Regolamento (UE) 2017/2255
Regolamento (UE) 2017/2255 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento prende atto dell'esaurimento del contingente 2017 di passera di mare assegnato al Belgio per uno specifico stock e dispone la chiusura immediata della pesca per le navi belghe interessate. Dal 10 ottobre 2017 sono vietate le catture e le operazioni connesse sulle catture effettuate dopo tale data nelle zone indicate. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del regolamento (UE) 2017/127 sulle possibilità di pesca per il 2017.
Divieto di pesca della passera di mare per le navi battenti bandiera belga nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio che pescano lo stock PLE/8/3411 di passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. L'effetto decorre dal 10 ottobre 2017, data di chiusura indicata nell'allegato, e riguarda le attività di pesca nonché la detenzione, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo fornito.
Divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi belghe
Il regolamento dà attuazione al sistema unionale di controllo della pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e interviene in seguito alle informazioni ricevute dalla Commissione circa l'esaurimento del contingente 2017 per lo stock in questione. Il richiamo al regolamento (UE) 2017/127 serve a collocare la misura nel quadro delle possibilità di pesca fissate per l'anno 2017.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio. L'oggetto è lo stock PLE/8/3411 di passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, come specificato nell'allegato. Non risultano deroghe o esclusioni espresse nel testo.
Esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock indicato si considera esaurito dalla data fissata nell'allegato, cioè dal 10 ottobre 2017. La chiusura del contingente costituisce il presupposto giuridico per il divieto di ulteriori attività di pesca.
Divieti operativi
L'articolo 2 vieta, dalla stessa data, le attività di pesca dello stock da parte delle navi interessate. Il divieto non si limita alla cattura, ma comprende anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo il 10 ottobre 2017. La formulazione mira a impedire qualsiasi commercializzazione o gestione delle catture realizzate oltre il limite del contingente.
Allegato: dati di chiusura
L'allegato identifica il contingente interessato con il numero 27/TQ127, lo Stato membro Belgio, lo stock PLE/8/3411, la specie passera di mare e le zone VIII, IX e X e Copace 34.1.1. La data di chiusura è fissata al 10 ottobre 2017.
Entrata in vigore
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Belgio per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dal 10 ottobre 2017.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Per le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio è vietata, dal 10 ottobre 2017, la pesca dello stock PLE/8/3411 di passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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