Cassazione Penale, Ordinanza n. 10493/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva rigettato la richiesta di semilibertà. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di semilibertà. Il ricorso per cassazione è stato redatto e sottoscritto personalmente dal detenuto e presentato da lui stesso all'ufficio matricola della casa circondariale. La Corte ha rilevato che, per effetto dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Poiché tale requisito mancava, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata disposta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non è idonea e determina inammissibilità.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione tecnica a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte non soddisfa il requisito formale imposto dalla legge.
- La mancanza della sottoscrizione tecnica richiesta dall'art. 613 c.p.p. comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che sia possibile superare il vizio mediante la sola presentazione personale dell'atto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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