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Ordinanza

Ordinanza n. 889/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Pavia, sez. Lavoro, n. 715/2024, pubblicata in data 11/12/2024

Giustizia amministrativa202502931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto che la ricorrente depositi in giudizio, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, la relata di notificazione della sentenza da eseguire al Ministero resistente. La trattazione è stata differita alla camera di consiglio del 19 giugno 2026.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, n. 715/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, n. 715/2024, pubblicata l'11 dicembre 2024. Ha depositato documentazione diretta a dimostrare la notificazione della sentenza al Ministero resistente, ma non ha depositato la relata di notificazione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire tale documento per completare l'istruttoria e svolgere le verifiche connesse all'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La disposizione è richiamata quale parametro per le verifiche connesse alla procedibilità e all'esecuzione della sentenza nel giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto necessario acquisire la relata di notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la parte deposita documentazione attestante la notificazione del titolo giudiziale ma non la relativa relata, il giudice può disporre un'integrazione istruttoria per acquisire tale documento prima di procedere alla trattazione della domanda.
  • La verifica della notificazione della sentenza da eseguire può essere necessaria ai fini degli adempimenti e dei controlli correlati all'art. 14 del d.l. n. 669/1996; in tal caso il giudice può differire la trattazione e assegnare alla parte un termine per il deposito della relata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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