L.R. FVG 13/2015
Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza i servizi per l’impiego del Friuli Venezia Giulia, trasferendo alla Regione dal 1° luglio 2015 le funzioni provinciali in materia di lavoro tramite l’Agenzia regionale per il lavoro. Disciplina personale, beni, piano di subentro, finanza e transitorio; molte modifiche a leggi regionali collegate producono effetti solo dal trasferimento delle funzioni.
Riforma dei servizi per l'impiego e istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro in Friuli Venezia Giulia
Riforma dei servizi per l’impiego e istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro
La legge riordina l’organizzazione regionale dei servizi per il lavoro in Friuli Venezia Giulia, trasferendo alla Regione le funzioni già svolte dalle Province e istituendo una struttura organizzativa denominata Agenzia regionale per il lavoro. La disciplina riguarda anche il passaggio di personale, beni e risorse, oltre a numerose modifiche alla normativa regionale sul lavoro e su settori collegati.
Ambito e finalità della riforma
Il provvedimento attua il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro previsto dalla legge regionale 26/2014 e realizza una nuova distribuzione delle competenze nel territorio regionale. L’obiettivo è assicurare una governance unitaria dei servizi per l’impiego, delle politiche attive e delle attività connesse all’orientamento, al collocamento mirato e al monitoraggio del mercato del lavoro.
Agenzia regionale per il lavoro
Dal 1° luglio 2015 la Regione esercita, tramite l’Agenzia regionale per il lavoro istituita nell’ambito della Direzione centrale competente, le funzioni e i compiti prima in capo alle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 18/2005.
L’Agenzia:
- è articolata in strutture territoriali che comprendono anche i Centri per l’impiego;
- ha natura di area;
- vede il proprio assetto organizzativo e le competenze definite dal regolamento di organizzazione.
Può inoltre avvalersi di un Comitato scientifico composto da non più di cinque esperti in materia di lavoro, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, con funzioni consultive strategiche e di supporto all’osservazione del mercato del lavoro, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche del lavoro.
Trasferimento del personale provinciale
Sono inquadrati in Regione, per le finalità della riforma, i dipendenti provinciali a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio 2015 che svolgevano compiti nelle materie indicate dalla legge, tra cui politica attiva del lavoro, servizi all’impiego, conciliazione delle controversie di lavoro, procedimenti per lavoratori stranieri, istruzione/formazione e osservazione del mercato del lavoro.
Il personale trasferito conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non legate allo specifico profilo d’impiego, mediante assegno ad personam riassorbibile nei successivi miglioramenti economici, se coperti finanziariamente.
Gli incarichi in essere, come posizioni organizzative e coordinamenti, restano ai dipendenti fino al 31 dicembre 2015, con mantenimento del relativo trattamento economico.
Per il personale a tempo determinato che svolgeva tali compiti alla data di trasferimento delle funzioni:
- la Regione subentra nei rapporti di lavoro;
- la relativa spesa non rileva, fino alla scadenza naturale dei contratti, ai fini dei limiti di spesa e assunzionali.
È prevista, inoltre, la possibilità di stabilizzazione del personale a tempo determinato secondo la normativa statale richiamata, purché ricorrano i requisiti di servizio previsti. Se la stabilizzazione non è possibile nel corso del 2015 per limiti di spesa o assunzionali, l’Amministrazione regionale può continuare ad avvalersi di tale personale fino al 31 dicembre 2017.
Piano di subentro e trasferimento di funzioni
La procedura di trasferimento delle funzioni in materia di lavoro è disciplinata con una procedura speciale, in deroga alle regole generali della legge regionale 26/2014.
Le Province dovevano approvare e trasmettere entro il 15 giugno 2015 una proposta di piano di subentro, elaborata sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio per la riforma e contenente, con riferimento alle attività in essere al 31 maggio 2015:
- risorse umane e strumentali, compresi beni mobili e immobili;
- risorse finanziarie;
- rapporti giuridici attivi e passivi, incluso il contenzioso;
- procedimenti amministrativi in corso;
- modalità e tempistiche del trasferimento.
Il piano deve prefigurare anche il subentro della Regione nei rapporti giuridici e nei procedimenti, nonché il trasferimento delle risorse, anche finanziarie, già provinciali. Se una voce è riferibile a più funzioni e non è frazionabile, va imputata alla funzione prevalente.
