Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 10/2015

Contributi a favore delle persone disabili per l’installazione di ascensori.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 24 aprile 2015, n. 10 istituisce per il solo anno 2015 contributi straordinari per installare ascensori in strutture private di onlus che assistono persone con disabilità e in alcuni condomìni privati con domande già graduatorie ma non finanziate. Le domande andavano presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore; la spesa è finanziata con stanziamenti 2015. Oggi ha rilievo solo storico/transitorio.

Contributi straordinari per l’installazione di ascensori per persone con disabilità

Contributi straordinari per l’installazione di ascensori a favore di persone con disabilità

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina due misure straordinarie, entrambe limitate all’anno 2015, per favorire l’installazione di ascensori in favore di soggetti con disabilità. Il provvedimento interviene su interventi edilizi già avviati o su pratiche pregresse rimaste prive di finanziamento.

Ambito di applicazione e beneficiari

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e si applica a due categorie distinte di interventi:

  • strutture private, site nel territorio regionale, di proprietà o gestite da associazioni di volontariato onlus con finalità sociale di assistenza psicologica ed educativa extradomiciliare a soggetti in condizioni di disabilità;
  • condomìni privati, limitatamente a domande già presentate nel 2006, inserite in graduatoria ma non finanziate per insufficienza di risorse.

Contributo per ascensori su strutture di onlus

L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale, fino a 100.000 euro complessivi, per coprire le spese necessarie all’installazione di ascensori in interventi edilizi già avviati e non ultimati alla data di entrata in vigore della legge.

Il contributo:

  • è destinato a strutture private di proprietà o gestione di onlus aventi la specifica finalità sociale indicata dalla legge;
  • è cumulabile con altre contribuzioni, incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità, ma solo per la parte di spesa rimasta effettivamente a carico del beneficiario;
  • è concesso con procedimento a sportello.

La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della onlus al Servizio edilizia della Direzione centrale competente entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, corredata della documentazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti.

Procedura e tempistiche per le domande delle onlus

Ricevuta la domanda, il Servizio edilizia deve avviare il procedimento di concessione, determinazione ed erogazione del contributo entro 15 giorni.

La gestione del procedimento segue, per quanto compatibili, le modalità e le tempistiche previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento regionale adottato con DPR 30 luglio 2009, n. 217, richiamato dalla normativa finanziaria regionale 2008.

Contributo per ascensori in condominio con domande pregresse

La legge prevede inoltre un contributo straordinario in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per l’installazione di un ascensore in condominio privato, destinato ai titolari di domande presentate nel 2006 ai sensi della normativa regionale sulla finanziaria 2001, già inserite in graduatoria ma non finanziate.

Alla data di entrata in vigore della legge, devono risultare tutte le seguenti condizioni:

  • i lavori e i relativi costi devono essere stati deliberati dall’assemblea condominiale secondo la disciplina vigente e le maggioranze richieste;
  • i lavori non devono essere ancora iniziati;
  • nel condominio devono risultare regolarmente residenti e abitanti soggetti portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Anche questo contributo è cumulabile con altre contribuzioni, incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità, per la quota di spesa rimasta effettivamente a carico, ed è concesso con procedimento a sportello.

Domanda e istruttoria per i condomìni

La domanda per il contributo straordinario condominiale deve essere presentata dall’amministratore del condominio al Servizio edilizia della Direzione centrale competente entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, con la documentazione comprovante il possesso delle condizioni richieste.

Anche in questo caso il Servizio edilizia deve avviare il procedimento entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, applicando per quanto compatibili le disposizioni regolamentari regionali richiamate.

Regime finanziario

Per la copertura della misura relativa alle onlus è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2015, con imputazione a un capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale.

Per la misura relativa ai condomìni è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2015, anch’essa su capitolo di nuova istituzione.

La copertura complessiva deriva dallo storno di 150.000 euro per l’anno 2015 da altra unità di bilancio e capitolo già esistenti.

Abrogazioni

La legge abroga le disposizioni dei commi 20, 21, 22, 23 e 24 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27.

Rilievo temporale e attualità della norma

La disciplina è strettamente legata a una finestra temporale breve e a interventi già avviati o a domande già formate nel 2006. I termini di presentazione erano di 30 giorni dall’entrata in vigore, mentre le risorse stanziate riguardano il solo esercizio 2015. Per questo la legge ha oggi rilievo sostanzialmente storico e transitorio, senza utilità applicativa corrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.