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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7359/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il lavoratore chiedeva che, a seguito della sua assunzione da PFE S.p.A. in data 17/07/2013 dopo il cambio di appalto, al suo rapporto fosse applicato integralmente il CCNL UNEBA (inquadramento livello 4s, orario 164 ore mensili), con riconoscimento dell'anzianità e pagamento delle differenze retributive per il periodo pregresso e successivo fino alla piena applicazione del CCNL.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso del lavoratore ritenendo che l'art. 10 del capitolato speciale d'appalto, che richiede il rispetto del "vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari", debba essere inteso come richiamo al CCNL UNEBA (e non al CCNL Multiservizi). Ne deriva che l'obbligo di applicare il CCNL UNEBA spettava alla PFE spa. La sentenza di appello è stata cassata e la causa rimessa alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e applicazione delle indicazioni fornite dalla Cassazione. La questione sulle spese di lite è stata assorbita e la decisione di merito deve essere riformata.

Norme richiamate

  • Capitolato speciale di appalto - art. 9

    L'impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi CCNL

    La Corte ha qualificato la disposizione come clausola sociale che obbliga l'appaltatore al rispetto dei CCNL richiamati; costituisce obbligazione a favore dei lavoratori che transitano.

  • Capitolato speciale di appalto - art. 10

    L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari e degli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto contratto

    La clausola individua specificamente il CCNL di riferimento (personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari). La Cassazione ha ritenuto che tale richiamo debba essere correlato al CCNL UNEBA quando l'oggetto dell'appalto e i profili professionali richiesti sono aderenti a quell'ambito.

  • CCNL UNEBA

    Il CCNL UNEBA è stato ritenuto il contratto collettivo pertinente per i profili di ausiliario socio-sanitario specializzato e per i servizi ausiliari socio-sanitari indicati nel capitolato; le disposizioni interne (art.74, art.42, art.43, art.48, art.78 e Allegato 2) sono state invocate dal ricorrente per la prima applicazione/cambi gestione.

  • CCNL Servizi Integrati/Multiservizi (art. 1 - ambito)

    nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: – servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione... – servizi generali (... barellaggio, movimentazione interna, etc.) – servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati

    La Corte territoriale aveva ritenuto che il richiamo poteva riferirsi a questo contratto per la genericità delle attività. La Cassazione ha invece sottolineato che, quando il capitolato richiama specifici profili socio-sanitari, prevale il contratto specialistico (UNEBA) rispetto al contratto più generico multiservizi.

  • Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione) e principi di diritto processuale

    La Cassazione conferma che la denuncia di violazione o falsa applicazione di contratti collettivi è valutabile in sede di legittimità come questione di diritto (art.360, n.3): il controllo di legittimità può sindacare l'interpretazione del giudice di merito dei contratti collettivi senza dover indicare criteri ermeneutici minimi.

  • Art. 36 Statuto dei lavoratori / Art. 36 Cost. (richiamati nel ricorso)

    Le censure del ricorrente richiamavano la tutela prevista dalle clausole sociali e la normativa di riferimento sulla salvaguardia dell'occupazione; la Cassazione ha trattato le questioni soprattutto in chiave di interpretazione del capitolato e del richiamo contrattuale.

  • Norme civili processuali e civili (art.112 c.p.c., art.132 c.p.c., art.91 c.p.c., art.1411 c.c., art.1419 c.c.)

    Richiamate nei motivi di ricorso per contestare presunte nullità, falsa applicazione e omissione di valutazione di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto fondati alcuni profili di errore nella valutazione di merito e ha cassato la sentenza impugnata per rinvio.

Massime di principio

  • Quando un capitolato d'appalto richiama il "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari" e l'oggetto dell'appalto richiede profili socio-sanitari specifici (es. ausiliario socio-sanitario, atti di accudimento), il riferimento va interpretato in senso specialistico (CCNL UNEBA) e non come richiamo generico al CCNL multiservizi.
  • Le clausole sociali inserite nella lex specialis dell'appalto costituiscono obbligazioni contrattuali a favore dei lavoratori: il subentrante nell'appalto è vincolato al rispetto integrale del CCNL richiamato se il capitolato lo indica in modo selettivo e coerente con le prestazioni richieste.
  • In caso di ambiguità sulla contrattazione collettiva da applicare, occorre valutare il contenuto sostanziale dell'appalto (mansioni richieste, contatto con gli utenti/pazienti, profili professionali) più che il generico elenco di attività per stabilire quale CCNL sia pertinente.
  • La valutazione della provenienza contrattuale dei lavoratori (pregressa applicazione di CCNL da parte di precedenti datori) e le evidenze di paghe/buste paga sono elementi decisivi per fissare il periodo utile alla pretesa retributiva: la delimitazione del thema decidendum non può essere arbitraria.
  • In sede di cassazione la rilettura dell'interpretazione dei contratti collettivi è possibile come questione di diritto (art.360 c.p.c., n.3): è dunque possibile impugnare in via di legittimità l'erronea individuazione del CCNL di riferimento da parte del giudice di merito.
  • Per i datori e gli appaltatori: se il capitolato individua un CCNL specialistico o profili professionali specifici, non è lecito richiamare in via negoziale un contratto diverso per ridurre oneri retributivi; la lex specialis prevale e vincola il subentrante.

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