La proposta è predisposta nel rispetto delle regole sul trasferimento delle risorse e viene portata a intesa con il Presidente della Provincia; se l’intesa non si raggiunge entro dieci giorni, se ne può prescindere. Il piano è approvato dalla Giunta regionale.
Trasferimento di risorse, beni e rapporti
Il personale, le risorse strumentali e quelle finanziarie sono trasferiti alla Regione dalla data di trasferimento delle rispettive funzioni.
Per i beni strumentali, mobili e immobili, la legge prevede il trasferimento senza oneri a carico della Regione, in proprietà o in disponibilità, applicando la disciplina statale richiamata. Per gli immobili, il trasferimento della proprietà decorre dalla data di consegna e il verbale di consegna costituisce titolo per la variazione dell’intestazione nei registri competenti.
Nelle more del completamento delle procedure di trasferimento e di subentro nei contratti, le Province devono mettere a disposizione della Regione, senza oneri, i beni necessari all’esercizio delle funzioni trasferite. I Comuni devono assicurare a titolo gratuito la disponibilità degli immobili strumentali.
Sono trasferite anche le risorse relative al trattamento economico del personale, alle somme già incassate ma non ancora pagate e alle relative passività.
L’inosservanza degli obblighi sul subentro e sul trasferimento comporta l’esercizio del potere sostitutivo regionale.
Ridefinizione delle funzioni regionali nella legge sul lavoro
La legge sostituisce integralmente l’elenco delle funzioni della Regione in materia di lavoro. La Regione esercita in particolare:
- le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento, servizi all’impiego;
- programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio, osservazione del mercato regionale, controllo e vigilanza;
- i rapporti internazionali e con UE, Stato e altre Regioni;
- le funzioni delegate dallo Stato, tra cui rappresentatività sindacale, gestione dei flussi di lavoratori stranieri assegnati, nulla osta per lavoratori italiani all’estero, iscrizioni a specifici albi professionali, deposito di firme e contratti collettivi, ricezione di verbali di conciliazione, ricorsi nelle elezioni RSU, costituzione di collegi conciliativi e arbitrali, gestione di licenziamenti collettivi, esame congiunto delle domande di CIGS, composizione delle vertenze di lavoro;
- la programmazione e il coordinamento dei servizi di orientamento;
- ogni altra funzione attribuita alla Regione dalla legge regionale.
Orientamento e servizi per l’impiego
La disciplina dell’orientamento viene riformulata: la Regione promuove l’orientamento permanente per valorizzare competenze e potenzialità individuali, sostenere transizioni professionali, ricerca di lavoro, reinserimento, autoimprenditorialità e avvio d’impresa.
È perseguita l’integrazione tra i servizi di orientamento pubblici e privati nell’ambito di istruzione, formazione e lavoro. La Giunta regionale definisce gli standard essenziali dei servizi di orientamento e la Regione programma gli interventi con cadenza triennale, con eventuale aggiornamento annuale.
Il Sistema informativo regionale lavoro è qualificato come strumento per l’organizzazione e il coordinamento dei Centri per l’impiego.
Collocamento mirato e inserimento lavorativo delle persone con disabilità
La legge riorganizza in modo organico la materia del collocamento mirato.
La Regione definisce:
- criteri e requisiti delle convenzioni per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- modalità di utilizzo del Fondo regionale;
- tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento e relative spese ammissibili;
- requisiti professionali degli operatori e relativi percorsi formativi;
- procedure per gli esoneri parziali;
- criteri per le graduatorie;
- criteri e modalità per i benefici economici;
- modalità di funzionamento e compiti dei comitati tecnici;
- ogni altro atto programmatorio o di indirizzo utile all’attuazione della legge 68/1999.
Presso le strutture territoriali dell’Agenzia operano i Servizi del collocamento mirato, competenti per:
- avviamento lavorativo, tenuta dell’elenco e formazione/aggiornamento della graduatoria;
- autorizzazioni agli esoneri e alle compensazioni territoriali;
- stipula delle convenzioni per il collocamento mirato, anche tramite protocolli con i servizi di integrazione lavorativa;
- attuazione degli interventi finanziati dal Fondo regionale e dal Fondo statale per il diritto al lavoro dei disabili.
Operano inoltre i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, con compiti di valutazione delle residue capacità lavorative, definizione degli strumenti per l’inserimento e controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità, in raccordo con la commissione sanitaria competente.
