Sentenza del 19/05/2016 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Processo tributario - Spese di giudizio - Autotutela dell'Agenzia - Compensazione - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l’avviso di accertamento contestandone, almeno in parte, la motivazione e la legittimità. Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Agenzia aveva annullato l’atto in autotutela, dichiarando di voler emettere un nuovo avviso correttamente motivato. L’annullamento aveva determinato la cessazione della materia del contendere, ma restava da decidere chi dovesse sostenere le spese del giudizio.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere non escludesse la decisione sulle spese processuali. Occorreva valutare la soccombenza virtuale, cioè quale parte avrebbe presumibilmente perso se il giudizio fosse proseguito. Poiché l’annullamento in autotutela era intervenuto dopo la presentazione del ricorso e implicava il riconoscimento della fondatezza di almeno alcune contestazioni del contribuente, le spese dell’intero giudizio sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate. Non è stata quindi ritenuta giustificata la compensazione delle spese.
Norme richiamate
Principio della soccombenza virtuale
Quando il giudizio si estingue o termina per cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque stabilire la parte sostanzialmente soccombente valutando l’esito presumibile della controversia.
Autotutela tributaria
L’annullamento dell’atto impositivo in autotutela, se adottato dopo la proposizione del ricorso e motivato dalla necessità di correggere l’atto, può costituire un riconoscimento della fondatezza, almeno parziale, delle contestazioni del contribuente e giustificare l’addebito delle spese all’amministrazione.
Cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, ma non elimina l’obbligo del giudice di pronunciarsi sulle spese processuali.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela intervenuto dopo la presentazione del ricorso non comporta automaticamente la compensazione delle spese.
- Per decidere sulle spese, il giudice deve valutare la soccombenza virtuale, considerando le ragioni che hanno determinato l’annullamento dell’atto.
- Se l’amministrazione annulla l’atto perché riconosce errori o carenze evidenziate dal contribuente, è probabile che le spese siano poste a carico dell’amministrazione stessa.
- La cessazione della materia del contendere definisce l’oggetto della lite, ma non impedisce una valutazione giudiziale della responsabilità processuale.
- L’emissione successiva di un nuovo atto correttamente motivato non sana necessariamente gli oneri del primo giudizio, che possono restare a carico dell’ente se il ricorso ha reso necessario l’intervento correttivo.
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