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Sentenza

Sentenza del 23/10/2017 n. 24964 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione aveva impugnato il diniego dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di iscrizione negli elenchi degli enti ammessi al riparto del cinque per mille per l'anno finanziario 2006. Il diniego era stato motivato dall'errata indicazione del codice fiscale nella domanda telematica, successivamente rettificata. L'associazione sosteneva che si trattasse di un mero errore formale e che la domanda fosse stata presentata tempestivamente. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, in via principale, la giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che il cinque per mille non avesse natura tributaria e che la controversia dovesse essere devoluta al giudice ordinario; in subordine, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il beneficio del cinque per mille non costituisca un'entrata tributaria né un'agevolazione fiscale, ma un finanziamento pubblico destinato a enti meritevoli sulla base della scelta del contribuente. Di conseguenza, la controversia sull'iscrizione negli elenchi e sul diniego dell'erogazione non rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. La Corte ha inoltre escluso la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'Amministrazione esercita un potere vincolato, limitato alla verifica dei requisiti predeterminati dalla legge e dalla disciplina attuativa. La sentenza della CTR è stata cassata e la giurisdizione è stata dichiarata spettante al giudice ordinario; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La regolamentazione delle spese è stata rimessa al giudice ordinario.

Norme richiamate

  • Legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 337, 339 e 340

    Il cinque per mille è stato introdotto, inizialmente in via sperimentale per l'anno finanziario 2006, per il finanziamento di specifici soggetti operanti in settori socialmente meritevoli.

    La disciplina riguarda l'attribuzione di risorse pubbliche agli enti indicati dal contribuente e non configura un rapporto tributario o un'agevolazione fiscale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19

    Le controversie sul diniego di iscrizione negli elenchi del cinque per mille non rientrano nella giurisdizione tributaria, perché non riguardano un rapporto di imposizione fiscale né un atto impugnabile ai sensi della disciplina del processo tributario.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 32

    La disposizione relativa alla sanatoria e alla proroga dei termini per l'iscrizione negli elenchi non è stata esaminata nel merito, poiché il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento della questione di giurisdizione.

  • D.P.C.M. 20 gennaio 2006, artt. 1, 2, 3 e 4

    Il decreto disciplina in modo predeterminato gli elenchi degli enti, le modalità di scelta del contribuente, l'indicazione del codice fiscale e i criteri di riparto delle somme. Tale predeterminazione rende vincolata l'attività dell'Amministrazione.

  • Costituzione, art. 103, comma 1

    Il riparto della giurisdizione deve essere individuato in base alla causa petendi, cioè alla natura sostanziale della posizione giuridica fatta valere.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2007

    La quota del cinque per mille, a seguito della scelta del contribuente, perde la natura di entrata tributaria e diventa una provvista che lo Stato è obbligato a trasferire all'ente indicato.

Massime di principio

  • Le controversie relative all'ammissione, all'iscrizione negli elenchi o all'erogazione del cinque per mille devono essere proposte davanti al giudice ordinario, non davanti al giudice tributario.
  • Il cinque per mille deve essere interpretato come finanziamento pubblico e non come agevolazione fiscale o riduzione dell'imposta dovuta dall'ente beneficiario.
  • Quando la Pubblica Amministrazione deve soltanto verificare requisiti e condizioni predeterminati dalla legge, senza esercitare discrezionalità sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione, l'istante è titolare di un diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • La qualificazione della controversia dipende dalla natura sostanziale del rapporto dedotto, non dal fatto che il procedimento coinvolga l'Agenzia delle Entrate o dati collegati alla dichiarazione dei redditi.
  • Gli errori formali nella domanda possono assumere rilievo solo secondo la disciplina applicabile e non determinano automaticamente l'esclusione dal beneficio; tuttavia, prima di esaminare la legittimità del diniego, occorre adire il giudice fornito della corretta giurisdizione.

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