Risoluzione n. 128 del 20/12/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le prestazioni sanitarie svolte nelle farmacie tramite infermieri, fisioterapisti e altri operatori abilitati possono beneficiare dell’esenzione IVA dell’art. 10, n. 18, del D.P.R. 633/1972. L’esenzione dipende dalla natura sanitaria della prestazione e dalla qualifica professionale del prestatore, non dalla forma giuridica del soggetto che organizza o rende il servizio.
Esenzione IVA per prestazioni sanitarie rese dalle farmacie
Esenzione IVA per prestazioni sanitarie rese dalle farmacie
La risoluzione esamina l’applicabilità dell’esenzione IVA alle prestazioni sanitarie rese dalle farmacie nell’ambito dei nuovi servizi previsti dalla normativa sui servizi farmaceutici. Il documento conclude che, se le attività hanno natura di diagnosi, cura o riabilitazione e sono svolte da soggetti professionalmente abilitati, l’esenzione si applica anche quando la farmacia si avvale di una struttura societaria terza.
Quesito sottoposto
L’istante chiede se le prestazioni rese dalle farmacie mediante la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per specifiche prestazioni professionali rientrino nell’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La questione nasce dal nuovo modello di servizi farmaceutici introdotto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, attuativo della delega contenuta nell’art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Quadro normativo sui nuovi servizi delle farmacie
Il decreto legislativo n. 153 del 2009 ha definito nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, tra cui:
- partecipazione all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e presa in carico di pazienti cronici;
- iniziative per il corretto uso del farmaco;
- partecipazione a programmi di educazione sanitaria e prevenzione;
- autoanalisi di prima istanza;
- prenotazioni di visite ed esami (CUP).
Il Ministro della salute ha poi emanato tre decreti attuativi relativi a:
- autoanalisi di prima istanza;
- presenza in farmacia di altri operatori sanitari;
- prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali.
In tale contesto, alcune organizzazioni territoriali aderenti all’istante hanno stipulato contratti di mandato con rappresentanza con strutture rappresentative delle professioni sanitarie, per consentire agli utenti delle farmacie di accedere alle prestazioni di infermieri e fisioterapisti.
Struttura del rapporto contrattuale descritto
L’istante precisa che il mandatario sarebbe una struttura societaria, eventualmente organizzata anche in forma di società cooperativa, che opera in nome e per conto delle farmacie aderenti. Il cittadino si rivolgerebbe alla farmacia per ottenere il servizio sanitario e la farmacia, a sua volta, si avvarrebbe della struttura societaria per l’esecuzione delle prestazioni tramite propri professionisti sanitari.
Tesi dell’istante
Secondo l’istante, il rapporto tra farmacia e struttura societaria ha natura tecnica e strumentale rispetto a un’unica prestazione principale resa al cittadino-utente. Di conseguenza, l’intera operazione dovrebbe beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, che esenta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del T.U. leggi sanitarie, oppure individuate con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministro delle finanze.
Viene inoltre richiamato l’art. 99 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, che sottopone a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e di alcune professioni sanitarie ausiliarie.
L’Agenzia considera anche il decreto interministeriale 17 maggio 2002, in base al quale sono esenti le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese da esercenti professioni sanitarie o arti ausiliarie, nonché dagli operatori abilitati alle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001. Quest’ultimo include, tra le professioni sanitarie riabilitative, il fisioterapista, e tra le professioni tecniche della prevenzione, l’assistente sanitario.
Principio generale sull’esenzione
La risoluzione ribadisce un orientamento interpretativo consolidato, sia di prassi sia giurisprudenziale, secondo cui l’esenzione IVA dipende da due elementi:
- la natura della prestazione, che deve essere di diagnosi, cura o riabilitazione;
- la qualifica professionale del prestatore, che deve essere abilitato all’esercizio della professione.
La forma giuridica del soggetto che presta il servizio non è rilevante. È richiamata, a sostegno, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare la sentenza C-141/00 del 10 settembre 2002, che evidenzia il principio di neutralità fiscale: operatori che effettuano le stesse operazioni non possono subire trattamenti differenziati ai fini IVA solo in ragione della forma giuridica adottata.
Applicazione al caso delle farmacie
Nel caso concreto, il decreto legislativo n. 153 del 2009 prevede tra i nuovi compiti delle farmacie la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per l’effettuazione di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.
Secondo l’Agenzia, tali prestazioni rientrano nell’esenzione IVA quando:
- sono oggettivamente riconducibili alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona;
- sono materialmente rese da soggetti sottoposti a vigilanza ex art. 99 T.U. leggi sanitarie o individuati dal decreto interministeriale 17 maggio 2002.
Ne deriva che sono esenti sia:
- le prestazioni rese dai professionisti sanitari nei confronti della farmacia;
- sia le prestazioni rese dalla farmacia nei confronti del cliente/paziente.
Estensione del principio alla struttura societaria mandataria
La risoluzione precisa che le conclusioni restano valide anche se la farmacia si avvale di una struttura societaria, eventualmente in forma di società cooperativa, che svolge i servizi sanitari tramite i propri professionisti. Il carattere oggettivo della disciplina conduce infatti ad applicare l’esenzione anche a questa fattispecie.
Viene richiamata, in proposito, la risoluzione 28 maggio 2003, n. 119, relativa a un caso analogo in cui una AUSL erogava prestazioni di riabilitazione tramite una società per azioni, la quale operava a sua volta attraverso società cooperative e personale qualificato. In quel precedente, l’Agenzia aveva riconosciuto l’esenzione per le prestazioni sanitarie rese nei rapporti tra i diversi soggetti della filiera.
Conclusione dell’Agenzia
In applicazione del principio sopra richiamato, la risoluzione afferma che, nella fattispecie prospettata, la prestazione resa dalla struttura societaria mandataria nei confronti della farmacia mandante è esente ai fini IVA.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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