Cassazione Penale, Sentenza n. 22256/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di merito contestando l'applicazione della fattispecie di estorsione (art. 629 c.p.) ritenendo che la sua condotta dovesse essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ragion fattasi). Denunciava altresì errori di diritto costituzionale e di diritto processuale e penale (richiamando artt. 25, 27, 111 Cost.; artt. 133, 392, 393, 629 c.p.; art. 192 c.p.p.), e censurava la motivazione dei giudici di merito in ordine alla qualificazione della pretesa di rimborso degli onorari versati ai difensori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui Bonora, con violenza e minaccia (frase minacciosa "dammi subito i soldi altrimenti ti ammazzo" e percosse), costrinse l'Avv. Sabetta a consegnare un assegno di 2.700 euro procurandosi un ingiusto profitto, integrando così il delitto di estorsione. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite che distingue estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni in base all'elemento psicologico e alla presenza di una base obiettiva della pretesa; ha ritenuto che nel caso la pretesa del ricorrente fosse del tutto priva di una base legale e quindi incompatibile con la fattispecie della ragion fattasi. Per l'inammissibilità del ricorso il Bonora è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
Costituzione, artt. 25, 27, 111
Richiamate dal ricorrente in via di censura costituzionale; la Corte di cassazione non ha ritenuto sussistenti profili tali da rendere fondata la questione e quindi non ha accolto le doglianze costituzionali.
Codice Penale, art. 629 (estorsione)
La Corte ha confermato che sono integrati gli elementi tipici dell'estorsione: violenza e minaccia finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto, non ravvisando una pretesa legittima né una base oggettiva che permettesse di qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Codice Penale, art. 133
Norma richiamata dal difensore (circostanze) ma non decisiva per il motivo di cassazione; la Corte non ha ritenuto la doglianza fondata.
Codice Penale, artt. 392 e 393
Articoli invocati dal ricorrente; la Corte non ne ha tratto elementi tali da mutare la qualificazione del reato operata dai giudici di merito.
Codice di Procedura Penale, art. 192
Richiamato nella censura difensiva ma la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione procedurale tale da ammettere il ricorso.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Applicato dalla Corte per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile attivato con colpa; la Corte ha liquidato in euro 3.000 tale somma.
Giurisprudenza SS.UU. (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02)
Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02
La Corte ha richiamato questo arresto delle Sezioni Unite come criterio guida: la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle ragioni si fonda sull'elemento psicologico e sulla presenza di una base obiettiva della pretesa; una convinzione puramente soggettiva e priva di qualsiasi possibile base legale esclude la qualificazione come ragion fattasi e determina la configurazione dell'estorsione.
Massime di principio
- La differenza tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni non si valuta solo sulla base della violenza o della minaccia, ma soprattutto sulla base dell'elemento psicologico: occorre verificare se la pretesa dell'agente abbia una qualche base oggettiva che possa renderla, anche se infondata, ragionevole e suscettibile di tutela giudiziale.
- La convinzione soggettiva dell'agente non è sufficiente a trasformare una condotta violenta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni: se la pretesa è del tutto priva di una possibile base legale, la condotta integra estorsione.
- Quando la violenza o la minaccia accompagnano una richiesta manifestamente ingiusta e priva di qualsiasi fondamento giuridico, i giudici qualificano il fatto come estorsione anche se l'agente sostiene di sollecitare un 'rimborso' o un 'adempimento' di una presunta obbligazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le questioni relative alla qualificazione psicologica del reato sono valutate alla luce degli elementi probatori raccolti nei gradi di merito; doglianze che non incidono su tali elementi probatori o che contrastano con la giurisprudenza consolidata sono spesso dichiarate inammissibili.
- La presentazione di ricorso manifestamente infondato può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22065/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22068/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22071/2025 del 12/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →