L.R. FVG 12/2015
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina il CAL del Friuli Venezia Giulia, definendone composizione, funzioni consultive e di intesa, procedure e rapporti con Regione ed enti locali. Modifica inoltre la l.r. 26/2014 sul riordino del sistema Regione-autonomie locali e reca norme urgenti, transitorie, abrogazioni e disposizioni finanziarie, con varie decorrenze fino al 2018.
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia e modifiche al riordino Regione-autonomie locali
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia
La legge istituisce il Consiglio delle autonomie locali (CAL) come organo di consultazione, raccordo e concertazione tra Regione ed enti locali del Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento ne definisce composizione, funzionamento, poteri consultivi e di intesa, nonché alcune modifiche connesse al riordino del sistema Regione-autonomie locali e norme urgenti di coordinamento.
Istituzione, sede e ruolo istituzionale
Il CAL è configurato come organo di rappresentanza istituzionale e unitaria degli enti locali, attraverso il quale essi partecipano alla programmazione, elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche regionali. È anche sede di confronto, coordinamento, proposta, approfondimento e informazione sulle tematiche di interesse locale, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Ha sede a Udine e si avvale di una struttura operativa funzionalmente dipendente dal Presidente.
Composizione e partecipazione ai lavori
Il CAL è composto da un Comune per ciascuna Unione territoriale intercomunale, individuato dall’Assemblea dell’Unione con voto uguale e paritario per cinque anni, con comunicazione all’Assessore regionale competente. Partecipa il Sindaco del Comune individuato, che può delegare il Presidente dell’Unione o altri soggetti previsti dalla disciplina regionale. Se il Comune componente viene commissariato, l’Assemblea dell’Unione individua un nuovo Comune per il periodo del commissariamento.
Alla attività del CAL partecipano, con diritto di parola, anche:
- un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica;
- i Presidenti di ANCI FVG e UNCEM FVG, o loro delegati;
- i componenti della Giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti esaminati.
Per le consultazioni relative alle minoranze, quando riguardano gli atti soggetti a intesa, i rappresentanti delle Assemblee di comunità linguistica partecipano con diritto di voto. La qualità di componente del CAL non dà diritto a compensi né rimborsi spese.
Organi interni e organizzazione
Gli organi del CAL sono il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Consiglio elegge al proprio interno Presidente, Vicepresidente e componenti dell’Ufficio di Presidenza. Il Presidente rappresenta il CAL e ne coordina l’attività; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; l’Ufficio di Presidenza programma i lavori e promuove l’attività dell’organo.
L’Ufficio di Presidenza si riunisce periodicamente con l’Assessore competente per concordare il programma dei lavori nel rispetto della leale collaborazione, salvo urgenza. Il regolamento interno disciplina anche le funzioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro, compresi i casi in cui le commissioni possono svolgere funzioni redigenti o deliberanti.
Funzionamento, pubblicità e supporto amministrativo
Le sedute del CAL sono pubbliche, salvo i casi riservati previsti dal regolamento. Sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi anche per via telematica. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; il voto può essere espresso anche tramite strumenti telematici o PEC che garantiscano la riferibilità del voto.
Le convocazioni e gli ordini del giorno sono trasmessi al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e a tutte le Unioni territoriali intercomunali, che devono darne adeguata pubblicità. L’Amministrazione regionale assicura personale e risorse strumentali necessari al funzionamento del CAL.
Regolamento interno
Il CAL approva a maggioranza un regolamento interno che disciplina:
- elezione e durata delle cariche;
- funzioni degli organi;
- costituzione e funzionamento di commissioni e gruppi di lavoro;
- programmazione dell’attività e modalità di esame degli atti;
- eventuale attribuzione alle commissioni di funzioni redigenti o deliberanti;
- modalità di riunione, voto e decisione con strumenti telematici. Il regolamento è pubblicato nel BUR e nel sito internet del CAL.
