Sentenza del 25/03/2016 n. 5974 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sostenendo, in primo luogo, che la perizia tecnica di parte era stata depositata tempestivamente e non oltre il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l'art. 155 c.p.c. In secondo luogo, ha denunciato l'omessa valutazione delle rendite catastali applicate ad altre strutture alberghiere situate nella medesima zona censuaria, elemento ritenuto decisivo per verificare la legittimità dell'aumento della rendita dell'immobile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la valutazione della CTR secondo cui la perizia era stata depositata tardivamente. Dagli atti risultava infatti che la perizia era stata depositata il 26 ottobre 2009, mentre l'udienza di trattazione si era tenuta il 16 novembre 2009: il deposito era quindi avvenuto 20 giorni liberi prima dell'udienza ed era tempestivo. La perizia avrebbe dovuto essere esaminata dai giudici di merito ai fini della verifica dell'aumento della rendita catastale da Euro 36.754,00 a Euro 84.456,00. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
La produzione della perizia è stata ritenuta tempestiva essendo avvenuta 20 giorni liberi prima della data di trattazione.
Il termine per il deposito dei documenti nel processo tributario deve essere verificato concretamente rispetto alla data dell'udienza di trattazione. Un documento depositato almeno 20 giorni liberi prima dell'udienza è tempestivo e non può essere escluso per tardività.
Art. 155 c.p.c.
La norma è stata richiamata in relazione al computo dei termini processuali, contribuendo a stabilire che il deposito della perizia era avvenuto nei termini.
Art. 360 c.p.c., n. 5
È stato richiamato per denunciare l'omessa valutazione di un fatto decisivo, ossia il confronto con le rendite catastali di immobili analoghi nella stessa zona. Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura sulla tempestività della perizia.
Art. 366 c.p.c.
La ricevuta di deposito della perizia è stata prodotta nel giudizio di legittimità nel rispetto delle modalità previste per documentare il contenuto e la fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività del deposito documentale deve essere calcolata con riferimento alla data effettiva dell'udienza di trattazione e al termine dei 20 giorni liberi previsto dalla legge.
- Quando dagli atti risulta che un documento è stato depositato tempestivamente, il giudice non può escluderlo sulla base di una valutazione erronea dei termini processuali.
- Una perizia tecnica di parte ritualmente depositata deve essere esaminata dal giudice, soprattutto se contiene elementi rilevanti per verificare la correttezza di un accertamento catastale.
- La cassazione con rinvio non riconosce automaticamente la correttezza della rendita proposta dal contribuente: impone al giudice di merito di riesaminare la controversia considerando anche la prova ingiustamente esclusa.
- Nel contestare una rendita catastale, il confronto con immobili analoghi nella stessa zona censuaria può costituire un elemento rilevante, ma deve essere valutato dal giudice insieme agli altri elementi tecnici e documentali.
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