Regolamento (UE) 2019/1718
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1718 della Commissione del 14 ottobre 2019 recante protezione delle menzioni tradizionali Opolo, Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP), Kvalitetno biser vino, Mlado vino, Vrhunsko pjenušavo vino e Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP) che identificano vini prodotti in Croazia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento protegge sei menzioni tradizionali croate nel settore vitivinicolo e le iscrive nel registro E-Bacchus, definendone le condizioni di uso, le tipologie di vino interessate e le relative specifiche tecniche. Al contempo, introduce un periodo transitorio di cinque anni per consentire alla Bosnia-Erzegovina di continuare a commercializzare nell’Unione alcuni vini con tali menzioni, anche se non conformi alle definizioni stabilite. La misura si inserisce nel quadro della normativa UE sulle menzioni tradizionali dei vini e tiene conto dell’esito dell’opposizione presentata dalla Bosnia-Erzegovina.
Protezione e iscrizione nel registro E-Bacchus di alcune menzioni tradizionali croate per vini, con disciplina di un periodo transitorio per prodotti provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti vitivinicoli elaborati in Croazia per i quali sono protette le menzioni tradizionali indicate nel regolamento e iscritte nel registro elettronico E-Bacchus. Incide inoltre, in via transitoria e solo nel territorio dell’Unione, sui vini originari della Bosnia-Erzegovina importati e commercializzati nell’UE con tali menzioni tradizionali, anche se non conformi alla relativa definizione e alle condizioni d’uso. Non disciplina in generale tutti i vini dell’Unione, ma esclusivamente le menzioni tradizionali croate elencate e i prodotti che le impiegano; il periodo transitorio riguarda solo i prodotti bosniaci importati prima della scadenza del termine quinquennale.
Protezione di alcune menzioni tradizionali croate nel settore vitivinicolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1718 della Commissione protegge sei menzioni tradizionali croate nel settore del vino e le iscrive nel registro elettronico E-Bacchus. La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e prende le mosse da una domanda di protezione presentata dalla Croazia nel 2013, successivamente oggetto di opposizione da parte della Bosnia-Erzegovina.
Contesto normativo e motivi della misura
La Commissione richiama l’abrogazione del regolamento (CE) n. 607/2009 ad opera del regolamento delegato (UE) 2019/33, precisando che tale disciplina continua ad applicarsi alle domande e alle opposizioni pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento delegato. In tale contesto, la domanda croata è stata pubblicata nel 2018 e la Bosnia-Erzegovina ha presentato opposizione, fondata sul fatto che le menzioni in questione sarebbero utilizzate tradizionalmente anche nel proprio ordinamento e deriverebbero dal patrimonio giuridico dell’ex RSFI. Dopo i colloqui tra i due paesi, la Commissione ha ritenuto possibile una soluzione che contemperi la protezione delle menzioni croate con un periodo transitorio per i prodotti bosniaci.
Menzioni protette e inquadramento giuridico
L’articolo 1 protegge e iscrive in E-Bacchus le seguenti menzioni: «Opolo», «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)», «Kvalitetno biser vino», «Mlado vino», «Vrhunsko pjenušavo vino» e «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)». L’atto distingue tra menzioni ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che funzionano come sinonimi di «denominazione di origine protetta», e menzioni ai sensi della lettera b), che sono qualificazioni tradizionali specifiche del vino.
Condizioni di uso per ciascuna menzione
L’allegato disciplina in dettaglio le condizioni di utilizzo. Per «Opolo», si tratta di vini rosati fermi, con bouquet prevalentemente fruttato, prodotti esclusivamente con uve rosse di varietà raccomandate di Vitis vinifera; è richiesto un titolo alcolometrico effettivo minimo del 11 % vol, una resa massima di 12 000 kg/ha e l’obbligo di controlli analitici e organolettici.
Per «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)», la menzione è sinonimo di denominazione di origine protetta e può essere usata per vini ottenuti da varietà raccomandate di Vitis vinifera. Sono previsti titoli alcolometrici naturali minimi differenziati per zona viticola: 10 % vol nella zona B, 10,5 % vol nella zona CI e 11 % vol nella zona CII. Le rese massime sono pari a 10 000 kg/ha nella zona B e 11 000 kg/ha nelle zone CI e CII. Non sono ammessi arricchimento, dolcificazione, acidificazione e disacidificazione. Sono obbligatori controlli analitici e organolettici. La menzione può essere integrata da ulteriori indicazioni, tra cui «Arhivsko vino», «Desertno vino», «Kasna berba», «Izborna berba», «Izborna berba bobica», «Izborna berba prosušenih bobica» e «Ledeno vino», ciascuna collegata a specifiche tecniche di produzione o maturazione.
