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Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 28686 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I soci hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana relativa agli avvisi di accertamento emessi per l'anno 2004, con recupero di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e applicazione di sanzioni. Hanno dedotto, tra l'altro, la nullità dell'accertamento notificato dopo la cancellazione della società, il difetto di motivazione degli avvisi personali per mancata allegazione dell'avviso societario e l'omessa pronuncia sull'annullamento degli avvisi e sulle spese. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la CTR avesse violato il giudicato interno e erroneamente escluso la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale dei soci, ritenendo inammissibili o infondati i motivi proposti. In particolare, le eccezioni di nullità non erano state sollevate tempestivamente o non erano adeguatamente documentate; inoltre, la CTR aveva pronunciato implicitamente sulla domanda di annullamento e aveva effettivamente deciso sulle spese, compensandole. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate quanto alla violazione del giudicato interno e alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno impedisce al giudice d'appello di riesaminare capi della decisione di primo grado non specificamente impugnati.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la domanda è stata decisa implicitamente attraverso una statuizione incompatibile con la sua accoglienza o quando il giudice ne ha comunque definito il contenuto sostanziale.

  • Art. 91 c.p.c.

    La decisione sulle spese deve essere contestata, se ritenuta errata, come violazione delle regole sul governo delle spese e non come omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque disposto la compensazione.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'appello tributario deve individuare specificamente i capi e le questioni contestate; le parti non impugnate passano in giudicato.

  • Art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973

    La norma disciplina i poteri e le modalità dell'accertamento delle imposte sui redditi, nel cui ambito può operare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.

  • Art. 2697 c.c.

    La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi; nel caso della presunzione di utili distribuiti, il contribuente deve fornire la prova contraria.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    "Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato"; le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.

    In una società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili può fondare, anche da solo, la presunzione della loro distribuzione ai soci; questi possono vincerla dimostrando il mancato incasso, l'accantonamento o reinvestimento degli utili oppure la propria estraneità alla gestione.

  • Art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le questioni e i capi della sentenza di primo grado non riproposti o non specificamente impugnati in appello si intendono abbandonati e diventano definitivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le eccezioni di nullità dell'avviso devono essere sollevate tempestivamente, normalmente già in primo grado; proporle per la prima volta in cassazione comporta l'inammissibilità.
  • Quando un avviso richiama un altro atto, chi contesta il difetto di motivazione deve produrre e indicare precisamente gli atti necessari a verificare la motivazione per relationem, rispettando il principio di autosufficienza.
  • In presenza di una società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili consente di presumere la loro distribuzione ai soci senza necessità di ulteriori molteplici indizi. Spetta ai soci provare che gli utili non sono stati distribuiti o che erano estranei alla gestione.
  • In appello occorre impugnare specificamente ogni capo sfavorevole della sentenza; un generico richiamo a violazioni di legge non impedisce la formazione del giudicato interno.
  • Se il giudice decide sostanzialmente una domanda, non sussiste omessa pronuncia solo perché non utilizza la formula espressa di annullamento dell'atto.
  • La cassazione della sentenza con rinvio non equivale a una definitiva vittoria dell'Amministrazione sul merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando i principi stabiliti dalla Corte.

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