Sentenza n. 1765/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di diniego del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, adottato il 15 maggio 2023
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 1991 di licenza di porto di pistola per difesa personale e imprenditore con attività nel commercio, aveva chiesto il rinnovo il 24 ottobre 2022. A sostegno indicava l’attività svolta in un territorio interessato da criminalità, la gestione di due società con rilevanti fatturati, la corresponsione diretta degli stipendi a circa 30 dipendenti e il trasporto di consistenti somme in contanti presso la banca; richiamava inoltre due episodi di danneggiamento e incendio, denunciati nel 2010 e nel 2011, e i precedenti rinnovi favorevoli. Dopo il preavviso di rigetto del 5 ottobre 2022, aveva presentato osservazioni il 9 dicembre 2022, richiamando anche una sentenza d’appello relativa a un processo penale e contestando l’insufficienza della motivazione. Inizialmente aveva agito contro il silenzio, deducendo violazione degli artt. 2, 3, 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, del giusto procedimento e del contraddittorio, degli artt. 11, 35, 42 e 43 TULPS e degli artt. 97 e 113 Cost., oltre a eccesso di potere, difetto d’istruttoria, lesione dell’affidamento e sproporzione. Sopravvenuto il diniego prefettizio, con motivi aggiunti ne ha chiesto l’annullamento, reiterando tali censure e deducendo anche difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e mancata considerazione delle precedenti istruttorie, concluse con il rilascio della licenza.
La decisione
La domanda originaria contro il silenzio era già stata dichiarata improcedibile con sentenza non definitiva del 24 ottobre 2023, a seguito dell’adozione del diniego; la sentenza definitiva esamina e rigetta i motivi aggiunti. Il TAR ha ritenuto legittimo il diniego perché il rilascio del porto d’armi per difesa personale richiede la dimostrazione di un bisogno effettivo fondato su circostanze specifiche e attuali di pericolo per l’incolumità. La professione, la consistenza degli interessi patrimoniali e la movimentazione di denaro, peraltro allegata genericamente, non sono sufficienti; le esigenze connesse al trasporto di contanti richiederebbero una motivazione particolarmente stringente. Neppure i precedenti rilasci e rinnovi sono dirimenti, poiché la licenza ha durata annuale e ogni rinnovo comporta una nuova valutazione dell’attualità del pericolo. Il provvedimento era stato adottato dopo un supplemento istruttorio seguito alle osservazioni dell’interessato; non risultavano recenti intimidazioni, minacce o aggressioni, né elementi concreti e attuali di esposizione a pericolo. I fatti risalenti del 2010-2011, la sentenza d’appello del processo penale e il generico richiamo al contesto criminale locale non dimostravano un’esigenza personale attuale di muoversi armato. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per metà; per la restante metà il ricorrente è stato condannato a pagare 1.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il citato art. 42 prevede che la licenza abbia durata annuale e, pertanto, la circostanza che in passato la licenza sia stata rilasciata e poi rinnovata non preclude all’Amministrazione la possibilità di operare opposte valutazioni in sede di un’ulteriore richiesta di rinnovo, sia adducendo il sopravvenire di elementi di novità, sia soltanto sulla base di un ripensamento delle considerazioni svolte originariamente, per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta, anche alla luce di mutati indirizzi di gestione degli interessi generali di settore, purché basata su elementi istruttori adeguati e su una motivazione accurata.
La licenza è annuale e ogni richiesta di rinnovo consente una nuova valutazione amministrativa, anche non fondata su sopravvenienze, purché sorretta da istruttoria adeguata e motivazione accurata; i precedenti rilasci non attribuiscono un diritto alla conferma.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d’armi per difesa personale richiede un bisogno effettivo, dimostrato attraverso circostanze specifiche e attuali che evidenzino un concreto pericolo per l’incolumità dell’interessato; non è sufficiente il generico richiamo alla professione svolta, alla consistenza degli interessi economici o alla necessità di movimentare somme di denaro.
- La licenza di porto d’armi per difesa personale, avendo durata annuale, è soggetta a una nuova valutazione a ogni rinnovo. I precedenti rilasci non impediscono una decisione di segno opposto, purché la nuova valutazione sia sorretta da adeguati elementi istruttori e da motivazione accurata.
- Fatti di intimidazione risalenti, un contesto territoriale genericamente descritto come esposto alla criminalità e vicende giudiziarie non collegate a una concreta esposizione personale attuale non dimostrano, da soli, il bisogno attuale di portare un’arma per difesa personale.
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