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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3598/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava in Cassazione la sentenza della C.T.R. Lazio (depositata 19/09/2018) che, in relazione all'anno d'imposta 2010, aveva parzialmente accolto il ricorso della società (riconosciuto il credito IVA e ridotti gli imponibili recuperati). Il motivo decisivo in questa sede concerne la tempestività del ricorso per cassazione: la Corte ha valutato la decorrenza del termine breve a sessanta giorni decorrente dalla iscrizione a ruolo del ricorso per revocazione proposto dall'Ufficio (28/12/2018), la sospensione di 9 mesi prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. 23/10/2018 n.119 (conv. L. 18/12/2018 n.136) che portava la scadenza al 26/11/2019, e la notificazione effettiva del ricorso per cassazione solo il 18/12/2019. La società ha inoltre prodotto memoria e documentazione provante l'intempestività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate in quanto notificato oltre il termine previsto. Ha ritenuto che la proposizione dell'atto di revocazione da parte dell'Ufficio determinasse l'inizio del termine breve e che la sospensione straordinaria di nove mesi fosse applicabile ma non cumulabile con la sospensione feriale. Di conseguenza il ricorso notificato il 18/12/2019 è fuori termine. Le spese del giudizio di legittimità sono state interamente compensate, e non si applica l'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. L. 18 dicembre 2018, n. 136

    sospensione straordinaria dei termini processuali per 9 mesi

    La sospensione di nove mesi sospendeva il termine breve per proporre ricorso; tuttavia la Corte ha precisato che tale sospensione non è cumulabile con la sospensione feriale quando i periodi coincidono o si sovrappongono.

  • art. 1, L. 742/1969 (sospensione feriale) e art. 16, comma 1, d.l. 132/2014 (novella)

    sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    La sospensione feriale non si cumula con la sospensione straordinaria di cui all'art. 6 d.l. 119/2018; occorre valutare la sovrapposizione dei periodi per determinare la decorrenza effettiva dei termini.

  • art. 325 cod. proc. civ. e art. 327 cod. proc. civ.

    termini per proporre impugnazioni (termine breve e decorrenza dalla notificazione)

    La notificazione di un'impugnazione equivale alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza dei termini per altre impugnazioni; pertanto il deposito/notifica di un ricorso (es. revocazione) può far decorrere il termine breve per la cassazione.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    richiamato in relazione all'udienza pubblica e alla relazione del consigliere

    Norma procedurale richiamata nel verbale d'udienza per la formazione della relata; non incide sulla valutazione della tempestività del ricorso.

  • art. 372 e art. 378 cod. proc. civ.

    memorie e documenti depositati dalle parti

    Le memorie ex art. 372 e 378, anche se non corrisposte a un controricorso tempestivo, possono contenere documenti che rendono disponibile la prova della eventuale intempestività dell'impugnazione; la Corte valuta tali documenti per dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    regole sul contributo unificato per le amministrazioni pubbliche

    La Corte ha rilevato che, pur essendo l'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato soccombente in parte, la norma non trova applicazione nel caso di specie.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine breve per proporre ricorso in Cassazione può essere fatta decorrere non solo dalla pubblicazione della sentenza ma anche dalla notificazione o dall'impugnazione prodotta dalla controparte (es. ricorso per revocazione); occorre quindi verificare tutte le attività processuali che possono far iniziare il termine.
  • Le sospensioni straordinarie dei termini (es. art. 6 d.l. 119/2018) devono essere considerate quando si calcolano le scadenze, ma non sono cumulabili con la sospensione feriale: verificare se i periodi si sovrappongono per determinare la scadenza effettiva.
  • Anche se la parte resistente non deposita un controricorso tempestivo, può comunque depositare memorie e documenti che dimostrino l'intempestività dell'impugnazione; tali documenti possono portare all'inammissibilità del ricorso.
  • Per evitare inammissibilità per tardività, è consigliabile notificare l'impugnazione con congruo anticipo rispetto al termine, ottenere e conservare prova documentale certa della notificazione e considerare tutte le sospensioni applicabili al caso concreto.
  • In caso di soccombenza parziale dell'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, la compensazione delle spese può essere disposta; l'applicabilità di agevolazioni sul contributo unificato va verificata caso per caso secondo le norme specifiche (es. DPR 115/2002).

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