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Ordinanza

Ordinanza n. 3/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale n. 1692 del 02.12.2025 recante revoca dell’aggiudicazione di un lotto edificabile a destinazione produttiva e incameramento cauzione; - della determinazione dirigenziale n. 1773 del 10.12.2025 recante rigetto del Piano Esecutivo Convenzionato relativo al predetto lotto; - della nota del 22.10.2025 (“Replica alla presentazione P.E.C.”), quale atto presupposto lesivo e conformativo dell’istruttoria; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con inibitoria dell’eventuale incameramento della cauzione.

Giustizia amministrativa202503628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’aggiudicazione di un lotto edificabile produttivo, incameramento della cauzione, rigetto del Piano Esecutivo Convenzionato e nota istruttoria presupposta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale con cui era stata revocata l’aggiudicazione di un lotto edificabile a destinazione produttiva ed era stata disposta l’acquisizione della cauzione, nonché la determinazione di rigetto del Piano Esecutivo Convenzionato relativo al lotto e la nota comunale presupposta concernente la presentazione del piano. La ricorrente ha chiesto anche l’inibizione dell’eventuale incameramento della cauzione. Il Comune si è costituito. In sede cautelare, la società ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati e ha allegato il pregiudizio derivante dalla perdita del lotto, dalla mancata stipula del contratto di vendita e dall’incameramento della cauzione; il testo dell’ordinanza non specifica ulteriormente i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, a un sommario esame, ha ritenuto che l’incompletezza della proposta di Piano Esecutivo Convenzionato, presentata soltanto nell’ultimo giorno utile nonostante le proroghe concesse dal Comune, apparisse imputabile alla ritardata attivazione della società aggiudicataria. Tale ritardo non aveva consentito di determinare il costo delle opere di urbanizzazione esterne da scomputare dal prezzo di aggiudicazione né di stipulare tempestivamente il contratto di vendita secondo i termini del bando. Quanto al periculum, il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’incameramento della cauzione e dalla mancata stipula è stato ritenuto genericamente dedotto e non adeguatamente dimostrato; in ogni caso, il pregiudizio è stato qualificato come patrimoniale e quindi suscettibile di ristoro economico qualora il ricorso fosse accolto nel merito. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il giudice ha ritenuto insussistente il primo e non adeguatamente provato il secondo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’incompletezza di una proposta amministrativa presentata tardivamente, dopo le proroghe concesse dall’amministrazione, può escludere il fumus boni iuris quando il ritardo del privato abbia impedito la definizione di elementi necessari alla stipula del contratto prevista dal bando.
  • Il periculum in mora non è integrato dalla mera allegazione della perdita economica connessa alla mancata stipula o all’incameramento della cauzione: il pregiudizio deve essere specificamente dedotto e adeguatamente dimostrato come grave e irreparabile.
  • Il danno di natura patrimoniale, in quanto normalmente suscettibile di ristoro economico in caso di accoglimento del ricorso, non giustifica di regola la sospensione cautelare dell’atto impugnato in assenza di ulteriori elementi che ne dimostrino l’irreparabilità.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaPiani attuativi e lottizzazioniTutela cautelare
RamiContratti pubbliciUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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