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Sentenza

Sentenza n. 187/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento disciplinare di corpo irrogativo di 14 giorni di consegna di rigore e successivo rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il militare ha impugnato sia la decisione di rigetto del ricorso gerarchico sia la sanzione originaria di 14 giorni di consegna di rigore, contestata per condotte tenute durante un servizio di guardia. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1398, comma 1, d.lgs. 66/2010 ed eccesso di potere perché la contestazione era stata avviata oltre ottanta giorni dopo i fatti, senza complessità istruttorie che giustificassero il ritardo e con pregiudizio per la difesa; 2) mancata indicazione del numero di protocollo nella comunicazione di avvio e nel provvedimento sanzionatorio, in violazione delle regole di protocollazione, trasparenza e partecipazione; 3) lesione del diritto di difesa per l’allontanamento temporaneo del difensore durante la seduta della Commissione di disciplina; 4) mancata comunicazione della sostituzione di un componente della Commissione, con asserita irregolare costituzione dell’organo; 5) superamento del termine di conclusione del procedimento, fissato dall’Amministrazione in 60 giorni, nonché contestazione della sospensione per malattia dell’incolpato; 6) illegittima nomina di un soggetto estraneo alla Commissione quale segretario verbalizzante; 7) incompetenza dell’autorità che aveva deciso il ricorso gerarchico, perché il provvedimento di rigetto sarebbe stato adottato dalla stessa persona che aveva irrogato la sanzione. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità o inammissibilità, sostenendo che fosse stato impugnato soltanto il rigetto del ricorso gerarchico e non la sanzione originaria.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare: l’oggetto del ricorso si individua in base al contenuto complessivo dell’atto e alle censure, non soltanto all’epigrafe; i primi sei motivi e le conclusioni manifestavano la volontà di impugnare anche la sanzione originaria. Ha accolto il settimo motivo: il rigetto del ricorso gerarchico era stato sottoscritto dalla stessa persona che aveva adottato la sanzione, anziché dall’autorità gerarchicamente superiore, ed è stato quindi annullato per incompetenza. Ha accolto anche il primo motivo: l’Amministrazione aveva avuto immediata conoscenza dei fatti, ma aveva contestato l’addebito oltre ottanta giorni dopo, senza allegare o documentare accertamenti complessi o altre ragioni giustificative; il ritardo ha violato l’obbligo di instaurare il procedimento «senza ritardo» previsto dall’art. 1398 d.lgs. 66/2010. Ha respinto il quinto motivo quanto alla pretesa tardiva conclusione: sebbene il procedimento si fosse concluso 91 giorni dopo l’avvio, la documentazione attestava un differimento della seduta per impedimento sanitario dell’incolpato; detratto il periodo di differimento, il procedimento si era concluso in 53 giorni, entro il termine applicabile. I motivi secondo, terzo, quarto e sesto, relativi a protocollazione, difesa, composizione della Commissione e verbalizzazione, sono stati assorbiti perché l’accoglimento del primo motivo era già sufficiente a determinare l’annullamento della sanzione. Sono stati annullati sia il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico sia la sanzione disciplinare originaria. Spese a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    “l’oggetto del gravame non deve essere individuato avendo riguardo formalisticamente all’epigrafe del ricorso bensì a criteri sostanziali (…) Per la corretta individuazione dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., rileva l’effettiva volontà del ricorrente, qual è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte, sicché è da ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti quegli atti che costituiscono oggetto delle doglianze della parte ricorrente in base ai contenuti dell’atto di ricorso.”

    L’individuazione degli atti impugnati deve basarsi sulla volontà effettiva ricavabile dal ricorso nel suo complesso e dal contenuto delle censure, non sulla sola formulazione dell’epigrafe.

  • artt. 1363, 1364 e 1366 d.lgs. 66/2010

    “l’art. 1363 definisce l’organo sovraordinato, di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 1199/1971, come l’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento. Pertanto, ai fini della proposizione di un ricorso gerarchico nell’ambito militare, l’organo sovraordinato di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 1199/1971 è rappresentato dall’autorità gerarchicamente superiore a quella che ha adottato il provvedimento.”

    Nel ricorso gerarchico militare relativo a una sanzione disciplinare di corpo, la decisione spetta all’autorità gerarchicamente superiore a quella che ha adottato l’atto sanzionatorio; la decisione del medesimo soggetto è viziata da incompetenza.

  • art. 1398, comma 1, lett. a), d.lgs. 66/2010

    “Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, quello per il quale l’inciso ‘senza ritardo’ contenuto nell’art. 1398 C.O.M., sia da intendersi quale regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura; in particolare, il criterio della ragionevolezza postula il contemperamento dell’esigenza dell’Amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento dell’incolpato sotto il profilo disciplinare con quella di evitare che un’eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l’esercizio del diritto di difesa.”

    L’obbligo di avviare il procedimento disciplinare «senza ritardo» richiede una ragionevole prontezza, valutata considerando gravità dell’addebito e complessità degli accertamenti e bilanciando l’esigenza di ponderazione dell’Amministrazione con la tutela effettiva della difesa. Un ritardo non giustificato da istruttoria complessa viola la disposizione.

  • art. 1046 d.P.R. 90/2010

    “Pertanto, scomputando il periodo di differimento della riunione della Commissione, dal -OMISSIS-al -OMISSIS-, risulta che il procedimento si sia concluso in 53 giorni e quindi entro il termine.”

    Nel computo del termine per concludere il procedimento disciplinare di corpo va detratto il periodo di differimento della riunione della Commissione dovuto all’impedimento sanitario documentato dell’incolpato; nel caso concreto, il tempo computabile è risultato pari a 53 giorni.

Massime di principio

  • L’obbligo di instaurare senza ritardo il procedimento disciplinare di corpo impone una ragionevole prontezza nella contestazione, da valutare in concreto in rapporto alla gravità della condotta e alla complessità degli accertamenti, contemperando l’esigenza di ponderazione dell’Amministrazione con la tutela del diritto di difesa. Un intervallo significativo non giustificato da esigenze istruttorie documentate può comportare l’illegittimità della sanzione.
  • Nel ricorso gerarchico militare avverso una sanzione disciplinare di corpo, la decisione deve essere adottata dall’autorità gerarchicamente superiore a quella che ha irrogato la sanzione; se decide la stessa persona che ha adottato l’atto sanzionatorio, il provvedimento di rigetto è viziato da incompetenza.
  • La portata dell’impugnazione si determina considerando l’effettiva volontà del ricorrente quale emerge dal tenore complessivo del ricorso, dalle censure e dalle conclusioni: la mancata menzione formale di un atto nell’epigrafe non ne esclude l’impugnazione quando il ricorso ne contesti in modo riconoscibile la legittimità.
  • La decisione di rigetto del ricorso gerarchico non assorbe il provvedimento originario, ma vi accede; il giudice, annullata la decisione gerarchica per un vizio proprio, può esaminare le censure proposte contro l’atto originario.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiIncompetenzaTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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