Sentenza del 30/01/2015 n. 869 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - Tassa automobilistica - Locazione finanziaria - Soggetto passivo - Utilizzatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica regionale nel caso di veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing). La questione è se l'utilizzatore del veicolo debba essere considerato soltanto un coobbligato solidale insieme al proprietario, oppure un autonomo e unico soggetto obbligato al pagamento del tributo.
La decisione
La sentenza interpreta l'art. 7 della legge n. 99/2009, che ha modificato l'art. 5, comma 32, del d.l. n. 953/1982, nel senso che la norma ha introdotto veri soggetti passivi d'imposta aggiuntivi o sostitutivi, e non semplici debitori solidali. Pertanto, in caso di locazione finanziaria, la soggettività passiva è trasferita in via esclusiva sull'utilizzatore del veicolo; in caso di usufrutto, essa grava esclusivamente sull'usufruttuario. Il testo non indica gli esiti processuali concreti né quale parte abbia formalmente vinto.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 99/2009
La disposizione ha modificato la disciplina della tassa automobilistica individuando, nei casi previsti, soggetti passivi d'imposta effettivi e non meri coobbligati solidali.
Art. 5, comma 32, del decreto-legge n. 953/1982
Come novellato, stabilisce che in caso di locazione finanziaria il soggetto passivo della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo, mentre in caso di usufrutto è esclusivamente l'usufruttuario.
Massime di principio
- Per i veicoli concessi in leasing, l'obbligo tributario della tassa automobilistica grava sull'utilizzatore indicato nel contratto, non sul proprietario concedente, secondo il regime normativo applicabile.
- L'individuazione di un soggetto passivo specifico da parte della legge non va automaticamente interpretata come responsabilità solidale tra proprietario e utilizzatore: occorre verificare se la norma trasferisca la soggettività passiva in via esclusiva.
- In presenza di usufrutto, il soggetto tenuto al pagamento è l'usufruttuario, salvo diverse disposizioni normative applicabili al periodo d'imposta considerato.
- Per determinare correttamente il debitore della tassa automobilistica occorre verificare la titolarità del rapporto giuridico al momento rilevante, la tipologia di disponibilità del veicolo e la disciplina vigente nel periodo d'imposta.
Testo integrale
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