Risoluzione n. 127 del 20/12/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’esenzione dalla ritenuta del 4% prevista per i contributi destinati a coprire i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale si applica anche quando i contributi sono erogati all’Agenzia che gestisce programmazione, amministrazione e infrastrutture del servizio, purché siano finalizzati alla copertura dei disavanzi di esercizio.
Trattamento fiscale dei contributi regionali e locali per copertura perdite/disavanzi nel TPL
Trattamento fiscale dei contributi per il trasporto pubblico locale
La risoluzione affronta il trattamento fiscale dei contributi erogati da Regione ed enti locali nell’ambito del trasporto pubblico locale (TPL), con particolare riferimento alla possibilità di applicare anche alle Agenzie locali per la mobilità e il TPL la disciplina agevolativa prevista per le aziende esercenti il servizio.
Quesito e fattispecie rappresentata
Il Consorzio/Agenzia istante rappresenta il nuovo assetto organizzativo del TPL derivante dal d.lgs. n. 422 del 1997, dalla legge regionale Emilia Romagna n. 30 del 1998 e dall’art. 113 TUEL, come modificato dalla legge n. 448 del 2001. In tale assetto:
- le funzioni di amministrazione, programmazione e progettazione del servizio, nonché la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, sono attribuite all’Agenzia;
- la gestione operativa del servizio è affidata all’Azienda, che partecipa a gare in regime concorrenziale.
L’Agenzia riceve entrate dai proventi derivanti dalla concessione delle infrastrutture e dai contributi di Regione, Provincia e Comune. Tra questi vi sono anche i contributi in conto esercizio destinati a coprire perdite e disavanzi di esercizio.
Il dubbio interpretativo riguarda l’articolo 27-bis del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, che esclude l’applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’IRES sui contributi erogati da Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi/associazioni e comunità montane a favore di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui alla legge n. 151 del 1981, per la copertura dei relativi disavanzi.
Posizione del contribuente
L’Agenzia sostiene che la non applicazione della ritenuta del 4% debba operare anche nel suo caso, poiché i contributi:
- non sono più erogati direttamente alle aziende che gestiscono il servizio, ma alle Agenzie che svolgono le funzioni di amministrazione, progettazione e organizzazione;
- restano comunque destinati al settore del TPL;
- sono, secondo l’istante, già esclusi dall’IRES.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo del TPL:
- il d.lgs. n. 422 del 1997 attribuisce a Regioni ed enti locali le competenze in materia di TPL e introduce un modello fondato su contratti di servizio;
- la legge regionale Emilia Romagna n. 30 del 1998 disciplina organicamente il sistema del TPL e afferma il principio di separazione tra amministrazione e gestione;
- l’articolo 19, comma 3, della legge regionale consente a Province e Comuni di costituire Agenzie locali per la mobilità e il TPL, alle quali sono attribuite funzioni di progettazione, organizzazione, promozione, gestione delle procedure concorsuali, controllo dei contratti di servizio e altre funzioni assegnate dagli enti locali.
La risoluzione evidenzia quindi che, nell’ambito regionale considerato, sono state costituite due distinte società:
- l’Agenzia, che svolge funzioni di amministrazione, programmazione e progettazione ed è proprietaria delle infrastrutture;
- l’Azienda, che svolge la gestione del servizio.
Interpretazione dell’articolo 27-bis del D.L. n. 786 del 1981
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la norma agevolativa è stata introdotta per favorire i soggetti operanti nel settore del TPL, esentando dalla ritenuta del 4% i contributi destinati alla copertura dei disavanzi delle aziende esercenti il servizio.
La ratio della disposizione, però, non si esaurisce nel solo soggetto formalmente destinatario del contributo. L’agevolazione, infatti, deve considerarsi ancora applicabile anche quando, per effetto della riorganizzazione normativa del settore, i contributi siano erogati a un soggetto diverso dall’azienda che materialmente svolge il servizio, purché tale soggetto operi comunque nell’ambito del TPL.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
La risoluzione conclude che, nella fattispecie prospettata:
- ai contributi erogati dalla Regione e/o dagli enti locali direttamente all’Agenzia non si applica la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’IRES;
- ciò vale ai sensi dell’articolo 27-bis del D.L. n. 786 del 1981;
- la condizione essenziale è che i contributi siano finalizzati alla copertura dei disavanzi di esercizio.
Richiamo a precedente interpretativo
A sostegno dell’interpretazione viene richiamata la risoluzione n. 202 dell’8 ottobre 1997, che, nell’interpretare un’altra disposizione agevolativa, aveva già ritenuto non imponibili ai fini delle imposte sui redditi i contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio previsti dalla legge n. 151 del 1981, in quanto aventi natura analoga a quelli erogati in precedenza dal Fondo Nazionale Trasporti.
Indicazioni finali
La risoluzione dispone che le Direzioni regionali vigilino sulla corretta osservanza dei principi e delle istruzioni fornite, affinché siano applicati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 20 dic 2011Risoluzione n. 128 del 20/12/2011
- Risoluzione · 22 dic 2011Risoluzione n. 129 del 22/12/2011
- Risoluzione · 23 dic 2011Risoluzione n. 130 del 23/12/2011
- Risoluzione · 16 dic 2011Risoluzione n. 125 del 16/12/2011
- Risoluzione · 16 dic 2011Risoluzione n. 126 del 16/12/2011
- Risoluzione · 14 dic 2011Risoluzione n. 124 del 14/12/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →