Ordinanza n. 2149/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) Della nota MIM - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio III – del 21.1.2026, trasmessa a mezzo pec alla ricorrente ed al procuratore in pari data, con la quale è stata rigettata la richiesta di ripristinare la posizione giuridica della dr.ssa Sara Leggio finalizzata a consentire la scelta della sede e la conseguente immissione in servizio; 2) Della nota MIM - Ufficio I - Affari generali, risorse umane e strumentali – Servizio legale – Comunicazione del 29.12.2025 a mezzo della quale il Direttore Generale ed il Direttore dell’Ufficio I, in riscontro alla nota prot. n. 58825 del 18/12/2025, hanno comunicato la mancata presentazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia alla data del 29.12.2025 della odierna ricorrente, con ciò deliberando la rinuncia di Leggio Sara alla presa di servizio; 3) del Provvedimento USR Lombardia pubblicato sul portale inPA in data 8.1.2026 con cui è stato dato avviso che il Ministero dell’istruzione e del merito aveva provveduto a convocare i candidati vincitori dei codici di concorso LAZ., LIG., LOM., SAR., TOS., UMB. e VEN. per la scelta della sede di servizio, la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la contestuale assunzione in servizio per la data - già trascorsa – del 29 dicembre 2025 presso la Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale di interesse; 4) della nota prot. n.2740 del 2.2.2026 della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del MIM di riscontro alla istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente; 5) nonché di ogni altro atto a questi presupposto, connesso o conseguente non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti con cui è stata ritenuta rinunciataria alla presa di servizio per mancata presentazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le è stata negata la possibilità di scegliere la sede e di essere immessa in servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 21 gennaio 2026, con cui era stata respinta la richiesta di ripristino della posizione giuridica finalizzata alla scelta della sede e all'immissione in servizio; la comunicazione del 29 dicembre 2025, con cui era stata rilevata la mancata presentazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e desunta la rinuncia alla presa di servizio; l'avviso pubblicato sul portale inPA relativo alla convocazione dei candidati vincitori per il 29 dicembre 2025; nonché la nota del 2 febbraio 2026 di riscontro all'istanza di accesso agli atti. Dal testo dell'ordinanza non sono esposti analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma emerge che la contestazione riguardava l'efficacia della comunicazione via PEC e la conseguente qualificazione della mancata presentazione come rinuncia alla presa di servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo che le doglianze non presentassero adeguati profili di fondatezza. In particolare, ha attribuito rilievo al valore legale della PEC e alla previsione dell'art. 4, comma 5, lettera d), del bando, che imponeva al candidato di dichiarare, a pena di esclusione, un indirizzo PEC o un domicilio digitale intestato al candidato per ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il giudice ha quindi ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda cautelare. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in € 350,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disciplina il TAR ha esaminato e respinto la domanda di sospensione.
art. 4, comma 5, lettera d), del bando di concorso
il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso
La previsione del bando rendeva obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC o domicilio digitale intestato al candidato, quale canale per le comunicazioni concorsuali, a pena di esclusione.
Massime di principio
- La PEC indicata dal candidato quale indirizzo per ricevere le comunicazioni concorsuali costituisce, in presenza della relativa previsione del bando, un canale di comunicazione giuridicamente rilevante per le convocazioni e gli altri atti della procedura.
- Quando il bando impone al candidato di indicare un indirizzo PEC o un domicilio digitale intestato al medesimo per le comunicazioni concorsuali, la contestazione dell'efficacia della comunicazione trasmessa a tale indirizzo non presenta, in sede cautelare, adeguati profili di fondatezza in assenza di specifiche circostanze contrarie.
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