Risoluzione n. 132 del 29/12/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce alcuni codici tributo da usare nel modello F24 per versare sanzioni e interessi relativi a importi rateizzati a seguito di controlli automatizzati, liquidazioni per tassazione separata e controlli formali. Precisa anche le modalità di compilazione e richiama gli interessi da rateazione comunque dovuti.
Istituzione di codici tributo F24 per sanzioni e interessi da ravvedimento su somme rateizzate
Istituzione dei codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi su somme rateizzate
La risoluzione disciplina l’istituzione di specifici codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il pagamento, a titolo di ravvedimento, delle sanzioni e degli interessi connessi a importi rateizzati. L’intervento si inserisce nel quadro dell’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, come modificato dall’articolo 10, comma 13-decies, del d.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama la modifica dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, relativa alla rateazione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto. In particolare, viene evidenziato che:
- è stato sostituito il comma 4 dell’articolo 3-bis;
- è stato introdotto il comma 4-bis;
- il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, se effettuato entro il termine di scadenza della rata successiva, non comporta la decadenza dalla rateazione.
Il comma 4-bis stabilisce inoltre che il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima, entro il termine della rata successiva, comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non viene eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997 entro il termine di pagamento della rata successiva.
Ambito di applicazione
I nuovi codici tributo servono per il versamento, tramite F24, delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997, a seguito di:
- controlli automatici ex articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972;
- liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata;
- controlli formali ex articolo 36-ter del d.P.R. n. 600/1973.
Codici tributo istituiti
La risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:
- 8929: ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/73 e 54-bis d.P.R. n. 633/72 – art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 462/97 – Sanzione;
- 1980: ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/73 e 54-bis d.P.R. n. 633/72 – art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 462/97 – Interessi;
- 8931: ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale – art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 462/97 – Sanzione;
- 1981: ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale – art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 462/97 – Interessi;
- 8932: ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 462/97 – Sanzione;
- 1982: ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 462/97 – Interessi;
- 8933: ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/73 – art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 462/97 – Sanzione;
- 1983: ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/73 – art. 3-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 462/97 – Interessi.
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo indicati devono essere esposti:
- nella sezione "Erario";
- esclusivamente nella colonna "importi a debito versati";
- con indicazione dell’anno di riferimento nel formato "AAAA";
- con indicazione del codice atto riportato nella comunicazione ricevuta dal contribuente.
Interessi da rateazione ancora dovuti
La risoluzione precisa che restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all’articolo 3-bis, comma 3, del d.lgs. n. 462/1997. Tali interessi devono essere calcolati:
- dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione;
- fino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento.
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