Ordinanza n. 278/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Direttore Generale – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese – del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 2022121614570405_108640 del 16/12/2022 – Decreto di Revoca Tota-le, comunicato con p.e.c. di pari data, con cui è stato revocato il contri-buto, per € 19.293,41, relativo agli interessi sul finanziamento per investimenti produttivi ex art. 2 D.L. 69/2013, che era stato riconosciuto alla ricorrente con decreto di concessione n. 16680 del 02/07/2020 CUP B24F20010090008 – Id 108640; - della comunicazione di avvio del procedimento del 28/09/2022 prot. 334826 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese –Divisione V; - degli altri atti infra specificati e, comunque, di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca totale del contributo riconosciuto sugli interessi relativi a un finanziamento per investimenti produttivi, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e agli atti connessi
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto di revoca totale, per € 19.293,41, del contributo relativo agli interessi sul finanziamento per investimenti produttivi, già concesso ai sensi dell’art. 2 d.l. 69/2013, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti presupposti e consequenziali. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile questione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, la controversia potrebbe riguardare non la fase di ammissione o concessione del contributo, ma le fasi esecutive successive, concernenti l’inosservanza delle prescrizioni condizionanti il diritto all’erogazione. La posizione della società potrebbe quindi consistere in un diritto soggettivo, anziché in un interesse legittimo, con conseguente possibile giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Riservata ogni decisione, ha sottoposto al contraddittorio delle parti l’unica questione relativa al possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, prospettando che la controversia rientri nella giurisdizione del Tribunale ordinario perché attinente alla fase esecutiva del rapporto contributivo e a un diritto soggettivo. È stato assegnato alle parti il termine di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 2 d.l. 69/2013
Norma indicata quale base del contributo sugli interessi relativo al finanziamento per investimenti produttivi; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
art. 7, commi 1 e 4, c.p.a.
Il Collegio richiama la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo per distinguere l’interesse legittimo, devoluto a tale giurisdizione, dal diritto soggettivo azionato nella controversia.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il possibile difetto di giurisdizione è prospettato come causa di inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio dopo il passaggio in decisione; il TAR assegna alle parti dieci giorni per presentare memorie.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza con riguardo alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne esplicita ulteriori effetti.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda la revoca o il mancato riconoscimento di un contributo nella fase esecutiva successiva alla sua ammissione, in relazione all’inosservanza delle prescrizioni che condizionano il diritto all’erogazione, la posizione del beneficiario può essere qualificata come diritto soggettivo e la controversia può appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, anziché a quella generale di legittimità del giudice amministrativo.
- La qualificazione della posizione giuridica azionata ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla fase del rapporto contributivo cui attiene la controversia: la fase successiva all’ammissione del beneficio e relativa all’esecuzione del rapporto può riguardare diritti soggettivi.
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