Funzioni di collaborazione permanente e raccordo
Il CAL è sede della collaborazione permanente tra Regione, sistema delle autonomie locali e altri soggetti portatori di interessi. In tale sede si svolge il confronto sulle tematiche di interesse per il sistema delle autonomie locali, finalizzato alla predisposizione di atti che sintetizzino i diversi interessi coinvolti.
L’Osservatorio per la riforma istituito dalla l.r. 26/2014 si riunisce presso il CAL e usa il supporto di segreteria della struttura regionale competente. Anche le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della sede del CAL per l’esercizio delle proprie funzioni.
Intese e pareri su atti regionali
Il CAL esprime l’intesa sugli schemi di disegni di legge relativi a:
- ordinamento delle autonomie locali;
- elezioni degli enti locali;
- conferimento e modalità di esercizio delle funzioni degli enti locali;
- finanza locale;
- esercizio sussidiario del potere sostitutivo regionale;
- composizione e funzioni del CAL. Esprime inoltre l’intesa sulle disposizioni di finanza locale contenute negli schemi di disegni di legge previsti dalla disciplina regionale.
Il CAL esprime parere su:
- disegni di legge finanziaria, di approvazione e assestamento del bilancio regionale;
- atti di programmazione regionale che incidono su funzioni o assetti finanziari degli enti locali;
- atti di programmazione europea e relativi provvedimenti attuativi, se riguardano funzioni locali;
- schemi di regolamenti e provvedimenti della Giunta su funzioni attribuite agli enti locali, finanza locale e indennità degli amministratori locali;
- proposte di legge d’iniziativa consiliare sulle materie di competenza;
- ogni altro provvedimento sottoposto da Giunta o Consiglio.
Procedura per l’intesa
L’intesa è espressa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di norma a conclusione dell’istruttoria di commissione. Il CAL può proporre modifiche o integrazioni al testo esaminato; tali proposte sono sottoposte alla Giunta regionale.
Se entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto non si raggiunge l’intesa dopo la negoziazione, la Giunta regionale può prescinderne solo all’unanimità, con motivazione espressa e adeguata, comunicandolo al CAL e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l’orientamento del CAL. L’intesa è sancita dal rappresentante della Giunta e dal Presidente del CAL; può essere formalizzata anche in modo semplificato mediante scambio di corrispondenza, quando il CAL abbia già proposto modifiche o integrazioni.
Procedura per il parere
Il parere del CAL è reso entro 15 giorni dalla richiesta della Giunta regionale, di norma a conclusione dell’istruttoria della commissione competente. È espresso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità tra favorevoli e contrari, il parere si intende favorevole. Decorso il termine, la Giunta può prescindere dal parere.
In urgenza, su richiesta motivata della Giunta, i termini si riducono di un terzo e il parere può essere espresso dall’Ufficio di Presidenza con voto favorevole della maggioranza dei componenti; il parere va poi comunicato al CAL nella seduta successiva. Se il parere è negativo o condizionato a modifiche e la Giunta intende comunque approvare l’atto, deve farlo all’unanimità motivando lo scostamento.
Funzioni in materia socio-sanitaria
Il CAL esercita le funzioni della Conferenza permanente previste dal d.lgs. 502/1992 e dalle norme attuative. Per tali funzioni la sua composizione è integrata con i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, se non già componenti del CAL, e con un rappresentante di Federsanità-ANCI, con diritto di parola. Il Presidente di ciascuna Conferenza dei sindaci può delegare un altro componente.
Altre competenze del CAL
Il CAL concorre alla valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio tramite la struttura regionale competente, in collaborazione con le altre strutture regionali. Il Presidente del CAL, o un delegato, partecipa ai tavoli di partenariato istituzionale sulla programmazione europea.
Il CAL può formulare proposte su materie di interesse degli enti locali da sottoporre a Giunta o Consiglio regionale, proposte legislative approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti, e proposte di ricorso alla Corte costituzionale contro leggi o atti statali o di altre Regioni, ovvero per conflitto di attribuzioni.
