Sentenza n. 7035/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta del 24 gennaio 2024, n. 5;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di un rilevato realizzato senza titolo edilizio, consistente in un cumulo di terreno e materiali che aveva innalzato la quota del suolo su una superficie di circa 10.300 mq
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva impugnato l’ordinanza comunale n. 8495 del 2022, che le ingiungeva la demolizione delle opere eseguite senza titolo e oggetto di diniego di sanatoria. Il TAR Valle d’Aosta, con sentenza del 24 gennaio 2024, n. 5, aveva respinto il ricorso, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem e irrilevante la rinuncia all’istanza di sanatoria. In appello la proprietaria ha dedotto: 1) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e motivazione apparente della sentenza, sostenendo che l’ordinanza e gli atti richiamati non individuavano adeguatamente le opere né la particella interessata, e invocando anche un successivo verbale del 6 giugno 2024; 2) erroneo e contraddittorio rigetto della censura relativa alla conclusione negativa dell’istanza di sanatoria, che sarebbe stata rinunciata per consentire una valutazione coordinata dell’intervento sul fabbricato e del mantenimento del rilevato. Il Comune ha contestato l’appello e ne ha eccepito l’inammissibilità nella parte in cui censurava il diniego di sanatoria non impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto l’ordinanza sufficientemente motivata: essa descriveva il rilevato, l’innalzamento del terreno e la sua ubicazione catastale; il richiamo agli atti istruttori era comunque idoneo a integrare la motivazione. L’indicazione riferita anche al fabbricato costituiva un mero refuso, non idoneo a rendere incerta l’opera da demolire. La censura riguardava l’indeterminatezza dell’atto, senza contestare la necessità del titolo edilizio e l’abusività dell’intervento; il rilevato e il significativo innalzamento del terreno non erano riconducibili alle limitate ipotesi di attività edilizia libera richiamate dall’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001. Quanto al secondo motivo, il diniego di sanatoria non costituiva il presupposto dell’ordine repressivo, fondato invece sull’abusività delle opere; l’amministrazione non era tenuta ad attendere né a sollecitare la presentazione di un’istanza di sanatoria. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
In proposito deve, peraltro, aggiungersi che, a prescindere dal rinvio agli atti istruttori, l’ordinanza di demolizione ha puntualmente individuato l’opera da eliminare, con ripristino dello stato dei luoghi, consistente nella realizzazione di un rilevato e, cioè, di un cumulo di terreno o materiale leggero, stratificato e compattato, per creare una piattaforma stabile per ulteriori costruzioni o consolidamenti del terreno, che, nel caso di specie, ha determinato l’innalzamento della quota del terreno su una superficie di non modesta entità (mq 10.300,secondo le allegazioni della stessa appellante: v. appello p. 2) ed ha individuato con precisione l’ubicazione di tale opere (“immobile sito in via -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-censito al Catasto Fabbricati al Foglio -OMISSIS- -OMISSIS- terreni censiti al Catasto Terreni al -OMISSIS-”).
L’obbligo di motivazione dell’ordinanza di demolizione è soddisfatto quando l’atto individua in modo puntuale la natura e l’ubicazione delle opere da rimuovere; un refuso che non genera incertezza sull’oggetto dell’ordine non ne inficia la motivazione.
art. 6 d.P.R. 380/2001
Del resto, come si evince dall’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, sia nella precedente sia nell’attuale formulazione, gli interventi sul terreno e sul piano di calpestio sono riconducibili a quelli di edilizia liberi solo se c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e-ter) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.
Gli interventi sul terreno e sul piano di calpestio rientrano nell’edilizia libera soltanto nelle ipotesi tassativamente richiamate dalla disposizione; la realizzazione di un rilevato con significativo innalzamento della quota naturale non è una mera sistemazione del terreno riconducibile a tali ipotesi.
Massime di principio
- Un ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando consente di identificare con precisione la natura, la consistenza e l’ubicazione delle opere abusive; un errore materiale o refuso non determina l’illegittimità se, considerando l’intero contenuto dell’atto, non rende incerto l’oggetto dell’ordine.
- La realizzazione di un rilevato mediante apporto e compattazione di materiali, quando modifica significativamente la quota naturale del terreno, non costituisce una semplice sistemazione del suolo né un intervento di edilizia libera al di fuori delle specifiche ipotesi previste dall’art. 6 del d.P.R. 380/2001.
- Il presupposto dell’ordine repressivo edilizio è l’abusività dell’opera, non il diniego dell’istanza di sanatoria; l’amministrazione non è tenuta ad attendere né a sollecitare la presentazione di un’istanza di sanatoria prima di esercitare il potere repressivo.
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