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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34064/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto commerciale avente a oggetto forniture di articoli di pelletteria. Una società fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture asseritamente rimaste insolute; la società ingiunta proponeva opposizione deducendo, da un lato, di non dovere quanto richiesto e, dall'altro, formulando domanda riconvenzionale per importi che assumeva dovuti a causa di vizi e difetti della merce fornita. Il Tribunale respingeva l'opposizione e la domanda riconvenzionale, ritenendo provato il credito monitorio e non dimostrato il controcredito della debitrice. La Corte d'appello confermava. In cassazione la società ricorrente articolava sette motivi: lamentava, in sintesi, ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice di merito avesse confermato il decreto e deciso su una pretesa diversa da quella monitoria; contestava inoltre la ritenuta tempestività/decadenza delle denunce di vizi e difetti; censurava la valorizzazione probatoria delle note di addebito e il diniego dell'ordine di esibizione dei libri contabili della controparte; denunciava l'omesso esame di fatti decisivi; e chiedeva infine la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi e sollecitava una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve comunque decidere sul merito della pretesa creditoria e che non occorre una domanda espressa di condanna nel merito da parte del creditore opposto, essendo sufficiente la richiesta di conferma del decreto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e a una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. anche in favore della Cassa delle Ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i motivi dedotti non cogliessero la ratio della sentenza impugnata, si traducessero in larga parte in richieste di rivalutazione del merito e fossero altresì colpiti da plurimi profili di inammissibilità (tra cui difetto di autosufficienza, novità della censura e mancato confronto con la doppia conforme). La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il credito della società opposta e ritenuto non provato il controcredito della ricorrente per vizi della merce. In dispositivo ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, nonché al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di ulteriori euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo; il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 99 c.p.c.

    Censurato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte rileva che la doglianza non coglie la ratio della decisione di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di interesse ad agire/impugnare; la Corte ha escluso la rilevanza della censura per inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso l'ultrapetizione e ha ricordato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice decide sul merito della pretesa creditoria.

  • art. 648 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ne ha fatto applicazione diretta, ritenendo la censura inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza che emergano specifiche statuizioni della Corte sul suo contenuto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla definitività della decisione, ma la censura è stata respinta come inammissibile/infondatA.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato per contestare la conferma del decreto ingiuntivo; la Corte ribadisce che l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione e che il giudice deve decidere nel merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha affermato che la mera contrapposizione della propria lettura a quella del giudice di merito integra un 'non motivo' inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama più volte per affermare il difetto di autosufficienza dei motivi, specie quanto alla mancata riproduzione dei documenti e alla mancata specifica indicazione della loro collocazione negli atti di causa.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione dei libri contabili è stato ritenuto non idoneo a colmare il difetto di prova della ricorrente; la sua richiesta è stata disattesa nei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 1495 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di decadenza dalla denuncia dei vizi; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura anche perché la questione non era nuova e comunque non decisiva ai fini della ratio della sentenza impugnata.

  • art. 2226 c.c.

    Richiamato con riferimento ai vizi dell'opera/prestazione; la Corte non affronta il merito della qualificazione perché la censura è inammissibile.

  • art. 1570 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere una diversa qualificazione del rapporto; la Corte lo considera irrilevante ai fini dell'inammissibilità del motivo.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa errori di diritto rilevanti nella sentenza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato con riferimento alle scritture contabili; la Corte esclude che il controllo richiesto possa tradursi in una rivalutazione del fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto applicabile la condanna aggravata, perché il ricorso è stato definito sostanzialmente in conformità della proposta di inammissibilità del consigliere delegato e i motivi sono risultati inammissibili/infondati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alla decisione della Corte conforme alla proposta, con applicazione delle conseguenze ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 186-ter c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale domanda interna/di condanna; la Corte ritiene la censura inammissibile e chiarisce che nell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice decide sul merito anche senza una domanda autonoma di condanna del creditore opposto.

  • art. 652 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla revoca/conferma del decreto; la Corte non accoglie la doglianza e ribadisce il dovere del giudice di decidere sul merito della pretesa creditoria.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per il limite al vizio di omesso esame di fatto decisivo in presenza di doppia conforme.

  • art. 2214 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare asserite omissioni contabili della controparte; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2219 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di regolare tenuta delle scritture contabili; nessuna specifica applicazione accolta dalla Corte.

  • art. 2220 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di conservazione delle scritture contabili; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo in tema di spese di lite, ma la Corte rigetta la censura.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudizio si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione piena: il giudice deve decidere sul merito della pretesa creditoria, valutando sia la prova del creditore sia le difese dell'opponente, senza limitarsi al controllo formale della fase monitoria.
  • Il creditore opposto non ha l'onere di formulare una domanda autonoma ed espressa di condanna nel merito: è sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo.
  • In cassazione non è consentito proporre una mera contrapposizione della propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito; i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi e non possono risolversi in richieste di nuova valutazione delle prove.
  • L'erronea indicazione della norma violata nella rubrica del motivo non comporta di per sé l'inammissibilità, se dal contenuto della censura è comunque possibile individuare il vizio denunciato; resta però necessario un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato sulla sola contestazione della valutazione delle prove o degli elementi istruttori; inoltre, in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare e dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L'ordine di esibizione o il richiamo alle scritture contabili della controparte non può essere utilizzato per supplire a carenze probatorie della parte che invoca un controcredito o la non debenza di somme, quando la censura mira in sostanza a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProveImpugnazioniDecreto ingiuntivoSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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