Provvede inoltre alle nomine e designazioni dei rappresentanti degli enti locali in organi, comitati e commissioni previsti da leggi regionali; in urgenza tali nomine possono essere fatte dall’Ufficio di Presidenza su richiesta motivata dell’Assessore competente, con comunicazione al CAL nella seduta successiva. Può infine attivare consultazioni degli enti locali, formulare linee di indirizzo e partecipare a organismi di coordinamento nazionale o attività nazionali ed europee.
Rapporti con Giunta e Consiglio regionale
Le proposte di legge d’iniziativa dei consiglieri regionali sono trasmesse al CAL secondo le regole del Consiglio regionale; gli atti di iniziativa della Giunta sono trasmessi dall’Assessore proponente. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del CAL alle Commissioni consiliari; il Presidente della Regione può invitare il Presidente del CAL alle riunioni di Giunta su argomenti di interesse per le autonomie locali, e il Presidente del CAL può chiedere di parteciparvi.
Relazione annuale
Il Presidente del CAL redige ogni anno una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sulla valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio. La relazione è illustrata in seduta solenne del CAL e trasmessa al Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Norme transitorie sul CAL e sulla materia socio-sanitaria
Fino all’insediamento del CAL nella nuova composizione, continua a operare il CAL già esistente alla data di entrata in vigore della legge. Fino all’individuazione del Comune componente, partecipa il Presidente dell’Unione o, se non eletto, il Sindaco del Comune con più abitanti. Il CAL può essere costituito con la comunicazione dell’elezione di almeno due terzi dei componenti effettivi; la seduta di insediamento è convocata dall’Assessore competente e presieduta dal componente più anziano fino all’elezione del Presidente.
Le Province, fino alla loro soppressione, restano componenti del CAL e partecipano tramite i loro Presidenti o un delegato. I componenti dell’Osservatorio per la riforma già nominati restano in carica fino alla nomina dei successori.
Entro 180 giorni dalla legge, le norme regionali che attribuiscono funzioni alla Conferenza permanente sanitaria, sociale e sociosanitaria devono essere adeguate alla nuova disciplina; nel frattempo il CAL integrato esercita quelle funzioni. Entro sei mesi la Giunta deve presentare al Consiglio uno o più disegni di legge per l’adeguamento della normativa di settore.
Modifiche alla disciplina sociale, sanitaria, economica e abitativa
La legge sostituisce varie disposizioni regionali attribuendo il rilascio di pareri o l’esercizio di funzioni al CAL o alle Commissioni consiliari, in sostituzione della precedente Conferenza permanente sanitaria, sociale e sociosanitaria. In particolare interviene su norme in materia di:
- sistema integrato dei servizi sociali;
- misure urgenti per lo sviluppo economico e il lavoro;
- amministratore di sostegno;
- assegnazione di risorse e criteri connessi all’assestamento di bilancio;
- politiche abitative e ATER.
Modifiche alla l.r. 26/2014 sul riordino del sistema Regione-autonomie locali
La legge interviene in modo esteso sulla l.r. 26/2014, introducendo o modificando regole sul riordino territoriale, sulle Unioni territoriali intercomunali, sulle fusioni, sulla disciplina dei subambiti e sull’esercizio associato di funzioni e servizi.
