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Risoluzione

Risoluzione n. 131 del 27/12/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce come i lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007 possano utilizzare, oltre al limite ordinario di deducibilità di 5.164,57 euro annui, un ulteriore plafond maturato nei primi cinque anni di contribuzione e spendibile nei venti anni successivi al quinto anno. Il plafond non va ripartito in quote costanti: si utilizza negli anni in cui i contributi superano 5.164,57 euro, fino a esaurimento, entro il limite massimo annuo complessivo di 7.746,86 euro; se non vi sono versamenti superiori al limite ordinario, il plafond si perde definitivamente.

Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione

Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione

La risoluzione esamina la disciplina applicabile ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 in materia di deduzione dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari. Il documento chiarisce il funzionamento del cosiddetto "bonus" o plafond aggiuntivo previsto dall’art. 8, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, coordinato con l’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

Quesito posto dall’istante

L’Associazione istante chiede come il lavoratore di prima occupazione possa dedurre i contributi versati dopo il quinto anno di partecipazione, oltre al limite ordinario di 5.164,57 euro annui. In particolare, il caso prospettato riguarda un lavoratore che nei primi cinque anni ha versato complessivamente 15.822,85 euro e che, pertanto, matura un plafond residuo di 10.000 euro, corrispondente alla differenza tra 25.822,85 euro e quanto effettivamente versato.

L’istante domanda in sostanza:

  • se, in un anno in cui versa 6.000 euro, il contribuente possa dedurre l’intero importo oppure solo 5.664,57 euro;
  • come debba essere utilizzato il plafond di 10.000 euro negli anni successivi, se i versamenti oscillano sopra e sotto il limite ordinario;
  • se il plafond si perda qualora, nei venti anni successivi, i contributi siano sempre inferiori a 5.164,57 euro.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama due disposizioni principali:

  • l’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, che consente la deduzione dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari alle condizioni e nei limiti dell’art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005;
  • l’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005, che fissa il limite ordinario di deducibilità in 5.164,57 euro annui.

In via generale, i contributi dedotti entro il limite ordinario non danno luogo a un riporto dell’eventuale residuo negli anni successivi. La regola generale viene però derogata dal comma 6 dell’art. 8 per i lavoratori di prima occupazione.

Regola speciale per i lavoratori di prima occupazione

La risoluzione spiega che, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione, è possibile costruire un plafond aggiuntivo se i contributi versati sono inferiori al limite di 5.164,57 euro.

La differenza non utilizzata nei primi cinque anni non si perde, ma si trasforma in un ulteriore plafond di deducibilità da impiegare nei venti anni successivi al quinto anno. Tale plafond:

  • è pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni;
  • non può comunque superare 2.582,29 euro annui;
  • si aggiunge al limite ordinario di 5.164,57 euro, portando il totale massimo deducibile, in presenza di plafond disponibile, a 7.746,86 euro annui.

Modalità di formazione del plafond

La risoluzione, richiamando anche la circolare n. 70/E del 2007, sottolinea che la disciplina è finalizzata a incentivare l’adesione alla previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione.

Nei primi cinque anni:

  • la parte di deduzione non utilizzata in ciascun anno non viene persa;
  • tale importo confluisce nel plafond complessivo maturando anno per anno;
  • al termine del quinto anno si determina il montante complessivo disponibile per gli anni successivi.

Nel caso esemplificato, i contributi versati nei primi cinque anni consentono di accumulare un plafond complessivo di 10.000 euro.

Utilizzo del plafond nei venti anni successivi

Nella seconda fase, il plafond accumulato può essere utilizzato dal sesto al venticinquesimo anno successivo alla prima partecipazione. L’Agenzia precisa che il plafond va impiegato:

  • ogni volta che il contribuente versi contributi superiori a 5.164,57 euro;
  • fino a esaurimento;
  • entro il limite massimo annuo di 2.582,29 euro di deduzione aggiuntiva, che si somma al limite ordinario.

La risoluzione esclude che vi sia un obbligo di ripartire il plafond in quote costanti nel tempo. Pertanto, il contribuente può utilizzare il plafond in misura variabile, a seconda degli importi versati nei singoli anni.

Risposte ai quesiti

L’Agenzia fornisce le seguenti indicazioni operative:

  • se nel 2012 il lavoratore versa 6.000 euro, l’intero importo è deducibile, perché non supera il tetto complessivo di 7.746,86 euro; in tal caso il plafond viene ridotto della sola parte eccedente il limite ordinario, cioè 835,43 euro, e il residuo scende a 9.164,57 euro;
  • se negli anni successivi il contribuente alterna anni con contributi superiori e inferiori a 5.164,57 euro, potrà utilizzare il plafond residuo solo negli anni in cui i versamenti eccedono il limite ordinario, sempre nel rispetto del tetto massimo annuo complessivo;
  • se nei venti anni successivi al quinto anno i contributi restano sempre inferiori a 5.164,57 euro, il plafond maturato non può essere utilizzato e si perde definitivamente.

Esito pratico della risoluzione

Il chiarimento centrale della risoluzione è che il bonus maturato nei primi cinque anni non è una deduzione automatica e costante, ma una riserva utilizzabile solo in presenza di versamenti eccedenti il limite ordinario. La sua fruizione dipende quindi dall’andamento dei contributi nei singoli anni successivi e non può avvenire in assenza di tali eccedenze.

Vigilanza applicativa

La risoluzione si conclude con l’indicazione che le Direzioni Regionali devono vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.

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