Sentenza del 21/01/2021 n. 94 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - benefici "prima casa" - immobile di lusso - verifica - non è necessaria - ispezione dell'immobile - non è necessaria - indicazione dei criteri astratti - è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'atto impositivo che aveva escluso il beneficio "prima casa" sostenendo che l'immobile era di lusso; contestata la necessità di un sopralluogo dell'ente e la modalità di calcolo della superficie rilevante (in particolare l'inclusione dei muri centrali e divisori)
La decisione
il giudice ha ritenuto che per accertare la natura "di lusso" ai fini dell'imposta di registro non è necessario il sopralluogo dell'ente impositore: è sufficiente che l'atto motivi mediante l'enunciazione dei criteri astratti (qui la superficie) che portano alla conclusione; inoltre è stato affermato che la superficie occupata da muri centrali e divisori va computata ai fini della verifica dei requisiti per qualificare l'immobile come "di lusso". Conseguentemente l'atto impositivo è stato ritenuto adeguatamente motivato e valido
Norme richiamate
normativa sull'imposta di registro
la motivazione dell'atto impositivo può fondarsi su criteri astratti e misurabili (es. superficie) senza necessità di sopralluogo, purché sia indicato il criterio che giustifica la qualificazione dell'immobile
regole sulle agevolazioni "prima casa"
l'esclusione del beneficio per immobili "di lusso" può essere disposta dall'amministrazione quando, in base ai criteri normativi, l'immobile rientri nelle caratteristiche di lusso; l'atto deve tuttavia motivare i criteri adottati
normativa catastale e criteri di classificazione degli immobili
ai fini della verifica dei requisiti rilevanti per la qualificazione catastale/tributaria, la superficie può essere calcolata includendo la superficie occupata da muri centrali e divisori ove ciò sia coerente con i criteri applicativi
Massime di principio
- L'amministrazione fiscale non è obbligata a effettuare un sopralluogo per escludere il beneficio "prima casa" se l'atto impositivo indica chiaramente i criteri astratti (es. superficie, categorie catastali) che giustificano la qualificazione dell'immobile come "di lusso"
- Per essere valido, l'atto impositivo deve comunque contenere una motivazione che espliciti i criteri logici e normativi adottati; non è sempre necessaria la descrizione puntuale degli elementi di fatto rilevati tramite ispezione
- Nella determinazione della superficie rilevante possono essere computate anche le porzioni occupate da muri centrali e divisori se i criteri normativi o tecnici adottati lo prevedono; ciò può incidere sulla soglia per la qualificazione "di lusso"
- Il contribuente che intende impugnare l'atto dovrebbe fornire elementi di fatto e di prova (rilievi, perizie, planimetrie) che contro-dimostrino l'applicabilità dei criteri enunciati dall'amministrazione
- In pratica, le verifiche si basano su criteri oggettivi e misurabili: chi agisce (sia l'ente che il contribuente) deve puntare su dati tecnici (superfici, categorie catastali, specifiche caratteristiche) più che su sole contestazioni formali dell'assenza di sopralluogo
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