Tra le principali innovazioni vi sono:
- regime differenziato per la valle del fiume Fella, con previsione di un’Unione comprendente i Comuni già appartenenti alla Comunità montana del Canal del Ferro-Valcanale;
- eccezioni ai termini per i Comuni che, dopo aver aderito ad altra Unione confinante, intendano rientrare nell’Unione originariamente prevista dal Piano di riordino entro tre anni;
- rafforzamento dei termini e delle conseguenze per la mancata presentazione o approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione, con attivazione del potere sostitutivo;
- disciplina delle fusioni tra Unioni, ammesse per ampliare l’ambito ottimale di esercizio delle funzioni e ottenere funzioni sovracomunali o di area vasta;
- nuova disciplina del Piano dell’Unione, con durata triennale, integrazione con il DUP e termini allineati al bilancio e al rendiconto;
- disciplina dei subambiti, con soglie demografiche minime e ruolo propositivo e consultivo della Conferenza dei Sindaci di subambito;
- previsione della costituzione di uffici comuni per l’esercizio associato di funzioni;
- progressiva obbligatorietà dell’esercizio associato, dal 1° gennaio 2016, di almeno cinque funzioni comunali tramite Unione, tra cui obbligatoriamente servizi sociali e statistica, con ulteriori tre funzioni dal 1° gennaio 2017 e le restanti dal 1° gennaio 2018;
- analoga progressione per le funzioni da esercitare avvalendosi degli uffici delle Unioni, con prime materie dal 1° gennaio 2016, altre dal 1° gennaio 2017 e le restanti dal 1° gennaio 2018;
- possibilità, fino al 31 dicembre 2017, per i Comuni che abbiano deliberato l’iniziativa di fusione entro il termine previsto, di esercitare alcune funzioni in forma convenzionale in alternativa alle modalità ordinarie dell’Unione;
- possibilità per i Comuni di maggiore dimensione, nelle Unioni sopra i 100.000 abitanti o in specifiche Unioni, di esercitare singolarmente alcune funzioni.
Subambiti, servizi comuni e supporto alle fusioni
I subambiti devono essere costituiti tra almeno due Comuni e raggiungere una soglia complessiva di popolazione di almeno 10.000 abitanti, ridotta a 3.000 per Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, con ulteriore riduzione del 30 per cento per taluni Comuni di cui alla l. 38/2001. A ciascun subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci con funzioni propositive e consultive; il mancato recepimento delle sue proposte deve essere adeguatamente motivato dagli organi dell’Unione.
Per le fusioni dei Comuni, i Comuni possono attivare forme di consultazione popolare previste dai propri statuti e regolamenti; l’esito viene allegato al parere sul progetto. Per i Comuni risultanti da fusione, l’assegnazione per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva entro importi minimi e massimi differenziati in base alla popolazione.
Centrale unica di committenza e servizio di tesoreria
Per ragioni di risparmio e razionalizzazione, la Centrale unica di committenza regionale, in deroga alla disciplina ordinaria, espleta la gara per il nuovo contratto di tesoreria anche a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e di ARPA Friuli Venezia Giulia, a seguito della scadenza del contratto in essere alla data di entrata in vigore della legge. Gli enti interessati devono fornire ogni contributo informativo, documentale e tecnico necessario.
Proroghe e agevolazioni in materia di personale
Le graduatorie delle selezioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato, bandite dalle amministrazioni del comparto unico per servizi educativi e in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogate di un anno.
Per i Comuni di cui all’articolo 13, comma 3, della l.r. 26/2014, in regola con gli obblighi di associazione, non si applicano le limitazioni dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 in materia di spesa per lavoro flessibile.
Abrogazioni
Sono abrogate numerose disposizioni previgenti, tra cui l’articolo 1 della l.r. 8/2001, con una deroga temporale limitata ad alcune lettere del comma 7 fino all’adeguamento normativo previsto; gli articoli 31-40 della l.r. 1/2006; i commi 1-3 dell’articolo 2 della l.r. 17/2010; e il comma 10 dell’articolo 7 della l.r. 18/2011.
Dal 1° gennaio 2016 sono inoltre abrogati i commi 22 e 22-bis dell’articolo 10 della l.r. 11/2011, che continuano tuttavia ad applicarsi ai procedimenti relativi all’anno 2015.
Norme finanziarie ed entrata in vigore
Gli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell’articolo 5 sono coperti con risorse già destinate su specifici capitoli del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio 2015. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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