. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sulla dicitura "polizia locale", richiamando l'art. 1 della legge n. 65/1986 (i Comuni svolgono funzioni di polizia locale) e ritenendo inammissibile il quarto motivo perché gli altri oggetti sequestrati erano sufficienti a integrare il reato; la riduzione del numero di oggetti non poteva incidere sulla pena (applicato il minimo edittale). Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto non provata la natura grossolana del falso: le targhe erano state comunque rilevate dal sistema "Targa System" e poi distrutte dall'incendio dell'auto, per cui la Corte territoriale correttamente ne ha ritenuto l'idoneità ad ingannare la pubblica fede; per il reato impossibile (art. 49 c.p.) occorre l'idoneità assoluta a trarre in inganno. Sul primo motivo la Corte ha affermato che la rinuncia alla sospensione condizionale è un atto personalissimo dell'imputato (art. 99 c.p.p.), non esercitabile dal difensore senza procura speciale, e che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'inidoneità della pena sostitutiva sotto il profilo rieducativo, considerata la gravità dei reati; ha inoltre chiarito che il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) limita il dispositivo ma non impedisce una valutazione motivazionale più severa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Citato come uno dei capi di imputazione per i reati ai quali l'imputato è stato ritenuto concorrente; la sentenza lo utilizza come titolo di responsabilità penale

  • art. 497-ter cod. pen.

    Norma richiamata per il reato di simulazione dell'appartenenza a corpi di polizia mediante segni distintivi, documenti e oggetti; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in presenza di più elementi (giacca, tesserino, altri oggetti)

  • art. 100, comma 14, d.lgs. n. 285/1992

    Richiamato con riferimento alle condotte di guida pericolosa e alla sottrazione al controllo delle forze dell'ordine, valutato nel quadro della fuga e del pericolo per la circolazione

  • art. 489 cod. pen.

    Utilizzato come titolo di reato in relazione alle targhe false applicate al veicolo; la Corte ha ritenuto la falsità idonea ad ingannare la pubblica fede

  • art. 58 d.lgs. n. 689/1981

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di conversione della pena; la Corte ha valutato che la decisione sulla sostituzione della pena deve tener conto dell'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e alla prevenzione, e ha ritenuto corretta la valutazione negativa del giudice di merito

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato a valle della rinuncia di alcuni motivi di appello; menzionato nel quadro delle azioni processuali compiute dal ricorrente

  • art. 1 legge n. 65/1986

    i Comuni svolgono funzioni di polizia locale.

    Usata per affermare che la dicitura "polizia locale" rientra nella nozione normativa rilevante e quindi non esclude l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 497-ter

  • art. 49 cod. pen.

    Riferita al reato impossibile: la Corte distingue tra mancanza di idoneità assoluta a trarre in inganno (che integrerebbe il reato impossibile) e i casi in cui l'idoneità ad ingannare non risulta esclusa

  • art. 99, comma 1, cod. proc. pen.

    Ricordata per affermare che la rinuncia a benefici processuali o a misure (qui la sospensione condizionale della pena) è atto personale dell'imputato e non può essere compiuto dal difensore senza procura speciale

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che il divieto di reformatio in peius riguarda il dispositivo della sentenza (la pena concreta) ma non impedisce una valutazione motivazionale più severa da parte del giudice d'appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia a un beneficio processuale o sanzionatorio (es. sospensione condizionale della pena) è un atto personale dell'imputato: il difensore non può compierla senza procura speciale; i giudici devono verificare che la volontà sia stata espressa dall'imputato.
  • Nella valutazione della sostituzione della pena (conversione in pena pecuniaria o lavori di pubblica utilità) il giudice deve motivare sull'idoneità della pena sostitutiva a perseguire la funzione rieducativa e preventiva; la sola entità quantitativa della pena non esclude valutazioni di gravità fattuale rilevabili in motivazione.
  • La dizione "polizia locale" rientra nella nozione legislativa di polizia locale prevista dalla legge e quindi può integrare, a seconda degli altri elementi, la fattispecie di simulazione di appartenenti alle forze di polizia.
  • Per il reato di simulazione dell'appartenenza a organi di polizia non è necessario che tutti gli oggetti tipici siano presenti: la pluralità di segni distintivi e altri elementi idonei può essere sufficiente a integrare la fattispecie.
  • La nozione di "falso grossolano" deve essere provata: se il documento o la targa è stata effettivamente utilizzata e registrata da sistemi di controllo (es. Targa System) e non è possibile verificarne le caratteristiche per eventi successivi (es. distruzione), la corte può ritenere non provata la grossolanità e quindi l'idoneità ad ingannare la pubblica fede.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce l'aggravamento della sanzione nella sostanza (dispositivo) ma non vieta al giudice d'appello di svolgere una motivazione più severa in ordine alla gravità dei fatti, che può giustificare il rigetto di istanze attenuative o sostitutive della pena.

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