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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14765/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/07/2024 che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano del 10/04/2014 (definitiva il 22/05/2023). Il ricorrente contestava l'irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale, effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d'ufficio e non anche all'indirizzo di residenza/presso il domicilio eletto dalla parte, denunciando violazione di norme processuali a pena di nullità (artt. 161, comma 4; 420-bis; 420-quater; 544 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui il domicilio eletto era risultato inidoneo: tentativi di notifica presso il domicilio erano stati negativi in quanto l'imputato aveva "sloggiato", rendendo impossibile la notificazione in quel luogo. In tale ipotesi, le notifiche successive effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., sono valide senza necessità di reiterare ulteriori tentativi presso il domicilio dichiarato. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva dedotto espressamente la mancata conoscenza del processo, limitando il motivo alla mancata conoscenza dell'estratto contumaciale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen., comma 4

    art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Quando il domicilio eletto o dichiarato risulta inidoneo per ragione "definitiva" (es. trasferimento, inesistenza del nome sul citofono o sulla cassetta postale) e gli accertamenti di notifica sono negativi, le notifiche successive effettuate direttamente al difensore ai sensi del comma 4 sono valide senza obbligo di ripetere ulteriori tentativi presso il domicilio dichiarato.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla forma e nullità degli atti; la decisione non riconosce violazione formale di tali norme alla luce dell'inidoneità del domicilio e della validità della notifica al difensore.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di nullità e decadenze processuali; la Corte non ha ritenuto che il difetto di notifica al domicilio comportasse la nullità degli atti, data la deroga possibile quando il domicilio è definitivamente inidoneo.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla procedura inerente l'estratto contumaciale; la Corte ha ritenuto la notifica dell'estratto al difensore conforme alle disposizioni applicabili in presenza di domicilio inidoneo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del procedimento di legittimità.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383

    Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Lo Presti, Rv. 280383

    Principio di diritto riaffermato: l'esito negativo di una notifica al domicilio eletto per ragione definitiva che renda impossibile la notificazione legittima notifiche successive al difensore, senza necessità di reiterare tentativi presso il domicilio dichiarato.

Massime di principio

  • Se dal procedimento emerge che il domicilio eletto è materialmente inidoneo (trasferimento dell'imputato, assenza del nome su citofono/cassetta postale, ecc.), le notifiche effettuate direttamente al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. sono valide senza che sia necessario reiterare ulteriori tentativi presso il domicilio dichiarato.
  • Perché una doglianza sulla mancata conoscenza del processo sia acquisita in sede di legittimità, essa deve essere espressamente e chiaramente sollevata; questioni non dedotte non saranno esaminate.
  • La mera impugnazione formale della notifica non basta se il giudice di merito ha documentato l'inidoneità del domicilio: in tali casi prevale la regola della validità della notifica al difensore.
  • La condanna alle spese del giudizio di legittimità può essere disposta ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando il ricorso è rigettato come infondato.
  • In casi analoghi è importante praticare e documentare i tentativi di notifica al domicilio eletto e gli accertamenti che dimostrino l'effettiva inidoneità (verbali di "sloggio", accertamenti sul citofono/posta, ecc.) per evitare contestazioni sulla regolarità delle notifiche effettuate al difensore.

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