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Ordinanza

Ordinanza n. 7095/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per quanto di ragione: a) delle graduatorie nazionali di merito del corso di laurea afferente alla Classe di Laurea Magistrale in medicina e chirurgia (LM 41), pubblicate in data 8 gennaio 2026; b) degli esiti delle prove di ammissione al corso di laurea sub a), svoltesi il 20 novembre 2025 (prima sessione) e del 10 dicembre 2025 (seconda sessione), nonché dell’esito negativo ed escludente che ne è scaturito per la ricorrente in termini di impossibilità all’immatricolazione al corso di laurea prescelto; c) del verbale delle prove sub b) redatto dalla Commissione di concorso costituita presso l’Università degli Studi di Salerno; d) dei verbali della Commissione, di data e numero sconosciuti e mai pubblicati, delle sedute di correzione delle suddette prove, nonché di scioglimento dell’anonimato; e) dell’Allegato 2 al DM n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui regola le modalità di svolgimento dei test di ammissione in maniera tale da non garantire l’anonimato e l’integrità dei fogli risposte; e) di tutti gli atti concorsuali successivi, conseguenti e presupposti alle prove di ammissione, compresi i verbali della Commissione, i questionari somministrati durante le prove, le schede anagrafiche, nonché, per quanto di interesse, dei successivi atti di immatricolazione in quanto affetti da illegittimità derivata; per l’accertamento del diritto della ricorrente: f) all’ammissione al corso di laurea sub a), stante l’illegittimità delle prove di ammissione che ne hanno determinato l’esclusione, e alla ripetizione di tali prove;

Giustizia amministrativa202603559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali di merito e atti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8 gennaio 2026, gli esiti delle prove di ammissione svolte il 20 novembre e il 10 dicembre 2025, il verbale della commissione costituita presso l'Università degli Studi di Salerno, i verbali delle operazioni di correzione e scioglimento dell'anonimato, nonché l'Allegato 2 al d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, deducendo l'illegittimità delle modalità di svolgimento dei test in quanto non avrebbero garantito l'anonimato e l'integrità dei fogli risposta. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione al corso o alla ripetizione delle prove. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sulla procedibilità del ricorso, poiché non risulta impugnata la graduatoria nazionale definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, pubblicata il 28 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare o il merito del ricorso. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto al contraddittorio delle parti l'unica questione relativa alla possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria nazionale definitiva del 28 gennaio 2026. Ha assegnato alle parti 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione e ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza breve.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha utilizzato la disposizione per sottoporre alle parti, dopo il passaggio in decisione, la questione rilevata d'ufficio relativa alla procedibilità del ricorso e consentire il deposito di memorie prima dell'eventuale definizione con sentenza breve.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • L'impugnazione di atti intermedi o precedenti di una procedura selettiva può porre un problema di procedibilità qualora il ricorrente non impugni anche l'atto finale sopravvenuto, come la graduatoria definitiva, potenzialmente lesivo e destinato a consolidare gli effetti della procedura.
  • L'avviso di possibile definizione con sentenza breve deve essere accompagnato dalla possibilità per le parti di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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