Per «Kvalitetno biser vino», il regolamento consente l’uso per vini frizzanti ottenuti da vini di qualità, da vini giovani ancora in fermentazione, da mosto d’uve o mosto in fermentazione, con uve di varietà raccomandate di Vitis vinifera. Sono richiesti un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol, un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e una sovrapressione da anidride carbonica endogena compresa tra 1 e 2,5 bar a 20 °C in recipienti chiusi.
Per «Mlado vino», la menzione si applica ai vini ottenuti da uve raccomandate di Vitis vinifera il cui processo di fermentazione sia terminato o parzialmente terminato. Il vino deve essere immesso sul mercato entro il 31 dicembre dell’anno civile in cui le uve sono state vendemmiate.
Per «Vrhunsko pjenušavo vino», la menzione riguarda vini spumanti ottenuti da una prima fermentazione alcolica di uve fresche o mosto, seguita da una seconda fermentazione alcolica da vino idoneo alla produzione di vini di qualità o di prima qualità. È richiesto un titolo alcolometrico effettivo minimo di 10 % vol e una sovrapressione minima di 3 bar a 20 °C in recipienti chiusi.
Per «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)», la menzione è sinonimo di denominazione di origine protetta per vini ottenuti da varietà raccomandate di Vitis vinifera. I titoli alcolometrici naturali minimi sono pari a 8,5 % vol nella zona B, 9,0 % vol nella zona CI e 9,5 % vol nella zona CII. Le rese massime sono fissate in 11 000 kg/ha nella zona B e 12 000 kg/ha nelle zone CI e CII. Sono obbligatori i controlli analitici e organolettici. Anche questa menzione può essere accompagnata da «Mlado vino», «Arhivsko vino» o «Desertno vino» se ricorrono le condizioni previste.
Ambito del periodo transitorio per la Bosnia-Erzegovina
L’articolo 2 introduce una deroga limitata nel tempo e nello spazio: per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, le menzioni protette possono essere usate per designare prodotti vitivinicoli non conformi alle condizioni d’uso, ma solo se originari della Bosnia-Erzegovina, importati e commercializzati nel territorio dell’Unione e tradizionalmente designati con tali menzioni nel paese terzo. Trascorso il quinquennio, potranno continuare a essere commercializzati soltanto, fino a esaurimento delle scorte, i prodotti importati nell’Unione prima della scadenza del termine.
Entrata in vigore e portata generale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Protezione delle menzioni tradizionali croate e iscrizione in E-Bacchus
Le menzioni tradizionali «Opolo», «Vrhunsko vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Vrhunsko vino KZP)», «Kvalitetno biser vino», «Mlado vino», «Vrhunsko pjenušavo vino» e «Kvalitetno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom (Kvalitetno vino KZP)» sono protette e iscritte nel registro elettronico E-Bacchus. Le prime, seconde, quarte e seste sono qualificate come menzioni ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013; «Opolo» e «Mlado vino» sono invece menzioni ai sensi dell’articolo 112, lettera b).
Definizioni e condizioni di utilizzo
L’allegato stabilisce in modo puntuale per ciascuna menzione la denominazione, la lingua, la definizione tecnica, le categorie di prodotto vitivinicolo interessate e le denominazioni d’origine protette cui la menzione può essere associata. Sono previste soglie di titolo alcolometrico, rese massime, requisiti di sovrapressione per i vini frizzanti e spumanti, obblighi di controlli analitici e organolettici, nonché condizioni specifiche di produzione e invecchiamento.
Menzioni aggiuntive e specifiche tecniche
Per alcune menzioni sono ammesse integrazioni come «Arhivsko vino», «Desertno vino», «Kasna berba», «Izborna berba», «Izborna berba bobica», «Izborna berba prosušenih bobica» e «Ledeno vino», ciascuna definita da requisiti particolari relativi a conservazione, maturazione dell’uva, grado zuccherino, botrite o raccolta a temperatura negativa.
Periodo transitorio per la Bosnia-Erzegovina
Le menzioni protette possono essere utilizzate per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento per designare prodotti vitivinicoli non conformi alle definizioni e condizioni d’uso, purché originari della Bosnia-Erzegovina, importati e commercializzati nell’Unione e tradizionalmente designati con tali menzioni nel territorio di quel paese. Alla scadenza del quinquennio, potranno essere commercializzati solo, fino a esaurimento scorte, i prodotti importati nell’Unione dalla Bosnia-Erzegovina prima della scadenza del termine.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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