Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/01/2015 n. 869 - Comm. Trib. Prov. Milano

FINANZA LOCALE - Tassa automobilistica - Locazione finanziaria - Soggetto passivo - Utilizzatore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica regionale nel caso di veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing). La questione è se l'utilizzatore del veicolo debba essere considerato soltanto un coobbligato solidale insieme al proprietario, oppure un autonomo e unico soggetto obbligato al pagamento del tributo.

La decisione

La sentenza interpreta l'art. 7 della legge n. 99/2009, che ha modificato l'art. 5, comma 32, del d.l. n. 953/1982, nel senso che la norma ha introdotto veri soggetti passivi d'imposta aggiuntivi o sostitutivi, e non semplici debitori solidali. Pertanto, in caso di locazione finanziaria, la soggettività passiva è trasferita in via esclusiva sull'utilizzatore del veicolo; in caso di usufrutto, essa grava esclusivamente sull'usufruttuario. Il testo non indica gli esiti processuali concreti né quale parte abbia formalmente vinto.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge n. 99/2009

    La disposizione ha modificato la disciplina della tassa automobilistica individuando, nei casi previsti, soggetti passivi d'imposta effettivi e non meri coobbligati solidali.

  • Art. 5, comma 32, del decreto-legge n. 953/1982

    Come novellato, stabilisce che in caso di locazione finanziaria il soggetto passivo della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo, mentre in caso di usufrutto è esclusivamente l'usufruttuario.

Massime di principio

  • Per i veicoli concessi in leasing, l'obbligo tributario della tassa automobilistica grava sull'utilizzatore indicato nel contratto, non sul proprietario concedente, secondo il regime normativo applicabile.
  • L'individuazione di un soggetto passivo specifico da parte della legge non va automaticamente interpretata come responsabilità solidale tra proprietario e utilizzatore: occorre verificare se la norma trasferisca la soggettività passiva in via esclusiva.
  • In presenza di usufrutto, il soggetto tenuto al pagamento è l'usufruttuario, salvo diverse disposizioni normative applicabili al periodo d'imposta considerato.
  • Per determinare correttamente il debitore della tassa automobilistica occorre verificare la titolarità del rapporto giuridico al momento rilevante, la tipologia di disponibilità del veicolo e la disciplina vigente nel periodo d'imposta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.