Cassazione Penale, Ordinanza n. 37049/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva condannato per un furto aggravato e aggravato dalla recidiva contestata. Nel ricorso ha dedotto: (1) contraddittorietà della motivazione sull'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo incompatibile tale diniego con la contestuale esclusione della recidiva; (2) omesso o erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., con rilievo che la cosa sarebbe stata sottratta da area privata; (3) omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., sostenendo la tenuità del danno e la restituzione immediata del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la valutazione negativa sulla particolare tenuità del fatto e quella sulla recidiva poggiano su presupposti diversi: la prima attiene alla non particolare offensività del fatto, la seconda alla pericolosità sociale e all'abitualità, desunta dai numerosi precedenti. Ha ritenuto inammissibile il motivo sull'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. perché meramente reiterativo di una censura già esaminata in appello, richiamando il principio secondo cui l'esposizione alla pubblica fede ricorre anche in area privata liberamente accessibile quando non sia assicurabile una custodia continua. Ha infine dichiarato manifestamente infondato il motivo sull'attenuante del danno lieve, perché la Corte territoriale aveva già escluso la tenuità del pregiudizio patrimoniale e la restituzione del bene in prossimità del fatto costituiva un post factum non valutabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, c.p.
Richiamato come base della recidiva contestata e ritenuta in sentenza di merito, senza specifici sviluppi interpretativi nella decisione di legittimità.
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto per il quale l'imputato è stato condannato.
art. 625, n. 7, c.p.
L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede è configurabile anche quando il bene si trovi in area privata ma liberamente accessibile e non sia garantibile una custodia continua.
art. 131-bis c.p.
La sua applicazione è valutata su presupposti distinti rispetto alla recidiva; il diniego non è contraddetto dal mancato giudizio di pericolosità sociale aggravata ai fini della recidiva.
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio effettivamente lieve; la restituzione immediata del bene è un post factum non valutabile ai fini del riconoscimento.
art. 616 c.p.p.
Serve per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e quella sulla recidiva operano su piani diversi: la prima riguarda l'offensività del fatto, la seconda l'abitualità e la pericolosità del reo; pertanto il diniego dell'una non implica automaticamente l'ammissione o l'esclusione dell'altra.
- L'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede può sussistere anche in presenza di collocazione del bene in un'area privata, se tale area sia liberamente accessibile e non sia possibile una custodia continua da parte del proprietario, con conseguente affidamento del bene alla buona fede altrui.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere fondata su circostanze successive al fatto, come la restituzione del bene, quando il pregiudizio economico sia stato già valutato come non tenue.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi meramente reiterativi di questioni già motivate e confutate dal giudice di merito, se non introducono specifiche censure nuove e decisive.
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