Ordinanza n. 1755/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Veneto, Sez. III, che aveva accolto la domanda cautelare proposta contro un diniego amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Veneto che aveva accolto la domanda cautelare del cittadino straniero. Il testo non esplicita analiticamente i singoli motivi d’appello, ma riferisce che l’Amministrazione ha formulato censure dirette a superare le valutazioni del primo giudice e a sostenere la legittimità del diniego impugnato. La controversia cautelare è stata esaminata alla luce della motivazione del diniego, del quadro normativo nazionale e unionale e, in particolare, dell’art. 20, par. 2, della direttiva 2013/33/UE, rispetto alla cui applicazione il Collegio ha rilevato una possibile incompatibilità a prima vista con l’art. 1, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando in sostanza gli effetti dell’ordinanza cautelare del TAR Veneto. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che l’appello non fosse assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris, considerata la motivazione del diniego e il quadro normativo di riferimento, anche unionale. Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, avuto riguardo alla situazione personale dell’appellato e agli effetti pregiudizievoli derivanti dall’esecuzione del provvedimento impugnato. Le censure amministrative non sono state ritenute idonee né a superare le valutazioni del primo giudice né a escludere la compatibilità dell’interpretazione seguita dal TAR con i principi del diritto dell’Unione europea. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 20, par. 2, direttiva 2013/33/UE
La sua applicazione è stata ritenuta, in sede cautelare e allo stato della sommaria delibazione, non manifestamente compatibile con la disposizione nazionale richiamata dall’Amministrazione.
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
È stata considerata quale disposizione nazionale la cui compatibilità prima facie con l’art. 20, par. 2, della direttiva 2013/33/UE non risulta evidente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi dell’appellato.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
Ha costituito il presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la conferma della misura adottata dal giudice di primo grado è giustificata quando, a una sommaria delibazione, le censure dell’amministrazione non evidenzino sufficienti profili di fumus boni iuris e non siano idonee a superare la motivazione dell’ordinanza impugnata.
- La sussistenza del periculum in mora può essere ravvisata in relazione alla situazione personale dell’interessato e agli effetti pregiudizievoli derivanti dall’esecuzione immediata del provvedimento amministrativo impugnato.
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo deve considerare anche la compatibilità dell’interpretazione della normativa nazionale con i principi e le disposizioni del diritto dell’Unione europea; una possibile incompatibilità prima facie è idonea a incidere negativamente sul fumus dell’appello dell’amministrazione.
- La compensazione delle spese del grado cautelare è consentita quando il giudice, pur respingendo l’appello cautelare, ritenga giustificato non porre le spese a carico della parte soccombente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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