Cassazione Civile, Ordinanza n. 07900/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il ricorrente aveva subentrato in due contratti qualificati come polizze "Unit-Linked" e, dopo aver esercitato il recesso, non aveva ottenuto il rimborso dei premi versati. Agiva quindi per la restituzione delle somme pagate, sostenendo in via principale la nullità dei contratti e, in subordine, l'inadempimento della compagnia con conseguente risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda; in cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 1406 c.c., perché la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che le contestazioni dovessero essere rivolte ai cedenti e non al soggetto che aveva predisposto il prodotto; (2) violazione delle norme del TUF, del Codice delle assicurazioni e delle circolari ISVAP, assumendo che i contratti non fossero vere polizze unit-linked ma prodotti finanziari/contratti atipici; (3) vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi sulla nullità, sostenendo che la compagnia non avesse costituito un fondo interno né investito in OICR esterni e che si trattasse di uno strumento di investimento atipico e in frode alla disciplina imperativa; (4) vizi motivazionali sulla domanda di inadempimento; (5) omessa pronuncia sulla restituzione di somme trattenute a titolo di "ring fence". La resistente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, perché autenticata da notaio svizzero senza apostille.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente rilevando che la procura speciale, autenticata in Svizzera, era priva della legalizzazione tramite apostille richiesta dalla Convenzione dell'Aja del 1961. Ha escluso che il vizio potesse essere sanato con la successiva memoria depositata dal ricorrente, affermando che, nel giudizio di legittimità, la valida procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua instaurazione, non essendo applicabile la sanatoria ex art. 182 c.p.c. Al ricorrente sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla cessione del contratto, per sostenere che il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente e può far valere i diritti derivanti dal contratto.
richiamato dal ricorrente per sostenere che i contratti, se atipici, non sarebbero stati diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi.
la Corte ha escluso che la sanatoria prevista dalla norma sia applicabile al vizio della procura speciale nel giudizio di cassazione.
richiede, per il ricorso per cassazione, la previa esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità.
ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
L. 20 dicembre 1966, n. 1253
legge di ratifica della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, richiamata per il requisito dell'apostille sugli atti formati all'estero.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
richiamata per affermare che l'autenticazione notarile estera deve essere legalizzata con apostille quando richiesta.
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
richiamato nei motivi di ricorso per la qualificazione dei contratti come prodotti finanziari o come contratti non riconducibili ai modelli previsti dal TUF.
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
richiamato nei motivi di ricorso per la disciplina delle polizze assicurative e la qualificazione dei contratti controversi.
art. 1, comma 1, lett. w-bis), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del prodotto come strumento finanziario assicurativo.
art. 25-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
richiamato dal ricorrente nel censurare la qualificazione dei contratti e la disciplina applicabile.
art. 30 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
richiamato dal ricorrente in relazione alla commercializzazione dei prodotti finanziari/assicurativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale è un requisito di ammissibilità del ricorso e deve esistere validamente al momento della sua proposizione; il vizio originario non può essere sanato con un atto successivo.
- La procura formata all'estero e autenticata da pubblico ufficiale straniero, se soggetta alla Convenzione dell'Aja del 1961, richiede la legalizzazione tramite apostille quando prevista; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La sanatoria dell'art. 182 c.p.c. opera nei gradi di merito, ma non consente di recuperare ex post una procura speciale invalida ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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