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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25647/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (previdenziale)

La controversia

La parte ricorrente ha domandato la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, limitatamente al capo sulle spese di lite. Ha dedotto che in atti era stata ritualmente depositata la dichiarazione reddituale prevista per ottenere, nei giudizi in materia previdenziale, l'esonero dal pagamento delle spese, competenze e onorari in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c.; la Corte, per mera svista, non se ne sarebbe avveduta e avrebbe quindi regolato le spese in modo non coerente con tale esenzione. L'INPS è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che la dichiarazione reddituale era effettivamente presente in atti e che la sua mancata considerazione era dovuta a una svista materiale. Richiamando il proprio precedente orientamento, ha affermato che nei giudizi per prestazioni previdenziali, quando la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sia ritualmente resa, la statuizione sulle spese ha contenuto sostanzialmente predeterminato e obbligato; perciò l'omessa applicazione dell'esonero può essere emendata con il rimedio della correzione dell'errore materiale. Il capo spese dell'ordinanza è stato quindi sostituito con la dicitura "spese irripetibili". Non sono state liquidate spese del presente procedimento, per la sua natura.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    In presenza di una dichiarazione resa nelle forme previste, nei giudizi per prestazioni previdenziali il soccombente può essere esonerato dal pagamento delle spese, competenze e onorari; la relativa statuizione sulle spese ha contenuto sostanzialmente predeterminato e, se omessa per svista, l'errore è correggibile.

Massime di principio

  • Nei giudizi in materia previdenziale, la rituale dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. rende obbligata la statuizione sull'esonero dalle spese di lite in caso di soccombenza.
  • L'omessa considerazione di una dichiarazione reddituale ritualmente presente in atti integra un errore materiale emendabile mediante il rimedio della correzione dell'errore materiale.
  • Quando il giudice abbia trascurato per svista un presupposto documentale già agli atti, il capo della decisione che ne risente può essere corretto senza necessità di rinnovare il giudizio sul merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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