Risoluzione n. 129 del 22/12/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce la causale contributo "ACIM" per versare con modello F24 l’anticipazione prevista dalla legge n. 223/1991 sulle somme dovute all’INPS per i lavoratori in mobilità, e ne indica le modalità di compilazione del modello.
Istituzione della causale contributo "ACIM" per anticipazione contributo di ingresso mobilità
Istituzione della causale contributo "ACIM"
La risoluzione dispone l’istituzione della causale contributo "ACIM", denominata "Datori di lavoro - anticipazione contributo di ingresso mobilità". La causale è creata per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’anticipazione relativa alle somme previste dall’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama la convenzione del 18 giugno 2008, e i successivi rinnovi, tra Agenzia delle entrate e INPS, che regola la riscossione tramite modello F24 dei contributi dovuti all’Istituto e di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
Viene inoltre richiamata la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive comunitarie, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
Contenuto degli articoli richiamati
La risoluzione riporta i passaggi rilevanti della disciplina sulla mobilità:
- l’articolo 4, comma 3, prevede che, alla comunicazione di apertura della procedura, sia allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’articolo 5, comma 4;
- tale anticipazione è pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
L’articolo 5, comma 4, stabilisce che:
- per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa deve versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore;
- il versamento avviene in trenta rate mensili;
- la somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale, di cui all’articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
Finalità della causale "ACIM"
La causale "ACIM" è istituita per consentire il versamento, con modello F24, dell’anticipazione sopra descritta. Il documento non introduce ulteriori regole sostanziali sull’obbligo, ma individua lo strumento operativo necessario per eseguire il pagamento.
Modalità di compilazione del modello F24
La risoluzione indica le istruzioni per la compilazione del modello F24:
- la causale contributo "ACIM" va esposta nella sezione "INPS";
- va indicata nel campo "causale contributo";
- la compilazione avviene esclusivamente in corrispondenza del campo "importi a debito versati".
Nella medesima sezione devono essere riportati anche:
- nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola INPS del contribuente;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l’anno di competenza nel formato MM/AAAA;
- la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
Effetti operativi
Dal documento emerge che il versamento dell’anticipazione richiesta dalla normativa sulla mobilità può essere effettuato tramite F24 con la nuova causale contributo "ACIM", secondo le istruzioni di compilazione fornite dall’Agenzia delle entrate. Il testo si limita a disciplinare l’aspetto procedurale del pagamento e non contiene ulteriori indicazioni su termini di versamento o sanzioni.
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