È istituito il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, alimentato da:
- sanzioni amministrative previste dalla legge 68/1999;
- contributi esonerativi;
- conferimenti di soggetti privati o altri interessati;
- stanziamenti regionali.
La Regione ne disciplina le modalità di utilizzo.
Modifiche organizzative e abrogazioni nella legge regionale 18/2005
Numerose disposizioni della legge regionale 18/2005 sono adeguate alla nuova centralizzazione regionale delle funzioni:
- sono eliminate o ridimensionate le competenze delle Province;
- i Centri per l’impiego sono confermati come strutture di erogazione dei servizi;
- vengono riscritti i riferimenti al coordinamento dei servizi di orientamento e alle strutture regionali competenti;
- sono aggiornate le disposizioni su politiche per l’integrazione lavorativa, appalti e strumenti per l’inserimento delle persone con disabilità.
Sono abrogate, tra le altre, le norme su comitato di coordinamento interistituzionale, funzioni provinciali, commissioni provinciali per il lavoro, fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili, beni mobili e immobili, personale e altre disposizioni collegate ormai superate dalla nuova architettura istituzionale.
Modifiche ad altre leggi regionali
La legge interviene anche su altre fonti regionali per allinearle alla nuova organizzazione del lavoro:
- aggiorna le funzioni regionali in materia di orientamento nella legge regionale 10/1988;
- sostituisce il riferimento ai centri per l’orientamento regionale con le strutture regionali per l’erogazione dei servizi di orientamento nella legge regionale 5/2012;
- adegua il rinvio sulla materia sociale nella legge regionale 6/2006;
- sostituisce il riferimento alle Province e ai loro servizi per l’impiego nella legge regionale 41/1996;
- integra la legge finanziaria 2015 escludendo dai vincoli di spesa le spese provinciali per attività socialmente utili finanziate dalla Regione.
Norme transitorie
Per garantire continuità operativa:
- le Commissioni provinciali per il lavoro restano operative in via transitoria, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge, fino all’1 luglio 2016;
- sono presiedute dall’Assessore regionale competente o da un suo delegato;
- la partecipazione è gratuita.
Restano temporaneamente operativi anche i comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili già costituiti dalle Province, fino alla definizione regionale delle nuove modalità organizzative; anche qui la partecipazione è gratuita.
Le Consigliere di parità restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti di nomina, mantenendo sede e funzioni. Nelle successive nomine continua ad applicarsi la disciplina regionale richiamata, in attesa della revisione della normativa statale di cornice.
Entro il 31 luglio 2015 i piani di subentro dovevano essere integrati dalle Province con riferimento alle attività svolte nel periodo 1 giugno 2015 - 30 giugno 2015.
Disposizioni finanziarie
La legge ridetermina l’assegnazione complessiva spettante alle Province ai sensi della legge regionale finanziaria 2014, fissandola in 4.479.428,30 euro, con ripartizione tra le diverse finalità e con eventuali conguagli sulla base del piano di subentro.
Per il personale trasferito e per le conseguenze del subentro è autorizzata una spesa complessiva di 28.150.428,85 euro per il triennio 2015-2017, ripartita tra gli esercizi 2015, 2016 e 2017.
Ulteriori stanziamenti sono previsti per la copertura degli oneri connessi al trasferimento delle funzioni e del personale, con specifica iscrizione di entrata e spesa nel bilancio pluriennale regionale.
Decorrenza ed efficacia delle modifiche
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le modifiche al capo II, agli articoli da 29 a 32 e al capo IV producono effetto dalla data di trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1.
Obsolescenza pratica
La disciplina ha natura di riforma organizzativa collegata al trasferimento di funzioni avvenuto nel 2015 e contiene numerose disposizioni transitorie e finanziarie riferite a esercizi ormai conclusi. Per questa ragione, pur avendo rilevanza storica e ricostruttiva, la legge è oggi in larga misura superata nei suoi effetti applicativi concreti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 mag 2015L.R. FVG 12/2015
- Legge · 5 giu 2015L.R. FVG 14/2015
- Legge · 29 apr 2015L.R. FVG 11/2015
- Legge · 24 apr 2015L.R. FVG 9/2015
- Legge · 24 apr 2015L.R. FVG 10/2015
- Legge · 10 lug 2015L.R. FVG 17/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →