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Sentenza

Sentenza del 04/06/2018 n. 2492 - Comm. Trib. Prov. Milano

Soggettività passiva - Locazione finanziaria - Riconsegna del bene - Risoluzione anticipata del contratto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che, dopo la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, l’IMU è dovuta dal proprietario a partire dalla data di cessazione del contratto. La successiva riconsegna materiale dell’immobile non posticipa il trasferimento della soggettività passiva.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il momento in cui si trasferisce la soggettività passiva IMU nell’ambito della locazione finanziaria. La regola è che il locatario è soggetto passivo dalla stipula del contratto per tutta la sua durata, indipendentemente dalla materiale consegna dell’immobile. In caso di risoluzione anticipata, invece, la soggettività passiva ritorna al proprietario dalla data di cessazione del contratto, senza che rilevi il momento successivo in cui il bene venga materialmente riconsegnato.

Norme richiamate

  • Normativa IMU sulla soggettività passiva degli immobili in locazione finanziaria

    Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

    La soggettività passiva del locatario decorre dalla stipula del contratto e non dalla consegna del bene; la regola vale anche per immobili ancora da costruire o non ancora materialmente disponibili.

  • Normativa IMU sulla cessazione della locazione finanziaria

    In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, il soggetto passivo IMU è il proprietario del bene dalla cessazione del contratto in poi.

    La risoluzione o cessazione del contratto determina il trasferimento della soggettività passiva al proprietario. La riconsegna materiale dell’immobile ha rilievo meramente fattuale e non modifica la data di decorrenza dell’obbligo tributario.

Massime di principio

  • Nella locazione finanziaria, ai fini IMU, occorre distinguere la durata giuridica del contratto dalla materiale disponibilità o consegna del bene.
  • Il locatario è soggetto passivo dalla stipula fino alla cessazione del contratto, anche se l’immobile non è ancora stato consegnato o utilizzato.
  • Dalla data di risoluzione, scadenza o altra cessazione del contratto, l’obbligo IMU passa al proprietario.
  • La riconsegna tardiva del bene non proroga la soggettività passiva del locatario e non rinvia l’obbligo del proprietario.
  • Per determinare il soggetto obbligato occorre quindi verificare anzitutto la data giuridica di stipula e quella di cessazione del contratto, documentandole con gli atti contrattuali e le comunicazioni di risoluzione.

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